Il “Concordato” è il nome dato ai trattati bilaterali che la Santa Sede stipula con altri Stati per regolare la situazione giuridica della Chiesa cattolica in un determinato Stato del mondo
Cos’è il Concordato Stato-Chiesa? Il “Concordato” è il nome dato ai trattati bilaterali che la Santa Sede stipula con altri Stati per regolare la situazione giuridica della Chiesa cattolica in un determinato Stato del mondo. Gli accordi prevedono reciproche concessioni per evitare possibili contrasti tra diritto civile e diritto canonico e riguardano ambiti sia religiosi che temporali.
Agli Stati può venire concesso il potere di veto sulla nomina di vescovi o la restrizione di alcune libertà di culto, mentre alla Chiesa possono essere riconosciuti privilegi economici (sussidi diretti o sostegno alle opere di culto) o particolari diritti per i fedeli laici o per il clero (quali la possibilità di obiezione di coscienza rispetto a leggi che impongano comportamenti contrari alla morale cattolica).
Con chi ha stipulato Concordati la Chiesa?
Storicamente la Santa Sede ha stipulato concordati con tutti gli Stati che lo hanno concesso (anche con quelli più ostili verso i cattolici o le religioni in generale).
Attualmente sono in vigore concordati nei seguenti “Paesi Concordatari” a maggioranza cattolica: Italia, alcuni stati federali della Germania, Austria, Malta, Ungheria, Spagna, Slovacchia, Polonia, Lituania, Filippine, Argentina, Brasile, Portogallo, Irlanda, Andorra, Nicaragua, Colombia, Repubblica Dominicana, alcuni cantoni della Svizzera.
In alcune Costituzione, invece, è vietano di stipulare Concordati. E’ il caso di quella degli Stati Uniti e della Francia.
I Patti Lateranensi
I più famosi Concordati tra Stato italiano e Vaticano sono i “Patti Lateranensi“. Sono degli accordi sottoscritti tra il Regno d’Italia e la Santa Sede l’11 febbraio del 1929 contenenti un Trattato, una Convenzione e un Concordato. Ancora oggi regolano i rapporti fra Italia e Santa Sede.
Ai Patti si devono l’istituzione della Città del Vaticano come Stato indipendente e la piena riapertura formale dei rapporti fra Italia e Santa Sede (interrotti nel 1870 e gradualmente riallacciati nei decenni successivi fino alla la stipula degli accordi). Sono richiamati dall’articolo 7 della costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore nel 1948.
I Patti Lateranensi consistono in 2 distinti documenti:
- Il Trattato riconosce l’indipendenza e la sovranità della Santa Sede che fondava lo Stato della Città del Vaticano;
- Allegata al Trattato la Convenzione finanziaria, che regola le questioni sorte dopo le sottrazioni degli enti ecclesiastici a causa delle leggi eversive. È stata inoltre prevista l’esenzione, al nuovo Stato denominato “Città del Vaticano”, dalle tasse e dai dazi sulle merci importate.
Il “Concordato” (e non il Trattato) è stato, poi, sottoposto a revisione nel 1984 per rimuovere la clausola riguardante la religione di Stato della Chiesa cattolica in Italia. La revisione che portò al nuovo Concordato venne firmata a Villa Madama, a Roma, il 18 febbraio dal presidente del Consiglio Bettino Craxi, per lo Stato italiano, e dal cardinale Agostino Casaroli, Segretario di Stato, in rappresentanza della Santa Sede.
Il nuovo Concordato ha stabilito che il clero cattolico venga finanziato da una frazione del gettito totale IRPEF (attraverso il meccanismo noto come 8×1000)e che la nomina dei vescovi non richieda più l’approvazione del governo italiano. Nel precedente Concordato, invece, l’unico vescovo che non era obbligato a giurare fedeltà all’Italia era colui che fa le veci del Pontefice nella sua qualità di vescovo di Roma, cioè il cardinale vicario.
Inoltre, per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio, sono state stabilite le clausole da rispettare perché un matrimonio celebrato secondo il rito cattolico possa essere trascritto dall’ufficiale di stato civile e produrre gli effetti riconosciuti dall’ordinamento giuridico italiano oltre a porre delle limitazioni al riconoscimento in Italia delle sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali della Chiesa (che prima avveniva in modo automatico).
E’ stato anche stabilito che nelle scuole si possa richiedere l’esenzione dall’ora di religione cattolica (prima obbligatoria). Tuttavia è rimasta curriculare. Quindi, la scelta relativa all’esenzione deve essere effettuata e comunicata all’atto dell’iscrizione prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Gli altri aspetti regolati dai Patti Lateranensi sono:
- Il riconoscimento in capo alla Santa Sede della piena libertà di svolgere la sua missione, della libertà organizzativa e di nomina dei titolari di uffici ecclesiastici;
- Il riconoscimento del segreto confessionale in capo ai sacerdoti (non possono essere obbligati a deporre su quanto appreso per ragione del proprio ministero);
- La possibilità di riconoscere la personalità giuridica in capo agli enti ecclesiastici aventi sede in Italia ed istituiti secondo le norme del diritto canonico;
- La libertà della Chiesa di istituire scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione, equiparate alle scuole Statali nonché la previsione dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie;
- La presenza di ecclesiastici (nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell’autorità ecclesiastica) per assicurare l’assistenza spirituale nell’ambito di forze armate, carceri, case di cura, ecc..
- la collaborazione tra Stato e Chiesa nell’ambito della tutela del patrimonio storico ed artistico, con particolare riguardo alla “salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d’interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche“.
Si ricorda, infine, che non può essere proposto un referendum per l’abolizione o la modifica del Trattato, del Concordato o delle leggi collegate a essi perché non sono ammessi, nel nostro ordinamento, referendum riguardanti i trattati internazionali, ai sensi dell’art. 75 della Costituzione.
Il caso Ddl Zan
Dopo la presentazione del Ddl Zan, la proposta di legge contro discriminazioni e violenze per orientamento sessuale, genere, identità di genere e abilismo (che riguarda la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità), la Santa Sede ha sostenuto che il disegno di legge violerebbe il Concordato.
Secondo il Corriere della Sera, il Vaticano avrebbe inviato al governo italiano una lettera contro il Ddl Zan. La Chiesa teme che le parole di sacerdoti o membri della Chiesa (che si rifanno alle Sacre Scritture) se espresse in pubblico, potrebbero essere perseguite come reato in seguito all’entrata in vigore del Ddl Zan.
Nello specifico, il Ddl Zan ridurrebbe la libertà garantita alla Chiesa Cattolica dall’articolo 2, commi 1 e 3 dell’accordo di revisione del Concordato del 1984. Inoltre, il disegno di legge prevaricherebbe anche l’articolo 1 che recita l’assoluta indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa Cattolica, e l’articolo 14, che affiderebbe a una commissione paritetica nominata da loro su difficoltà interpretative e di applicazione delle disposizioni del Concordato.
Nell’articolo 2, il comma 1 si riferisce alla Chiesa che viene rassicurata sulla “libertà di organizzazione, di pubblico esercizio di culto, di esercizio del magistero e del ministero episcopale“, mentre il comma 2 garantisce “ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione“.
Secondo il Vaticano, il disegno di legge metterebbe in discussione la libertà di organizzazione, come sottolinea l’articolo 7 che non esenterebbe le scuole private dalle attività in occasione della giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia e la transfobia.
Il Vaticano, infine, ha affermato che il Ddl Zan attenterebbe alla libertà di pensiero e di culto cattolico.
I Ddl Zan, dopo essere stato approvato in Parlamento, è stato, poi, bocciato in Senato (dopo mesi di discussioni e polemiche).
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