Referendum: cos’è e a cosa serve

Referendum: cos’è, a cosa serve, come funziona, significato, dove e quando è nato, tipi di Referendum, limiti

Referendum: cos'è e a cosa serve
Referendum. E’ lo strumento di esercizio della sovranità popolare sancito all’art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Referendum: cos’è

Cos’è il Referendum: è lo strumento di democrazia diretta che permette ai cittadini di esprimere il loro parere sulle leggi che promuove il Parlamento.

Referendum: a cosa serve

A cosa serve il Referendum: è uno degli strumenti più importanti a disposizione dei cittadini. Attraverso questo voto “speciale” i cittadini maggiorenni hanno il potere di partecipare al processo decisionale sulle leggi dello Stato italiano. Questo compito, normalmente, è affidato ai parlamentari che decidono in rappresentanza dei cittadini.

Referendum: come funziona

Come funziona il Referendum: permettere di rispondere, senza intermediari, ad uno specifico quesito con un “” o con un “no” su un tema oggetto di discussione.

Sono 2 i modi per richiedere un referendum:
  • Raccolta di 500.000 firme di cittadini maggiorenni: accanto alle firme devono essere indicati una serie di dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto) e validati da un Pubblico Ufficiale;
  • Richiesta fatta da 5 consigli regionali.
Le richieste di referendum sono soggette un duplice controllo:
  • Il primo, da parte dell’Ufficio centrale per il referendum (organo istituito dalla Legge n. 352/1970);
  • Il secondo, da parte della Corte costituzionale (giudica l’ammissibilità delle richieste).
  • Un referendum già programmato può essere rinviato in caso di elezioni politiche anticipate (in tal caso viene rinviato a 365 giorni dopo le elezioni);
  • Un referendum già programmato può essere annullato se prima della data della consultazione referendaria il Parlamento modifica la legge in questione e la Corte di Cassazione decide che le richieste dei promotori sono soddisfatte.
Referendum: significato

Significato del termine Referendum: la parola “Referendum” deriva dal verbo latino “refero” (significa “riferisco”, e nella traduzione allargata vuol dire “convocazione per riferire”).

Referendum: dove e quando è nato

Dove e quando è nato il Referendum: questa forma di autogoverno è nata nell’antica Grecia antica. Consisteva nel permettere a tutti i cittadini (escluse donne e schiavi) di votare le leggi e i provvedimenti dello stato.

Questo strumento, poi, è stato ripreso dalla Svizzera. Le assemblee dei cantoni (sono i “piccoli stati” di cui si compone il Paese) si riunivano nella capitale. Le comunità inviavano i loro delegati e questi ultimi potevano prendere decisioni solo con la riserva “ad referendum”. Quelle decisioni, cioè, per essere considerate valide, dovevano essere prima riferite alla comunità, per poi essere approvare. Da questo sistema è nato il referendum moderno che nel corso del ‘900 è stato adottato dagli Stati democratici.

Referendum: in Italia

Quando è nato in Italia: il Referendum ha fatto la sua comparsa in Italia nel 1947, quando è stato inserito nella Costituzione repubblicana.

Referendum: tipi

Tipi di Referendum: in Italia ne esistono 5 tipi diversi.

  • Referendum istituzionale: si è svolto una sola volta in Italia (nel 1946) in occasione della scelta tra Repubblica e Monarchia;
  • Referendum costituzionale (articolo 138 proprio della Costituzione): detto anche confermativo o sospensivo. Chiede ai cittadini un parere sulle leggi della Costituzione italiana. Non necessita di quorum;
  • Referendum abrogativo (art. 75) relativo alle leggi ordinarie: permette di cancellare in parte o totalmente una legge ordinaria (cioè, quelle che non fanno parte della Costituzione italiana). E’ necessario il quorum (50%+1 degli aventi diritto al voto);
  • Referendum regionale (articolo 123 della Costituzione): il Consiglio regionale approva lo statuto (l’insieme delle leggi che fissa il funzionamento della Regione) e i cittadini possono esprimere il loro parere attraverso un referendum;
  • Referendum consultivo (articoli 132 e 133 della Costituzione): è indetto in caso di modifica del territorio delle Regioni o degli Enti locali. Se un comune vuole cambiare i suo confini deve prima chiedere il permesso agli abitanti.
Referendum: limiti
Quali sono i limiti del Referendum?

Il Referendum non può:

  • Abrogare norme di fonti secondarie (cioè collocate sotto la legge) o di leggi regionali (perché l’art. 75 fa riferimento solo alla legge dello Stato e agli atti equiparati);
  • Abrogare leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
  • Abrogare norme di rango costituzionale.

Il quesito referendario deve, inoltre, essere:

  • Omogeneo (sono inammissibili le domande che coinvolgono una pluralità di norme fra loro non collegate, perché gli elettori sarebbero costretti ad abrogarle tutte, pur volendone abrogare solo alcune);
  • Chiaro, semplice e completo (il risultato dell’abrogazione dev’essere riconoscibile dai votanti, sia tale).

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