Diritti umani: cosa sono e chi li ha inventati

Il concetto moderno di “Diritti umani” è partito grazie all’ ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), ma le sue origini sono molto antiche

Diritti umani: cosa sono e chi li ha inventati
Diritti umani: cosa sono e chi li ha inventati. L’idea di diritti umani risale a tempi antichi, ma il concetto moderno è emerso dopo la Seconda Guerra Mondiale con l’adozione della Dichiarazione universale dei diritti umani (Dudu) nel 1948 da parte dell’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite). Prima di questa dichiarazione si parlava solo di “diritti naturali“.

Gli orrori della Seconda Guerra Mondiale (la morte di oltre 50 milioni di persone e lo sterminio del popolo ebraico) resero necessaria la creazione di uno strumento in grado di salvaguardare i diritti fondamentali e la dignità di ciascun individuo senza distinzione “di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione“.

Cosa sono i diritti umani?

Sono quei diritti fondamentali riconosciuti all’uomo semplicemente in base alla sua appartenenza al genere umano.

Sono definiti “diritti umani” perché:
  • Non sono un privilegio che qualcuno (il potente di turno) può eliminare per capriccio;
  • Sono cose che è permesso essere, fare o avere;
  • Proteggono da persone che vogliono danneggiarti o farti del male;
  • Aiutano ad andare d’accordo tra di noi e vivere in pace.

Quando le persone non hanno piena coscienza dei diritti umani possono subire abusi (come la discriminazione, l’intolleranza, l’ingiustizia, l’oppressione e la schiavitù).

Chi ha inventato i diritti umani?

Nel 539 a.C. Ciro il Grande (il primo re dell’antica Persia), dopo aver conquistato la città di Babilonia, liberò gli schiavi, e dichiarò che tutte le persone avevano il diritto di scegliere la propria religione (stabilendo, così, l’uguaglianza razziale).

Questi e altri decreti furono registrati sul cosiddetto “Cilindro di Ciro” (un cilindro di argilla riconosciuto da molti studiosi come la prima carta dei diritti umani al mondo).

Poi, nel corso dei secoli, i diritti umani si estesero in tutte le civiltà fino ai romani. I romani aggiunsero i diritti naturali (è la natura, e non lo Stato, ad assicurare a tutti gli esseri umani, non solo ai romani, i diritti).

Nel corso della storia, giuristi e politici di tutto il mondo hanno stilato importanti Documenti per affermare i diritti individuali:

Magna Carta (1215): Re Giovanni d’Inghilterra violò una serie di antiche leggi e tradizioni Inglesi e i suoi sudditi lo costrinsero a firmare la Magna Carta (un documento che elenca quelli che in seguito furono considerati diritti umani, tra i quali “essere protetti da tasse eccessive” e “principi di giusto processo e uguaglianza davanti alla legge”).

Petition of Rights (1628): il Parlamento inglese inviò la petizione sui diritti a re Carlo I come dichiarazione delle libertà civili.

Dichiarazione di indipendenza (1776): Il Congresso degli Stati Uniti approvò la Dichiarazione di indipendenza (l’autore principale fu Thomas Jefferson) in cui veniva annunciato che le 13 colonie americane non facevano più parte dell’Impero britannico.

Costituzione degli Stati Uniti (1787): E’ la legge fondamentale del sistema di governo federale USA (definisce i principali organi di governo, le loro giurisdizioni, e i diritti fondamentali dei cittadini). E’ anche la più antica costituzione nazionale scritta e ancora in uso.

Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789): La Rivoluzione francese portò all’abolizione della monarchia assoluta e pose le basi per l’istituzione della prima Repubblica francese. La Dichiarazione proclama che a tutti i cittadini devono essere garantiti i diritti di “libertà, proprietà, sicurezza e resistenza all’oppressione“.

La prima convenzione di Ginevra (1864): 16 paesi europei e alcuni stati americani parteciparono a una conferenza a Ginevra, per stilare la Convenzione di Ginevra. Il principio fondamentale stabiliva l’obbligo di estendere l’assistenza senza discriminazioni al personale militare ferito e ammalato. Stabiliva, inoltre, il colore e il logo dei mezzi di trasporto e delle attrezzature sanitarie (bianche con il segno distintivo della croce rossa).

Dichiarazione internazionale dei diritti umani (1948): Dopo la seconda guerra mondiale, i Paesi di tutto il mondo sentivano la necessità di adottare alcuni standard che riguardassero i diritti umani, per proteggere i cittadini dagli abusi dei loro governi. Così, dopo aver redatto (nel 1945) la Carta delle Nazioni Unite a San Francisco (USA), il 10 dicembre 1948, 56 Paesi membri delle Nazioni Unite adottarono la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico internazionale del paese o del territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti.

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale gli venga rivolta.

Articolo 11

1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà deI pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14

1) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16

1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.
2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2) Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.

Articolo 21

1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3) La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà deve sere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2) La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26

1) Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2) L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27

1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

1) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2) Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

Storia dei diritti umani

E’ possibile classificare un’evoluzione storica del concetto di diritti umani e dividere gli stessi in 3 diverse “generazione di diritti”.

Generazione 1: Rivoluzione Francese e Seconda Guerra Mondiale

La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 protegge l’autonomia personale dall’ingerenza dello Stato e garantisce la partecipazione degli individui alla vita ed alle decisioni politiche dello Stato.

Tra i diritti civili troviamo:

  • Libertà di opinione;
  • Libertà di stampa;
  • Libertà di espressione;
  • Uguaglianza davanti alla legge;
  • Diritto alla sicurezza personale.

Nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 vengono tutelati i diritti:

  • Alla vita;
  • Alla privacy;
  • Al giusto processo.

E proibiti:

  • I lavori forzati;
  • La schiavitù;
  • La tortura.
Generazione 2: Diritti economici, sociali e culturali

Vengono riconosciuti dal “Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali“.

Includono il:

  • Diritto al lavoro;
  • Diritto di associazione;
  • Diritto all’educazione;
  • Diritto all’assistenza sociale.
Generazione 3: collettività e la solidarietà sociale

Non riguarda i singoli individui, ma la collettività e richiede una “discriminazione positiva” dei diritti di prima generazione (ad esempio, imporre un limite alla libertà di espressione quando questa si manifesta attraverso discorsi di incitamento all’odio verso determinate minoranze).

Comprendono:

  • I diritti che proteggono le categorie cosiddette vulnerabili (donne, persone LGBTQI+, bambini, popolazioni indigene, rifugiati ed i migranti);
  • Il diritto alla pace;
  • Il diritto allo sviluppo;
  • Il diritto all’assistenza umanitaria;
  • Il diritto alla protezione dell’ambiente.

Questi diritti sono protetti dalla:

  • Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965);
  • Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979);
  • Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984);
  • Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989);
  • Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990);
  • Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006).

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