Cosa rischia chi continua a mandare messaggi all’ex per mesi dopo la fine della relazione?

Il reato di molestie telefoniche è punito dal Codice penale con l’arresto fino a sei mesi o con un’ammenda fino a 516 euro. Questo avviene quando una persona, tramite telefono, arreca disturbo o molestia al prossimo

Cosa rischia chi continua a mandare messaggi all'ex per mesi dopo la fine della relazione?

Cosa rischia chi continua a mandare messaggi all’ex per mesi dopo la fine della relazione? Continuare a inviare messaggi a un ex partner dopo la fine della relazione può comportare conseguenze legali. Tuttavia, affinché ciò costituisca un reato, è necessario che il destinatario abbia chiaramente espresso il desiderio di non ricevere ulteriori comunicazioni. In tal caso, l’invio di messaggi può configurare molestie telefoniche o stalking, a seconda della gravità del comportamento. Bisogna quindi valutare attentamente le proprie azioni e rispettare la volontà dell’altra persona per evitare possibili conseguenze legali.

Quando inviare messaggi all’ex è molestie

Il reato di molestie telefoniche è punito dal Codice penale con l’arresto fino a sei mesi o con un’ammenda fino a 516 euro. Questo avviene quando una persona, tramite telefono, arreca disturbo o molestia al prossimo per motivi biasimevoli o per “petulanza“. Secondo la Cassazione, è rilevante l’effetto perturbatore sull’ordine pubblico, non la possibilità del destinatario di bloccare l’utente. L’azione deve interferire insopportabilmente con lo stato psichico del destinatario e essere motivata da un motivo riprovevole o avere carattere assillante.

Anche l’invio di email può configurare il reato di molestie, poiché le moderne tecnologie consentono di inviare e ricevere messaggi di posta elettronica tramite smartphone. Gli sms, i messaggi WhatsApp e quelli sui social media rientrano nella stessa categoria, poiché il destinatario è obbligato a percepirli non appena arrivano, disturbando la sua tranquillità.

Perché il reato sia considerato consumato, è necessaria la reiterazione della condotta. Tuttavia, anche due messaggi inviati in breve tempo possono costituire molestia. Se il destinatario manifesta l’intenzione di non voler ricevere ulteriori contatti, la condotta assume connotazioni penali. Tuttavia, inviare messaggi con l’intento di ripristinare un rapporto o comprendere le ragioni della rottura non costituisce reato se il destinatario risponde o tiene comportamenti che non indicano il rifiuto alla comunicazione.

Quando inviare messaggi all’ex è stalking

Lo stalking è un reato più grave, come indicato dall’articolo 612-bis del Codice penale, che prevede la reclusione da un anno a sei anni e mezzo. Questo reato è definito “a forma libera“, il che significa che il modo in cui viene compiuta la condotta molesta non è rilevante. Ciò che conta è che essa provochi nella vittima uno dei seguenti effetti:

  • un persistente e grave stato di ansia;
  • un fondato timore per la propria sicurezza o quella di un familiare;
  • un cambiamento nelle abitudini di vita.

Se la vittima deve spegnere il cellulare per evitare messaggi indesiderati o chiede a qualcuno di accompagnarla a casa per evitare incontri con la persona molesta, questi possono essere indizi di uno di questi tre effetti.

Sono rilevanti anche le molestie “indirette“, che si verificano quando le comunicazioni non sono dirette alla vittima ma a persone vicine ad essa, se l’agente crede ragionevolmente che la vittima ne sia informata. Ad esempio, contattare gli amici dell’ex per ottenere informazioni su di lei o chiedere loro di agire come intermediari.

Per quanto riguarda la reiterazione della condotta molesta, la Cassazione ha stabilito che anche lo scambio di pochi messaggi o una singola telefonata minacciosa possono configurare lo stalking, anche in assenza di un incontro fisico tra vittima e autore, se inducono la vittima a modificare le proprie abitudini di vita.

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