Cos’è lo Ius Scholae?

Con lo Ius Scholae (o Ius Culturae) la cittadinanza non scatta automaticamente alla nascita, ma solo dopo il completamento di un ciclo di studi per un determinato tempo

Cos'è lo Ius Scholae?
Cos’è lo Ius Scholae? Attualmente, in Italia le leggi che regolano il diritto alla cittadinanza dipendono dal cosiddetto “Ius sanguinis“. Quindi, per ottenere automaticamente la cittadinanza italiana occorre che uno dei due genitori ne sia già in possesso.

I minori nati in Italia da genitori stranieri possono acquisire la cittadinanza italiana se risiedono legalmente ed ininterrottamente fino ai 18 anni in Italia, a condizione che la richiesta venga fatta entro un anno dal compimento dei 18 anni.

Altri metodi per ottenere la cittadinanza sono:
  • Per naturalizzazione (è possibile richiedere la cittadinanza italiana dopo 10 anni di residenza legale in Italia);
  • Per matrimonio (o unione civile) con un cittadino italiano;
  • Su richiesta se nati in territori precedentemente italiani;
  • Con decreto del Presidente della Repubblica.

Negli anni si sono susseguiti diversi tentativi di riformare la Legge 91/1992 sulla cittadinanza, ma nessuno di essi è riuscito a portare a un cambiamento concreto. Uno dei tentativi più significativi risale al 2015, quando una proposta di legge è stata approvata dalla Camera dei Deputati. Questa proposta prevedeva l’introduzione di due nuove modalità per l’acquisizione della cittadinanza da parte dei figli minori di genitori stranieri: lo ius soli temperato, che concedeva la cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori stranieri con residenza regolare, e lo ius culturae, che la riconosceva ai minori che avevano completato un ciclo di studi nel Paese. Tuttavia, la proposta non è riuscita a ottenere l’approvazione definitiva, in quanto non si è raggiunta una maggioranza politica sufficiente.

Nel tempo, le politiche relative alla cittadinanza sono diventate sempre più rigide, soprattutto a seguito dell’approvazione della Legge 94/2009, che ha introdotto nuove misure in materia di sicurezza pubblica, e del cosiddetto Decreto Sicurezza del 2018. Queste normative hanno reso il processo di riconoscimento della cittadinanza più complesso e costoso. Tuttavia, nel 2013, con l’introduzione del Decreto del Fare, si è registrato un miglioramento per i minorenni nati in Italia: il decreto ha infatti stabilito che eventuali mancanze imputabili ai genitori o alla Pubblica Amministrazione non potessero penalizzare i minori nella richiesta di cittadinanza, prevedendo anche proroghe per la presentazione della domanda.

Come si ottiene la cittadinanza nei paesi Ue

La naturalizzazione è una pratica diffusa nei Paesi dell’Unione Europea, con i requisiti di residenza che variano di paese in paese. La media richiesta è di 6,8 anni di residenza regolare, con differenze tra i vari Paesi. In Polonia, ad esempio, sono sufficienti 3 anni, mentre Paesi come Italia, Slovenia, Austria, Lituania e Spagna richiedono 10 anni di residenza.

Inoltre, molti Stati europei adottano il principio dello ius soli condizionato, che prevede la cittadinanza per i nati sul territorio se i genitori soddisfano determinati requisiti di residenza. Questo principio è presente in Belgio, Germania, Irlanda e Portogallo, con requisiti che variano da 3 a 10 anni di residenza dei genitori.

In altri Paesi come Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna, è previsto il doppio ius soli, che concede la cittadinanza ai nati sul territorio se almeno un genitore è anch’esso nato nel Paese. In Grecia, il genitore deve anche possedere un permesso di soggiorno permanente.

Ius Scholae: come funziona

Con lo Ius Scholae (o Ius Culturae) la cittadinanza non scatta automaticamente alla nascita, ma solo dopo il completamento di un ciclo di studi per un determinato tempo (in Italia si parla di 5 anni). Il principio dietro allo Ius Scholae risiede nel fatto che attraverso la scuola un minore abbia la possibilità di conoscere e integrarsi con la nostra cultura tanto da dover essere considerato italiano al 100% prima dei 18 anni.

Nella formulazione unificata approvata in Commissione, il testo prevede “l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte del minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età e che risieda legalmente in Italia, qualora abbia frequentato regolarmente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi la scuola primaria, è necessario aver concluso positivamente il corso medesimo“.

La proposta di legge “A.C. 105-A“, riunisce le proposte di legge nn. 105, 194, 221, 222, 717, 920, 2269, 2981 e 3511.

Ius scholae: requisiti
La cittadinanza italiana può essere acquisita:
  • Dal minore nato in Italia da genitori stranieri;
  • Dal minore straniero che ha fatto ingresso in Italia prima di compiere i 12 anni di età.

Il minore deve avere la residenza legale in Italia e deve aver frequentato regolarmente nel nostro Paese per almeno 5 anni (uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione, oppure percorsi di formazione per il conseguimento di una qualifica professionale). Se il percorso fatto riguarda la scuola primaria, viene richiesta una positiva conclusione del ciclo.

Ius scholae: come fare la domanda

Secondo il testo, per ottenere la cittadinanza italiana occorre una dichiarazione di volontà espressa in tal senso entro il compimento dei 18 anni dell’interessato. La dichiarazione va fatta da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale all’ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza del minore.

Nel caso in cui non venga fatta questa dichiarazione di volontà, l’interessato può presentare richiesta di cittadinanza sempre all’ufficiale di Stato civile del Comune di residenza entro 2 anni da quando ha compiuto i 18 anni.

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