Cos’è il 41-bis?

Il 41-bis prevede la possibilità per il ministro della Giustizia di stabilire un regime carcerario eccezionale per alcuni detenuti

Cos'è il 41-bis?
Cos’è il 41-bis? La disposizione dell’ordinamento penitenziario nota come articolo 41-bis, introdotta dalla legge del 1986, prevede un regime carcerario particolarmente rigido. A causa delle sue restrizioni, è comunemente conosciuto come “carcere duro”.

Cos’è il 41-bis?

Il regime di carcere duro, una disposizione dell’ordinamento penitenziario italiano, è stato introdotto nel 1986 dalla legge n. 663, nota come “Legge Gozzini“, dal nome del suo promotore. La norma ha modificato la legge del 1975, introducendo un particolare regime di reclusione carceraria in casi di emergenza e/o necessità.

Dopo le stragi di mafia del 1992 che hanno causato la morte dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, la misura è stata introdotta come una misura temporanea di emergenza, ma è entrata stabilmente nel sistema penitenziario italiano. Dal 2009, è possibile applicare il regime del 41 bis per un periodo di quattro anni e prorogarlo per altri due anni. In pratica, il regime di “carcere duro” è una sospensione del normale trattamento penitenziario.

Come funziona il 41-bis?

La normativa dell’articolo 41-bis prevede la possibilità per il ministro della Giustizia di stabilire un regime carcerario eccezionale per alcuni detenuti che hanno commesso reati di criminalità organizzata, terrorismo, eversione e altri reati gravi. In particolare, i detenuti sottoposti a questo regime speciale di detenzione saranno ristretti in istituti penitenziari a loro esclusivamente dedicati, situati in aree isolate o in sezioni separate dal resto dell’istituto. Questa disposizione è stata introdotta per garantire una maggiore sicurezza all’interno delle carceri e per isolare i detenuti che rappresentano una minaccia per l’ordine pubblico.

Il regime del 41-bis mira a limitare la capacità dei detenuti di comunicare con le organizzazioni criminali al di fuori del carcere, di interagire tra loro all’interno della prigione e di cooperare con altre organizzazioni criminali, per prevenire il perpetuarsi di attività illecite e garantire la sicurezza e la tranquillità pubblica non solo all’interno ma anche al di fuori delle prigioni.

La disposizione legale prevede la possibilità di adottare delle misure eccezionali in casi di rivolta o situazioni di emergenza, soprattutto nei confronti di detenuti accusati di reati legati alla criminalità organizzata, terrorismo e eversione.

Per quanto riguarda il comma 2, introdotto successivamente per contrastare i collegamenti tra il detenuto e le organizzazioni criminali, dal 2002 la legge stabilisce alcuni interventi restrittivi:

  • Isolamento del detenuto dagli altri, con alloggio in camera singola e limitazione degli spazi comuni del carcere;
  • Limitazione delle ore d’aria, che vengono concessa solo per alcune tipologie di reato e in isolamento;
  • Sorveglianza costante da parte di un reparto speciale della polizia penitenziaria, che non ha contatti con gli altri agenti;
  • Limitazione dei colloqui con i familiari, sia per quantità che per qualità (con divisorio in vetro per impedire il contatto fisico);
  • Colloqui con l’avvocato difensore senza limitazioni di numero e durata;
  • Controllo della posta in entrata e in uscita;
  • Limitazione delle somme, beni e oggetti che possono essere detenuti nella camera di pernottamento e ricevuti dall’esterno;
  • Esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati.
Delitti puniti dal “carcere duro”

Il “carcere duro” è applicabile per i seguenti delitti indicati dall’articolo 41-bis della legge penitenziaria:

  • Delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;
  • Delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso;
  • Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’associazione mafiosa ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose;
  • Delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
  • Prostituzione minorile, consistente nell’indurre alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero nel favorirne o sfruttarne la prostituzione;
  • Delitto di chi, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e chi fa commercio del materiale pornografico predetto;
  • Delitto di tratta di persone;
  • Delitto di acquisto e alienazione di schiavi;
  • Delitto di violenza sessuale di gruppo;
  • Delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
  • Delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
  • Delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Casi di revoca del regime carcerario duro

Il regime del 41-bis può essere revocato in alcune circostanze specifiche, come la scadenza del termine stabilito senza proroga o su ordine del tribunale di sorveglianza in caso di reclamo e decisione di illegittimità del provvedimento. Fino al 2009, era anche possibile la revoca da parte del Ministro della Giustizia, se i presupposti che avevano giustificato il carcere duro non esistevano più. Tuttavia, questa opzione non è più disponibile dalle modifiche introdotte dalla legge 94/2009.

Le strutture del 41 bis

Il Governo italiano ha annunciato l’intenzione di riaprire le prigioni di Pianosa e dell’Asinara per ospitare detenuti in regime di 41-bis. Tuttavia, il Ministro dell’Ambiente ha dichiarato che la riapertura di Pianosa non è possibile per motivi ambientali e si stanno considerando alternative.

Alcune carceri italiane non sono più adeguate per il regime di 41-bis, come il carcere dell’Asinara di Porto Torres, il carcere di Pianosa di Campo nell’Elba e il carcere delle Murate di Firenze. Altre strutture sono invece sparse per il territorio nazionale.

Abruzzo

Casa Circondariale dell’Aquila (AQ) (carcere con maggior numero di detenuti in 41-bis e l’unico dotato di sezione femminile)

Campania

Casa Circondariale di Secondigliano di Napoli (NA)
Casa Circondariale di Poggioreale di Napoli (NA)

Emilia-Romagna

Casa Circondariale di Parma (PR)
Friuli-Venezia Giulia
Casa Circondariale di Tolmezzo (UD)

Lazio

Casa Circondariale di Rebibbia di Roma (RM)
Casa Circondariale di Viterbo (VT)
Casa Circondariale di Latina (LT)

Lombardia

Casa Circondariale di Opera di Milano (MI)
Casa Circondariale di Voghera (PV)

Marche

Casa Circondariale di Ascoli Piceno (AP)

Piemonte

Casa Circondariale di Cuneo (CN)
Casa Circondariale di Novara (NO)

Sardegna

Casa Circondariale di Badu ‘e Carros di Nuoro (NU)
Casa Circondariale di Bancali (SS)
Casa Circondariale di Massama (OR)
Casa Circondariale di Mamone a Onanì (NU)
Casa Circondariale di Uta (CA)

Umbria

Casa Circondariale di Spoleto (PG)
Casa Circondariale di Terni (TR)

Veneto

Casa Circondariale di Vicenza (VI)

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