I crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e il crimine di aggressione sono comportamenti molto gravi che violano le regole fondamentali della comunità internazionale
Qual è la differenza tra “crimini di guerra” e “crimini contro l’umanità”? I crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e il crimine di aggressione sono comportamenti molto gravi che violano le regole fondamentali della comunità internazionale. Quando qualcuno commette uno di questi crimini a livello internazionale, può essere punito non solo dalla legge del suo paese, ma anche da tribunali speciali come il Tribunale di Norimberga, o i Tribunali internazionali per l’ex Jugoslavia e il Ruanda. Questi tribunali, creati attraverso accordi specifici, sono ormai chiusi.
Esiste però un’istituzione permanente che si occupa di giudicare questi crimini internazionali, ed è la Corte Penale Internazionale. Questa Corte, istituita con lo Statuto di Roma nel 1998 e operativa dal 2002, si occupa di giudicare le persone (non gli Stati) che commettono crimini di guerra, crimini contro l’umanità e crimini di aggressione.
I Crimini di Guerra
I crimini di guerra sono violazioni gravi delle regole che disciplinano i conflitti armati. Queste regole sono stabilite nello Statuto di Roma, che istituisce la Corte penale internazionale, e comprendono due categorie di crimini di guerra.
La prima categoria riguarda le gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949. Queste Convenzioni prevedono disposizioni per proteggere le vittime dei conflitti internazionali. Le gravi violazioni includono: la tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici; causare grandi sofferenze o gravi lesioni all’integrità fisica o alla salute; la distruzione o l’appropriazione di beni senza giustificazione militare o compiute illegalmente e in modo arbitrario su larga scala; i crimini contro i prigionieri di guerra, come la deportazione, il trasferimento o la detenzione illegale; e la cattura di ostaggi.
La seconda categoria comprende altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all’interno del quadro consolidato del diritto internazionale dei conflitti armati. Questi comportamenti individuati dallo Statuto della Corte penale internazionale includono: attacchi intenzionali contro i civili; attacchi contro beni che non sono obiettivi militari, come edifici di culto, ospedali, monumenti e beni storici e artistici; attacchi contro mezzi e persone delle missioni di soccorso umanitario e di peacekeeping; danni diffusi e duraturi all’ambiente naturale; uso di gas tossici, armi biologiche, armi e proiettili non consentiti; e infine, crimini come lo stupro, le violenze sessuali, la riduzione in schiavitù, la deportazione degli occupati o il trasferimento della propria popolazione nei siti occupati.
I Crimini contro l’Umanità
I crimini contro l’umanità sono atti chiaramente definiti dall’articolo 7 dello Statuto di Roma. Questi atti devono verificarsi in un attacco esteso e sistematico contro popolazioni civili, con consapevolezza dell’attacco.
Quali sono le differenze con i crimini di guerra?
Le differenze con i crimini di guerra sono diverse. In primo luogo, i crimini contro l’umanità possono verificarsi al di fuori del contesto di un conflitto armato, persino in tempi di pace. A differenza dei crimini di guerra, la nazionalità della vittima non è rilevante nei crimini contro l’umanità. Infine, mentre i crimini di guerra possono essere atti isolati, i crimini contro l’umanità richiedono una serie di comportamenti lesivi.
I crimini contro l’umanità includono atti come sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione, imprigionamento, tortura, stupro, violenze sessuali, persecuzione basata su motivi politici, razziali, nazionali, etnici, culturali, religiosi o di identità sessuale, sparizione forzata di persone, apartheid, e tutti gli altri atti “inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale”.
I crimini contro l’umanità nell’art. 7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale
- omicidio;
- sterminio;
- riduzione in schiavitù;
- deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
- imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
- tortura;
- stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;
- persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;
- sparizione forzata delle persone;
- Apartheid;
- altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale.
Il Crimine di Aggressione
Un altro crimine di competenza della Corte Penale Internazionale è il crimine di aggressione, regolamentato dall’articolo 8 bis, inserito recentemente nello Statuto di Roma in seguito agli accordi di Kampala del 2010.
Il concetto di crimine di aggressione, come definito dall’articolo 8 bis, comprende la “pianificazione, la preparazione, l’inizio o l’esecuzione, da parte di una persona con effettivo controllo o direzione sull’azione politica o militare di uno Stato, di un atto di aggressione che, per caratteristiche, gravità e portata, costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945“.
L’atto di aggressione è ulteriormente specificato come “l’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato“.
All’interno di questa definizione rientrano atti come l’invasione, i bombardamenti, il blocco dei porti e l’attacco di un Paese con forze armate o eserciti mercenari. Questa normativa è stata implementata con l’obiettivo di preservare la pace e la sicurezza internazionale, in accordo con i principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite del 1945.
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