La NASpI è l’indennità mensile per la disoccupazione che ha sostituito le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI
Cos’è la NASpI? La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è un’indennità mensile per la disoccupazione, introdotta dall’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che ha sostituito le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI, per gli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2015. La NASpI viene erogata su richiesta dell’interessato.
A chi è rivolta la NASpI
La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno involontariamente perso l’occupazione, tra cui:
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le stesse cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
A partire dal 1 gennaio 2022, la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prevalentemente prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.
Non possono accedere alla prestazione:
- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli a tempo determinato;
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta in vigore la normativa specifica;
- lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.
Come funziona la NASpI
L’indennità di disoccupazione NASpI può essere richiesta:
- a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno; in caso contrario, dal giorno successivo alla presentazione della domanda, ma sempre entro i termini di legge;
- a partire dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno; in caso contrario, dal giorno successivo alla presentazione della domanda, ma sempre entro i termini di legge;
- a partire dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno; in caso contrario, dal giorno successivo alla presentazione della domanda, ma sempre entro i termini di legge.
In caso di rioccupazione nel corso degli otto giorni successivi alla cessazione, la prestazione non viene sospesa e sarà necessario presentare una nuova domanda di NASpI in caso di successiva cessazione involontaria dalla rioccupazione.
La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni. I periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione non sono computati nel calcolo della durata. Allo stesso modo, la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione anticipata non è considerata. I periodi di contribuzione relativi ai rapporti di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuova NASpI, a patto che non abbiano prodotto alcuna prestazione.
I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa, che non contribuisce alla determinazione della durata dell’indennità (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).
Chi desidera avviare un’attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, dopo aver ricevuto l’accoglimento della domanda di NASpI, può richiedere la liquidazione anticipata e in un’unica soluzione della NASpI.
NASpI: quanto spetta?
La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, a condizione che la retribuzione sia inferiore a un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT, reso noto ogni anno dall’INPS con una circolare pubblicata sul loro sito (1.250,87 euro per il 2022).
La NASpI si riduce del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione. La riduzione inizia dall’ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda.
Se la retribuzione media è maggiore dell’importo di riferimento annuo (1.250,87 euro per il 2022), la misura della prestazione sarà pari al 75% dell’importo di riferimento annuo stabilito dalla legge, più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e l’importo stabilito dalla legge. In ogni caso, l’importo dell’indennità non può superare un limite massimo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT, reso noto ogni anno dall’INPS con una circolare pubblicata sul loro sito (pari a 1.360,77 euro per il 2022).
L’indennità è calcolata in base alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
L’importo dell’indennità viene ridotto nei casi in cui l’attività svolta è indipendente e genera un reddito annuo corrispondente ad un’imposta lorda inferiore a quella prevista dall’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) per il 2022, ovvero pari a 5.500 euro. In tal caso, l’indennità viene ridotta dell’80% dei redditi generati in relazione al periodo di tempo tra l’inizio dell’attività e la fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
La prestazione ridotta si mantiene solo ricorrendo le seguenti condizioni:
- Il beneficiario deve comunicare all’INPS il reddito annuo previsto. In caso di iscrizione alla Gestione Separata o se l’attività autonoma esisteva prima della fine del rapporto di lavoro, il richiedente deve dichiararlo nella domanda di NASpI e indicare il reddito annuale che prevede di ottenere da tale attività. Il reddito previsto deve essere dichiarato anche se pari a zero. In alternativa, il richiedente può comunicare tale reddito entro un mese dalla presentazione della domanda tramite il modello NASpI-COM. Se l’attività autonoma viene intrapresa dopo la presentazione della domanda, il beneficiario di NASpI deve comunicarlo all’INPS entro un mese dall’inizio e dichiarare il reddito annuo previsto tramite il modello NASpI-COM. La mancata comunicazione, entro i termini specificati, dell’esercizio di un’attività lavorativa e del relativo reddito previsto, anche se pari a zero, comporta la decadenza dalla NASpI. Gli iscritti alla Gestione Separata e coloro che svolgono attività autonoma devono dichiarare il reddito annuale previsto ogni anno.
- Il datore di lavoro o l’utilizzatore (nel caso di contratto di somministrazione) devono essere differenti da quelli per i quali il lavoratore ha prestato la propria attività al momento della cessazione del rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e che non abbiano alcun legame di controllo o proprietà in comune con essi.
Se il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessa da uno dei rapporti (a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura prevista dalla legge 15 luglio 1966, n. 604) ha diritto alla indennità di disoccupazione, se soddisfa tutti gli altri requisiti, sempre che il reddito percepito dal rapporto di lavoro rimasto in essere corrisponda ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni previste dall’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), ovvero pari a 8.173,91 euro per l’anno 2022, e che comunichi all’INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, anche se pari a zero.
In questo caso, la indennità di disoccupazione viene ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Il richiedente deve informare l’INPS dello svolgimento dell’attività rimasta in essere, indicando il reddito annuo previsto in domanda e comunicandolo entro un mese dall’invio della domanda. La mancata comunicazione, entro i predetti termini, dello svolgimento di una attività lavorativa e del relativo reddito presunto (anche se pari a zero) comporta la decadenza dalla indennità di disoccupazione.
La dichiarazione del reddito annuale deve essere rinnovata ogni anno, e il mancato rispetto di questa regola comporta la decadenza dalla indennità di disoccupazione.
In caso di cessazione di uno dei rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, il titolare ha diritto alla indennità di disoccupazione solo se soddisfa tutti i requisiti richiesti e se il reddito percepito dal rapporto di lavoro rimasto in essere non supera le detrazioni previste dall’articolo 13 del TUIR, ovvero non supera l’importo di 8.173,91 euro per l’anno 2022.
Inoltre, il richiedente deve comunicare all’INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, anche se pari a zero, e informare l’INPS dello svolgimento dell’attività rimasta in essere, flaggando l’apposita dichiarazione in domanda e completandola obbligatoriamente con l’indicazione del reddito annuo che prevede di conseguire da tale attività.
La rioccupazione con un contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, può essere effettuata alle condizioni indicate dalla circolare INPS 29 luglio 2015, n. 142 e dal messaggio INPS 16 marzo 2018, n. 1162. In caso di prestazione di lavoro occasionale, l’indennità NASpI è cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di tale tipologia di lavoro, entro i limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile (articolo 54 bis, comma 4, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 e circolare INPS 23 novembre 2017, n. 174).
Inoltre, in caso di servizio civile, le somme percepite dai volontari sono interamente cumulabili con la NASpI e il beneficiario non è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all’INPS relativamente allo svolgimento del servizio civile e all’importo del compenso annuo percepito (per maggiori informazioni si confronti il messaggio INPS 28 aprile 2022, n. 1800).
L’indennità può essere riscossa mediante accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o bonifico presso l’ufficio postale del CAP di residenza o domicilio del richiedente. Il conto corrente deve necessariamente essere intestato o cointestato al richiedente della prestazione.
Inoltre, secondo le attuali disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi la soglia stabilita dalla legge (attualmente 1.000 euro).
NASpI: i requisiti
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori subordinati che presentino congiuntamente i requisiti di seguito indicati.
Stato di disoccupazione
I soggetti che sono senza lavoro e hanno involontariamente perso il proprio impiego possono dichiararsi disoccupati attraverso una domanda telematica presentata sul portale nazionale delle politiche del lavoro. In questa domanda, essi devono dichiarare la propria immediata disponibilità a svolgere attività lavorative e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. La presentazione della domanda di NASpI (indennità di disoccupazione) equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Nei successivi 15 giorni dalla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l’impiego per stipulare un patto di servizio personalizzato. In caso di mancato riscontro, il richiedente verrà convocato dal centro per l’impiego.
Lo stato di disoccupazione deve essere involontario; sono esclusi pertanto i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale. Tuttavia, l’accesso alla NASpI, sussistendo gli altri requisiti, è consentito anche in determinate circostanze, come ad esempio:
- Dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni siano state causate da comportamenti del datore di lavoro che rendono impossibile la continuazione del rapporto di lavoro.
- Dimissioni presentate durante il periodo di maternità protetto, ovvero entro 300 giorni prima del parto e fino al primo anno di vita del bambino.
- Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro attraverso la procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro.
- Risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi in una sede aziendale lontana dalla sua residenza.
- Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione prevista dalla legge.
- Licenziamento disciplinare.
Requisito contributivo
Per avere diritto alla NASpI, è necessario aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione negli ultimi 4 anni prima dell’inizio del periodo di disoccupazione. La contribuzione deve essere stata effettivamente versata o dovuta, e le settimane retribuite devono essere state corrispondenti a retribuzioni non inferiori ai minimi settimanali stabiliti dalla legge (11 novembre 1983, n. 638 e 7 dicembre 1989, n. 389). Tuttavia, questa disposizione non si applica a lavoratori domestici, operai agricoli e apprendisti, per i quali continuano ad essere valide le regole esistenti.
Per perfezionare il requisito contributivo, si considerano utili:
- i contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione pagati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già pagata o dovuta contribuzione e per i periodi di congedo parentale, se indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati dove è prevista la possibilità di totalizzazione;
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, per un massimo di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
Se il lavoratore ha periodi di lavoro sia nel settore agricolo che in settori non agricoli, questi periodi possono essere cumulati per ottenere l’indennità di disoccupazione NASpI, purché nel quadriennio di osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola. Tuttavia, se nel quadriennio si evidenzia una prevalenza di contribuzione agricola, è possibile procedere all’osservazione dei soli ultimi 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro per determinare la prevalenza. Se in quest’ultimo periodo vi è una prevalenza di contribuzione non agricola, la domanda di NASpI, a condizione che siano soddisfatti tutti gli altri requisiti, è accoglibile.
Non sono considerati utili perché non coperti da contribuzione effettiva i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:
- malattia e infortunio sul lavoro, se non c’è integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro;
- Cassa Integrazione Straordinaria e Ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
- contratti di solidarietà;
- assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
- parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente;
- entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali.;
I periodi di lavoro all’estero presso Stati che non hanno stipulato accordi bilaterali con l’Italia in materia di assicurazione contro la disoccupazione non sono considerati utili per il requisito contributivo. Tali periodi devono essere neutralizzati nella determinazione del quadriennio di verifica del requisito, facendo quindi ampliare il quadriennio di riferimento. I lavoratori con rapporto di lavoro in somministrazione, contratto di lavoro intermittente e i lavoratori in procedure di riqualificazione professionale non hanno i periodi di non lavoro neutralizzati ai fini della determinazione del requisito contributivo.
NASpI: quando presentare la domanda
La domanda per l’indennità NASpI deve essere presentata esclusivamente in via telematica, entro un termine di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, altrimenti si incorre in decadenza.
Il termine inizia a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, dalla fine del periodo di maternità indennizzato, dalla fine del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, dalla risoluzione della vertenza sindacale o dalla notifica della sentenza giudiziaria.
In caso di licenziamento per giusta causa, il termine inizia a decorrere dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione. Tuttavia, il termine per la presentazione della domanda può essere sospeso in caso di maternità indennizzabile o malattia indennizzabile insorte entro i termini specificati.
NASpI: come presentare la domanda
La domanda per accedere al servizio deve essere presentata online utilizzando il sistema dedicato. In alternativa, è possibile presentare la domanda attraverso:
- Il contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 da rete mobile;
- Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, utilizzando i servizi telematici offerti da questi ultimi.
Potrebbero interessarti anche questi articoli:
FONTEUFFICIALE.it riassume le notizie pubblicate dalle agenzie di stampa e da altri media autorevoli (come Ansa, Agi, AdnKronos, Corriere della Sera, ecc..), quindi non è direttamente responsabile di inesattezze. Se, però, ritieni che un nostro articolo debba essere modificato o eliminato puoi farne richiesta [ scrivendo qui ].
Per ricevere i nostri aggiornamenti e restare informato ti invitiamo a seguirci sul nostro profilo ufficiale di Google News.