Cosa sono le Società di capitali

Le società di capitali sono forme giuridiche adottate da imprese di medie e grandi dimensioni attive in vari settori produttivi

Cosa sono le Società di capitali

Cosa sono le Società di capitali. Le società di capitali sono forme giuridiche adottate da imprese di medie e grandi dimensioni attive in vari settori produttivi. Queste società sono definite in base alla predominanza dell’elemento del capitale rispetto alla partecipazione dei soci. Il capitale sociale può essere rappresentato da azioni o quote, a seconda del tipo di società. Le principali forme di società di capitali includono la S.p.A. (società per azioni), la S.a.p.A. (società in accomandita per azioni), la S.r.l. (società a responsabilità limitata) e la S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata).

Cosa sono le Società di capitali

Le società di capitali presentano alcune caratteristiche distintive:

  • Personalità giuridica e autonomia patrimoniale: La società ha una propria identità legale e il suo patrimonio è separato da quello dei soci. Questo significa che la società risponde solo con i suoi beni per gli obblighi contratti.
  • Responsabilità limitata dei soci: I soci sono responsabili solo fino all’importo delle azioni o quote di capitale che hanno sottoscritto. In caso di insolvenza della società, i creditori non possono chiedere il pagamento con i beni personali dei singoli soci. Tuttavia, se un socio presta garanzie personali come fideiussioni per i prestiti della società, i creditori possono agire sul suo patrimonio personale.
  • Potere di amministrazione distinto dalla qualità di socio: I soci hanno il diritto di partecipare alle decisioni importanti e di eleggere gli amministratori in base al numero delle azioni o quote possedute. Tuttavia, il controllo effettivo delle operazioni spetta agli amministratori.
  • Organizzazione aziendale definita dalla legge: La struttura delle società di capitali è regolata dalla legge, che prevede organi come l’assemblea dei soci, gli amministratori e il collegio sindacale, con ruoli e funzioni specifici.
  • Gestione basata sul metodo collegiale: Le decisioni aziendali sono prese in modo collegiale, in base al principio della maggioranza. Ogni socio ha diritto di voto proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

Le società di capitali si distinguono in diverse forme, tra cui le più comuni sono:

  • Società per azioni (S.p.A.);
  • Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.);
  • Società a responsabilità limitata (S.r.l.);
  • Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.).

Le azioni rappresentano quote del capitale sociale di una società per azioni o in accomandita per azioni.

Le azioni ordinarie sono le più comuni e conferiscono ai soci vari diritti, tra cui:

  • Il diritto di voto nelle assemblee;
  • Il diritto di partecipare agli utili;
  • Il diritto di sottoscrivere priorità di aumenti di capitale;
  • Il diritto a una quota proporzionale del patrimonio netto in caso di liquidazione.

Oltre alle azioni ordinarie, esistono altri tipi di azioni, come:

  • Azioni privilegiate: conferiscono il diritto di voto solo in certe assemblee e limitano l’influenza dei soci sulla gestione.
  • Azioni di risparmio: prive del diritto di voto, ma danno diritto a una quota sugli utili.
  • Azioni speciali: create secondo le disposizioni statutarie della società.
Le società per azioni

Le società per azioni (S.p.A.) si distinguono per il loro capitale sociale rappresentato da azioni, con un valore minimo di 50.000 euro dal 2014. Esse possono emettere diverse categorie di azioni, tra cui ordinarie, privilegiate, di godimento, senza voto, con voto limitato e di risparmio.

Esistono due tipi principali di società per azioni:

  • Società che ricorrono al mercato del capitale di rischio, emettendo azioni diffuse tra il pubblico in modo significativo. Queste possono essere quotate o non quotate. Le società quotate sono negoziate nei mercati regolamentati e spesso fanno parte di un gruppo di imprese. Le società non quotate, pur non ricorrendo alla quotazione, hanno azioni diffuse tra il pubblico. Tra le società quotate, si distinguono quelle con azionariato ristretto e quelle con azionariato diffuso, coinvolgendo risparmiatori su larga scala.
  • Società che non ricorrono al mercato del capitale di rischio, formate da un numero limitato di soci e non coinvolgono il pubblico risparmio.
  • Inoltre, per legge, le imprese di intermediazione mobiliare, come banche, compagnie di assicurazioni e società di gestione del risparmio, sono considerate società per azioni a diritto speciale. Queste società sono soggette a una normativa specifica che prevede garanzie di trasparenza, disciplina dei rapporti di gruppo, diritti degli azionisti di minoranza, obblighi nelle offerte pubbliche e disciplina del voto.

Tali norme sono poste per garantire gli investitori, in conformità con l’articolo 47 della Costituzione che incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme.

La società in accomandita per azioni

Le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.) sono una variazione delle società per azioni, caratterizzate dalla presenza di due tipi di soci: gli accomandatari, che hanno la responsabilità illimitata dei debiti sociali e fungono da amministratori, e gli accomandanti, che hanno responsabilità limitata al capitale sottoscritto e non possono svolgere funzioni amministrative.

La costituzione avviene mediante atto pubblico che indica i soci accomandatari. La denominazione sociale deve contenere il nome di almeno uno degli amministratori e l’indicazione “S.a.p.A.” per identificarne la natura.

Dopo la costituzione, l’atto costitutivo viene depositato presso l’Ufficio del registro delle Imprese entro 20 giorni per ottenere la personalità giuridica. Gli amministratori, di norma, sono i soci accomandatari e mantengono la carica a tempo indeterminato.

L’assemblea dei soci può revocare gli amministratori per giusta causa e, in caso di revoca ingiustificata, gli amministratori hanno diritto a essere risarciti per eventuali danni. Gli accomandatari cessati dall’incarico non sono più responsabili per le obbligazioni societarie dopo la loro registrazione nel registro delle imprese.

La società funziona con tre organi: l’assemblea dei soci, l’organo amministrativo composto dagli accomandatari e il collegio sindacale. Gli accomandatari non hanno diritto di voto nelle assemblee.

Le S.a.p.A. e le S.p.A. devono avere un capitale sociale minimo di 50.000 euro, diviso in azioni di pari valore ma con diritti diversi. Lo scioglimento può avvenire per varie cause, tra cui il decorso del termine, l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea e la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

Inoltre, possono ricorrere alla raccolta del risparmio pubblico tramite l’emissione di obbligazioni.

La società a responsabilità limitata

La società a responsabilità limitata (S.r.l.) è un tipo di società caratterizzato da una compagine sociale limitata, dove le quote sociali non sono rappresentate da azioni e la raccolta del risparmio pubblico è vietata. Regolamentata dal Codice Civile negli articoli 2462-2483, la S.r.l. è la forma societaria più comune e flessibile per le imprese di dimensioni ridotte.

Presenta caratteristiche intermedie tra le società di capitali e quelle di persone: condivide con le prime l’autonomia patrimoniale perfetta, dove i soci rispondono solo fino alla concorrenza della propria quota delle obbligazioni sociali, e con le seconde una forte autonomia statutaria nei rapporti interni tra soci. Il capitale sociale minimo è di 10.000 euro, suddiviso in quote che conferiscono ai soci un potere proporzionale alla loro quota, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.

Le principali caratteristiche delle S.r.l. includono il fatto che il capitale sociale è diviso in quote, che possono essere sottoscritte da un unico socio in una S.r.l. unipersonale, e che le quote non possono essere oggetto di raccolta del risparmio pubblico. Inoltre, i titoli di debito emessi dalla società possono essere sottoscritti solo da investitori professionali.

Il valore dei conferimenti non può essere inferiore all’ammontare del capitale sociale, e le decisioni vengono prese tramite deliberazione assembleare, salvo deroghe previste nell’atto costitutivo. Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società e sono responsabili verso di essa per eventuali danni causati, salvo dimostrare di essere esenti da colpa o di aver esposto il proprio dissenso.

Gli organi sociali delle società di capitali

Per il corretto funzionamento di una società di capitali è essenziale che al suo interno vengano svolte determinate funzioni: organizzazione, gestione e controllo (art. 2363-2409 del codice civile).

In queste società, ogni funzione è assegnata a un organo specifico:

  • L’assemblea delibera sull’organizzazione interna e sulle questioni più importanti della società.
  • Il consiglio di amministrazione, l’amministratore unico o una governance duale hanno funzioni esecutive e di gestione.
  • Il collegio sindacale è incaricato delle funzioni di controllo.
L’assemblea

L’assemblea è l’organo principale nelle società di capitali dove si formano le decisioni cruciali, come l’approvazione del bilancio, le operazioni straordinarie e lo scioglimento della società. In questo contesto, la volontà sociale si forma secondo il criterio maggioritario. Gli amministratori e il collegio sindacale sono subordinati all’assemblea. I soci con azioni ordinarie hanno pieno diritto di voto e possono partecipare alle assemblee anche tramite delega.

Il legislatore ha previsto strumenti operativi specifici: un procedimento dettagliato per le società per azioni (spa) e regolamenti più flessibili per le società a responsabilità limitata (srl). L’assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria, a seconda delle questioni da deliberare, con soglie minime diverse per la costituzione e le decisioni (quorum).

L’assemblea ordinaria si occupa di approvare il bilancio, nominare o revocare amministratori, sindaci, presidente del collegio sindacale e revisore contabile, determinare il compenso di amministratori e sindaci se non stabilito dallo statuto, deliberare sulle responsabilità di amministratori e sindaci e su altre questioni previste dalla legge, dallo statuto o dagli amministratori (art. 2364).

L’assemblea straordinaria, invece, delibera sulle modifiche dello statuto, compreso l’aumento del capitale sociale, e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori (art. 2365).

Gli Amministratori delle Società per Azioni (S.p.A.)

Gli amministratori rappresentano l’organo esecutivo di una Società per Azioni (S.p.A.). Sono nominati dall’assemblea dei soci o dall’atto costitutivo e hanno il compito di eseguire le delibere dell’assemblea e gestire sia le operazioni ordinarie che quelle straordinarie (art. 2380 c.c.).

Modalità di Amministrazione di una S.p.A.

L’amministrazione di una S.p.A. può essere organizzata in tre modi:

  • Unica: Viene nominato un amministratore unico (AU).
  • Dualistica: Vengono nominati due amministratori, seguendo un modello di governance duale.
  • Collegiale: Viene formato un consiglio di amministrazione (CdA), diretto da un presidente scelto dall’assemblea o dai membri del consiglio stesso. Spesso, il consiglio delega alcune funzioni a un amministratore delegato.
Obblighi degli Amministratori

Gli amministratori devono:

  • Tenere i libri obbligatori, sociali e contabili.
  • Redigere il bilancio di esercizio.
  • Convocare l’assemblea dei soci.
Amministrazione nelle Diverse Tipologie di Società

Nelle S.p.A., l’amministrazione è solitamente affidata a persone diverse dai soci. Nelle società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), gli amministratori di diritto sono i soci accomandatari. Nelle società a responsabilità limitata (s.r.l.), data la loro minore dimensione, l’amministratore unico è spesso il socio di maggioranza o il socio unico.

Il controllo sulla gestione e il controllo contabile

Nelle società per azioni (s.p.a.), la funzione di controllo è affidata al collegio sindacale, che è composto da tre o cinque membri effettivi e da due membri supplenti, tutti nominati dall’assemblea, e ha una durata di tre esercizi. L’assemblea designa anche il presidente del collegio sindacale, che deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’organizzazione amministrativa e contabile della società, oltre al suo concreto funzionamento.

Il controllo contabile, che può essere affidato a un revisore contabile o a una società di revisione, prevede la verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta registrazione nella contabilità dei fatti di gestione. Inoltre, comprende la verifica del bilancio, assicurando la sua conformità alla normativa e alle risultanze contabili, e la formulazione di un giudizio sul bilancio stesso.

La fase costitutiva

Per costituire una società per azioni (S.p.A.) è necessario stipulare l’atto costitutivo, depositarlo presso l’ufficio del registro delle imprese entro 20 giorni e iscrivere la società nello stesso ufficio. Questa procedura si applica anche alle modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo durante la vita della società.

Le condizioni preliminari per la costituzione di una S.p.A. o di una Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.) includono:

  • la sottoscrizione dell’intero capitale sociale
  • il versamento del 25% dei conferimenti in denaro su un conto vincolato (con il successivo versamento del restante importo tramite richiamo)
  • la presentazione della relazione di un esperto designato dal tribunale in caso di conferimenti di beni e crediti (per determinarne il valore)
  • il rispetto di leggi speciali o l’ottenimento di autorizzazioni governative relative all’oggetto sociale

Per costituire una società a responsabilità limitata (S.r.l.), è necessaria:

  • la sottoscrizione dell’intero capitale sociale
  • il versamento del 25% dei conferimenti o la stipulazione di una polizza assicurativa o fideiussione bancaria di importo corrispondente
  • in caso di conferimenti di beni e crediti, la relazione di un esperto iscritto all’Albo dei revisori o di una società di revisione per determinarne il valore
  • il rispetto di leggi speciali o l’ottenimento di autorizzazioni governative relative all’oggetto sociale

La costituzione di una società per azioni può avvenire tramite due modalità:

  1. Costituzione simultanea: un gruppo ristretto di persone, in presenza di un notaio che redige l’atto costitutivo, sottoscrive l’intero capitale e stabilisce lo statuto
  2. Costituzione per pubblica sottoscrizione: un gruppo di soci promotori stabilisce un programma per raccogliere sottoscrizioni secondo le modalità previste dalla legge
L’atto costitutivo

L’atto costitutivo può essere un contratto tra più parti (se ci sono più soci) o un atto unilaterale (se c’è un solo socio). Secondo l’articolo 2328 del Codice Civile, deve essere redatto per atto pubblico e deve contenere:

  • Le generalità dei soci (o la denominazione e la sede) e il numero di azioni assegnate a ciascuno
  • La denominazione e il comune dove si trova la sede della società e le eventuali sedi secondarie
  • L’attività che costituisce l’oggetto sociale
  • L’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato
  • Il numero, l’eventuale valore nominale, e le caratteristiche e modalità di emissione delle azioni
  • Il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura
  • Le norme per la ripartizione degli utili
  • I benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori
  • Il sistema di amministrazione adottato, il numero e i poteri degli amministratori, indicando chi ha la rappresentanza
  • Il numero dei componenti del collegio sindacale
  • La nomina dei primi amministratori e dei sindaci, oppure dei componenti del consiglio di sorveglianza
  • L’importo globale, almeno approssimativo, delle spese di costituzione a carico della società
  • La durata della società oppure, se a tempo indeterminato, il periodo entro il quale il socio può recedere dal contratto (massimo un anno)

Lo statuto, che contiene le norme relative al funzionamento della società, è parte integrante dell’atto costitutivo e prevale in caso di contrasto.

Prima di depositare l’atto costitutivo, il notaio deve verificare che siano rispettate tutte le condizioni richieste dalla legge per la costituzione della società:

  • Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto
  • Devono essere rispettati gli obblighi relativi ai conferimenti (articoli 2342 e 2343 del Codice Civile)
  • Devono essere ottenute le autorizzazioni governative richieste dalle leggi speciali

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