Il carcere per le donne incinte

Secondo l’attuale codice penale, se una donna è incinta o è madre di un bambino di meno di un anno, l’esecuzione della pena deve essere rinviata obbligatoriamente. Il disegno di legge denominato “Sicurezza” vuole modificare questa norma (il rinvio diventerà facoltativo)

Il carcere per le donne incinte

Secondo l’attuale codice penale, se una donna è incinta o è madre di un bambino di meno di un anno, l’esecuzione della pena, come la detenzione in carcere, deve essere rinviata obbligatoriamente (art. 146 del codice penale). Questo rinvio della pena è una misura prevista per tutelare la salute della donna e del bambino.

Il nuovo disegno di legge denominato “Sicurezza”, però, vuole modificare questa norma, eliminando l’obbligatorietà del rinvio. Se la legge verrà approvata, il rinvio della pena diventerà solo facoltativo, cioè il giudice potrà decidere di rinviarlo, ma non sarà più obbligato a farlo.

Attualmente, l’articolo 147 del codice penale già prevede la possibilità di rinviare facoltativamente la pena per le madri con figli sotto i tre anni. Il disegno di legge “Sicurezza” propone che, in caso di rinvio della pena per una donna incinta o madre di un figlio con meno di tre anni, tale rinvio possa essere revocato se la madre si comporta in modo tale da causare “un grave pregiudizio alla crescita del minore”. Inoltre, il rinvio non sarà concesso se la madre è considerata un pericolo, in particolare se si teme che possa commettere altri crimini di particolare gravità.

Se le nuove regole, già approvate dalla Camera, diventeranno legge, le donne incinte o madri di bambini con meno di un anno, condannate a una pena detentiva, dovranno scontare la loro pena in carcere, più precisamente in un Istituto a Custodia Attenuata per Madri detenute (Icam). Per le madri con figli di età compresa tra uno e tre anni, la pena potrà essere eseguita in un Icam solo se ci saranno esigenze particolarmente rilevanti che lo consentano.

Secondo i dati più recenti del Ministero della Giustizia, al 31 agosto 2024, nelle carceri italiane erano presenti 18 detenute madri, accompagnate da 21 figli.

Detenute madri e rivolte in carcere

Il disegno di legge prevede anche modifiche significative al sistema penitenziario, in particolare riguardo alle detenute madri e alle condizioni all’interno delle carceri. L’articolo 15 del testo introduce la possibilità per le donne in gravidanza o con figli di meno di un anno di essere detenute in strutture con regimi meno restrittivi, o in apposite strutture specializzate per la custodia attenuata.

Questa norma sostituirà l’attuale obbligo per i giudici di rinviare l’esecuzione della pena. In futuro, il rinvio della pena sarà discrezionale, e i giudici potranno decidere caso per caso, valutando se rinviare o meno la pena, soprattutto se la detenuta è considerata a rischio di recidiva (cioè se potrebbe commettere nuovamente reati).

Il disegno di legge introduce anche una nuova aggravante per il reato di istigazione alla disobbedienza delle leggi, se commesso all’interno delle carceri o con il coinvolgimento di detenuti. La pena per questo reato potrà essere aumentata fino a un terzo rispetto a quella attuale, che prevede una detenzione da sei mesi a cinque anni.

Inoltre, viene introdotto un nuovo reato: la “rivolta in carcere”, che punisce non solo le azioni violente, ma anche la resistenza passiva agli ordini delle autorità carcerarie. Le pene per chi partecipa a una rivolta in carcere possono variare da uno a cinque anni di reclusione. Simili disposizioni saranno applicate anche nei Centri di permanenza temporanea per migranti. Inoltre, ai migranti senza permesso di soggiorno non sarà più permesso acquistare SIM telefoniche.

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