Bollette telefoniche: illegittima la fatturazione a 28 giorni

Secondo la Cassazione, la fatturazione a 28 giorni adottata da Telecom Italia Spa è una pratica lesiva per i diritti dei consumatori. Ora si aprono le richieste di rimborso per gli ultimi 5 anni

Bollette telefoniche: illegittima la fatturazione a 28 giorni
La recente sentenza n. 4182 della Cassazione, depositata il 15 Febbraio 2024, ha posto fine alla controversia riguardante la pratica di fatturazione a 28 giorni adottata da Telecom Italia Spa e seguita da altre compagnie telefoniche. La Terza Sezione Civile ha ritenuto tale pratica lesiva per i diritti dei consumatori, giudicandola una violazione significativa che impedisce loro di valutare correttamente il costo del servizio e di confrontare le diverse offerte sul mercato.

La fatturazione ogni 4 settimane anziché mensile ha consentito alle compagnie telefoniche di emettere 13 bollette all’anno anziché 12, gravando ulteriormente sui consumatori.

La sentenza conferma il verdetto della Corte di Appello di Milano del dicembre 2022, che aveva dato ragione all’Associazione Movimento dei Consumatori (Amc) contro Telecom Italia Spa, evidenziando che la pratica di fatturazione mensile era consolidata e che la modifica introdotta costituiva una pratica commerciale scorretta.

Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva già stabilito che l’obbligo di fatturazione mensile non pregiudica la libertà degli operatori di telefonia di stabilire i prezzi dei servizi. La critica riguarda specificamente la cadenza dell’emissione della bolletta, considerata ingiustificata.

La Cassazione ha ribadito che la decisione di secondo grado si basa sull’accertamento di una condotta contrattuale scorretta, lesiva dei principi di trasparenza e buona fede nei contratti, fondamentali per garantire ai consumatori una corretta percezione dei costi.

Ora si aprono le richieste di rimborso per gli ultimi 5 anni, essendo la prescrizione in materia di utenze telefoniche quinquennale. Le richieste possono essere inviate tramite raccomandata a.r. o Pec, anche tramite intermediari legali o associazioni di tutela dei consumatori. In caso di mancata risposta o rifiuto da parte delle compagnie telefoniche, è possibile ricorrere al giudice di pace.

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