Sms molesti anonimi: come risalire al nome del mittente

La legge offre alcuni strumenti per risalire al nome del mittente degli Sms molesti anonimi, ma le possibilità di risalire al mittente di un SMS anonimo sono limitate

Sms molesti anonimi: come risalire al nome del mittente
Sms molesti anonimi: come risalire al nome del mittente. La crescente diffusione di SMS anonimi molesti solleva interrogativi sulla possibilità di risalire al nome del mittente e intraprendere azioni legali contro di loro. Con l’avvento di siti web che consentono l’invio gratuito di SMS anonimi senza registrazione, diventa sempre più difficile identificare i responsabili di messaggi illeciti, minacciosi o fraudolenti.

La situazione è particolarmente preoccupante quando si tratta di casi di molestie telefoniche, stalking, tentativi di estorsione o minacce gravi. Le vittime di tali condotte si trovano spesso impotenti nel proteggere la propria privacy e la propria sicurezza.

Come risalire al nome del mittente

La legge offre alcuni strumenti per affrontare questa problematica, ma le possibilità di risalire al mittente di un SMS anonimo sono limitate. Anche se il numero del mittente fosse visibile, ottenere informazioni sull’intestatario dell’utenza telefonica richiede una specifica richiesta all’operatore telefonico. Tuttavia, per motivi di privacy, gli operatori non possono fornire tali informazioni senza un ordine del giudice o delle autorità competenti.

Le autorità competenti, come la Polizia Postale, i Carabinieri o la Procura della Repubblica, possono intervenire e tentare di scoprire il colpevole quando un SMS anonimo costituisce un reato, come minacce, stalking o molestie. In questi casi, la vittima può presentare una querela contro ignoti entro tre mesi dal ricevimento del messaggio molesto.

Tuttavia, la semplice offesa o insulto non costituisce necessariamente un reato penale, a meno che non sia parte di un comportamento ripetuto che possa configurare il reato di molestie telefoniche.

Una recente sentenza della Cassazione (n. 7358/2024 del 19 febbraio 2024) ha stabilito che è possibile risalire al responsabile di un contenuto diffamatorio, molesto o minaccioso anche senza la prova dell’indirizzo IP da cui è stato inviato il testo, a condizione che vi siano altri gravi e convergenti indizi sull’identità del colpevole. Questo principio può essere applicato anche ai messaggi SMS anonimi.

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