Cos’è e come denunciare una pubblicità ingannevole

La pubblicità ingannevole è un fenomeno che può colpire tutti i consumatori, esponendoli a informazioni false o distorte riguardo a prodotti o servizi.

Cos'è e come denunciare una pubblicità ingannevole

Cos’è e come denunciare una pubblicità ingannevole. La pubblicità ingannevole è un fenomeno che può colpire tutti i consumatori, esponendoli a informazioni false o distorte riguardo a prodotti o servizi. Questo problema riguarda inserzioni su diversi canali, come televisione, radio, internet, social media, e anche chiamate telefoniche o messaggi privati tramite sistemi come WhatsApp e Telegram. In molti casi, chi diffonde queste pubblicità ha accesso ai numeri telefonici dei consumatori e li contatta in modo insistente.

Le conseguenze delle pubblicità ingannevoli possono essere molto gravi. Chi si fida degli annunci e acquista prodotti o servizi può trovarsi di fronte a condizioni che non corrispondono a quanto promesso. In alcuni casi, i consumatori hanno acquistato prodotti dannosi non solo per il portafoglio, ma anche per la salute. Tra questi ci sono integratori alimentari o cosmetici che si sono rivelati nocivi.

Anche marche famose e case produttrici note possono essere coinvolte in fenomeni di pubblicità ingannevole. Diversi provvedimenti adottati dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) dimostrano che questi casi non riguardano solo piccole aziende o venditori sconosciuti.

Come segnalare la pubblicità ingannevole

I consumatori che si trovano di fronte a pubblicità ingannevoli possono fare una segnalazione all’AGCM, l’ente che vigila su queste pratiche scorrette. L’AGCM è l’autorità competente per esaminare e intervenire nei casi di pubblicità ingannevole e altre condotte commerciali scorrette.

Pubblicità ingannevole: cos’è e come si manifesta
La pubblicità ingannevole è una pratica che consiste in dichiarazioni rivolte al pubblico, le quali possono anche essere presenti in messaggi audiovisivi. Queste dichiarazioni vantano qualità che il prodotto non possiede realmente, oppure nascondono in vari modi alcune caratteristiche che potrebbero risultare nocive per il consumatore. Ciò include anche le condizioni contrattuali che non vengono chiaramente esplicitate. Spesso, queste condizioni possono contenere clausole vessatorie, che si riferiscono a oneri eccessivi a carico del consumatore o che limitano in modo eccessivo i suoi diritti.

La legge italiana, in particolare l’articolo 2 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145, fornisce una definizione chiara di ciò che si considera pubblicità ingannevole. Essa stabilisce che è ingannevole «qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente».

Tuttavia, è importante notare che le semplici vanterie commerciali, come affermazioni generiche sul prodotto (ad esempio, “il nostro prodotto è di ottima qualità”, “fa proprio per te”, “è il migliore che puoi trovare sul mercato”, ecc.), non costituiscono pubblicità ingannevole. Queste affermazioni, se non contengono falsità, sono considerate innocue, poiché è normale che ogni commerciante cerchi di esaltare le caratteristiche dei propri prodotti.

Alcuni semplici e concreti esempi di pubblicità ingannevole:

La pubblicità ingannevole può manifestarsi in vari modi, e di seguito sono riportati alcuni esempi concreti.

  • Prodotti biologici non certificati: Si può avere la situazione in cui un alimento viene presentato come biologico, ma non possiede realmente le caratteristiche produttive necessarie per essere qualificato tale. Altri esempi possono includere l’uso di termini fuorvianti come “light”, “senza glutine”, “zero zuccheri”, senza che il prodotto rispetti queste dichiarazioni.
  • Made in Italy: Un altro caso comune è quello di prodotti dichiarati come “Made in Italy”, quando in realtà sono prodotti all’estero e solo assemblati o confezionati in Italia. Questo fenomeno si riscontra spesso in vari settori, inclusi cibo, bevande, abbigliamento, automotive e altri beni di largo consumo.
  • Risultati irraggiungibili: Talvolta vengono proposti risultati irraggiungibili attraverso l’uso del prodotto o del servizio offerto. In particolare, le affermazioni ingannevoli più pericolose riguardano salute, alimentazione, fitness e sport, come avviene con prodotti destinati al dimagrimento o al ringiovanimento.
  • Normative europee: È possibile che un prodotto venga pubblicizzato come conforme alle normative vigenti nell’Unione Europea, come la marchiatura CE, quando in realtà non ha ottenuto alcuna omologazione o non rispetta gli standard di sicurezza. Inoltre, alcuni prodotti possono essere pubblicizzati come dotati di tutte le autorizzazioni necessarie alla loro commercializzazione in Italia, ma ciò può rivelarsi falso.
  • Sovrapprezzi e oneri nascosti: Un’altra pratica ingannevole è quella di applicare sovrapprezzi, commissioni o altri oneri non dichiarati al momento dell’acquisto. Questo accade, ad esempio, quando un bene fisico viene venduto senza chiarire che è dato in comodato gratuito con un abbonamento difficile da disdire al termine del periodo concordato.
  • Messaggi pubblicitari non identificati: Un problema comune si verifica sui social media, dove molti influencer non indicano che i loro post, reel e storie sono contenuti pubblicitari realizzati dietro compenso da parte dei fornitori.
  • Informazioni sul prezzo: Inoltre, è ingannevole mentire sul prezzo al pubblico, ad esempio omettendo l’IVA. L’imposta sul valore aggiunto deve sempre essere inclusa nel prezzo finale dichiarato ai consumatori. Ciò vale anche per altre spese, come le imposte doganali su prodotti pubblicizzati come “tax free”, o le spese di spedizione che non sono state indicate prima della conclusione del contratto
Pubblicità ingannevole: differenze rispetto alla truffa

Dall’elenco fornito si nota che alcune forme di pubblicità ingannevole possono sovrapporsi a veri e propri casi di truffa. Tuttavia, mentre la truffa implica l’uso di artifici e raggiri per indurre in errore un singolo acquirente con l’intento di ottenere un profitto ingiusto, la pubblicità ingannevole ha un impatto più ampio. Infatti, essa mira a indurre in errore una pluralità di consumatori, configurando così un illecito nelle pratiche commerciali.

La pubblicità ingannevole è quindi punita dal Codice del consumo poiché può alterare e distorcere le scelte dei consumatori, risultando potenzialmente pericolosa per il corretto funzionamento dei mercati di scambio di beni e servizi. Ciò è valido anche se non si verifica un danno concreto, come nel caso in cui il destinatario del messaggio non cade nella trappola e non accetta l’offerta.

Se la pubblicità ingannevole ha già causato un danno patrimoniale a seguito della conclusione del contratto, è necessario presentare una denuncia per truffa. Tale denuncia deve essere formalizzata attraverso una querela da presentare entro tre mesi dalla data dei fatti, o dalla piena consapevolezza dell’inganno. Esistono eccezioni per la truffa aggravata, che è perseguibile d’ufficio in particolari circostanze, ad esempio quando è commessa nei confronti di minorenni o persone incapaci.

Come segnalare una pubblicità ingannevole

Chiunque ha la possibilità di segnalare all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, nota come AGCM, qualsiasi forma di pubblicità ingannevole che ha osservato, anche se non ha effettuato alcun acquisto o stipulato un contratto a causa di essa.

La segnalazione all’AGCM:

  • È totalmente gratuita. Non ci sono versamenti o contributi richiesti per presentare una segnalazione.
  • Non è necessaria l’assistenza di un avvocato o di altri professionisti, anche se in casi più complessi, specialmente se hanno causato un danno concreto, è consigliabile avvalersene.
  • Può essere inviata online compilando il modulo presente sul sito dell’AGCM nella sezione “Segnala online”. In alternativa, può essere inoltrata via posta elettronica all’indirizzo di posta certificata (PEC) [email protected], oppure per posta all’indirizzo: Piazza G. Verdi n. 6/A – 00198 Roma.
  • La segnalazione deve includere una descrizione dettagliata della pubblicità ingannevole o della pratica commerciale scorretta riscontrata. È importante specificare il soggetto responsabile, il prodotto coinvolto (che può essere un bene fisico o un servizio immateriale, come un abbonamento) e ogni altra informazione utile per ricostruire i fatti.
  • È possibile allegare documentazione elettronica necessaria, come file audio o video della pubblicità segnalata, screenshot di annunci pubblicitari presenti sul web e sui social media, volantini trovati nelle cassette della posta, o PDF di moduli contrattuali forniti dall’impresa.
  • La segnalazione deve essere nominativa; non è possibile inviarla in forma anonima. Pertanto, è necessario fornire i propri dati personali, quali nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica. Se la segnalazione viene inviata tramite posta, sia ordinaria che elettronica, è necessario allegare una copia di un documento di riconoscimento valido
Cosa succede dopo l’invio della segnalazione

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l’AGCM avvia un’istruttoria per verificare i fatti segnalati. Se l’Autorità riscontra che i fatti sono fondati, procederà a inibire, cioè vietare per il futuro, la diffusione dei messaggi pubblicitari ingannevoli e applicherà una sanzione pecuniaria all’impresa responsabile. L’importo della sanzione è proporzionato alla diffusione del messaggio pubblicitario ingannevole o della pratica commerciale scorretta, alla sua incidenza sul mercato di riferimento e alle dimensioni dell’impresa in termini di fatturato. In pratica, le sanzioni possono variare da alcune migliaia a diversi milioni di euro.

I provvedimenti adottati dall’AGCM contro le imprese sono pubblicati regolarmente online sul Bollettino dell’Autorità, che è accessibile a tutti. Questo ha un notevole effetto deterrente, poiché i cittadini possono informarsi sulle imprese sanzionate e le relative motivazioni. Inoltre, i casi più significativi vengono riportati anche dalla stampa e da altri organi di informazione.

Se dopo sei mesi dall’invio della segnalazione non si trova un provvedimento relativo al caso segnalato, è probabile che l’Autorità abbia archiviato il caso. Tuttavia, è sempre possibile riaprirlo se emergono nuovi elementi.

È importante notare che l’AGCM non ha competenza per risolvere controversie individuali tra privati e imprese, quindi non può ordinare rimborsi o risarcimenti. In questi casi, il cittadino che ha subito un danno a causa di pubblicità ingannevole deve necessariamente rivolgersi al giudice per ottenere tutela.

Pubblicità ingannevole: altri organi e autorità competenti

È fondamentale comprendere che, oltre all’AGCM, esistono altri organi e autorità competenti per specifici settori commerciali e per le questioni contrattuali in cui può verificarsi la pubblicità ingannevole o altre pratiche scorrette nei confronti dei consumatori e dei clienti privati. In particolare:

  • AGCOM: Se la controversia riguarda profili di concorrenza illecita e coinvolge un operatore telefonico o un fornitore di servizi di connettività Internet, o anche i media audiovisivi come le Pay TV e i servizi in abbonamento on demand (ad esempio, le trasmissioni di partite di calcio e altri eventi sportivi in streaming), è competente l’AGCOM. Per contattarla, si può procedere online attivando la procedura denominata “Conciliaweb” e compilando il modulo disponibile sul sito ufficiale.
  • CONSOB: Per quanto riguarda comportamenti scorretti da parte di banche, società finanziarie e altri intermediari nel settore della raccolta del risparmio o nella proposizione di servizi di investimento, è necessario presentare un esposto alla CONSOB.
  • Banca d’Italia: È possibile rivolgersi alla Banca d’Italia, la quale ha la facoltà di sanzionare i responsabili di comportamenti scorretti e abusi. Tuttavia, la Banca d’Italia non interviene nel merito dei rapporti tra consumatori e clienti.
  • COVIP: Si occupa di questioni relative ai fondi pensione e ad altre forme di previdenza integrativa o complementare.
  • ARERA: Per le problematiche relative alle forniture di energia elettrica, gas e acqua, è possibile contattare l’ARERA. Per farlo, si deve attivare la procedura telematica disponibile sul sito istituzionale.
  • IVASS: Per segnalare irregolarità nelle polizze assicurative, è possibile presentare un esposto all’IVASS. Questo esposto può anche assumere la forma di un reclamo nel caso in cui il contratto con la compagnia assicurativa sia già stato stipulato.

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