Il Golden Power è una misura legislativa che consente di bloccare specifiche operazioni finanziarie che riguardano settori di interesse nazionale
Cos’è il golden power? Il Golden Power è una misura legislativa prevista in alcuni sistemi giuridici che consente al governo di un Paese sovrano di bloccare o impostare condizioni particolari per specifiche operazioni finanziarie che riguardano settori di interesse nazionale (settori strategici).
In Italia, è disciplinato dal decreto-legge n. 21 del 15 marzo 2012 (e successive modifiche), che istituisce tale strumento e individua i seguenti settori strategici: Difesa, Sicurezza nazionale, Energia, Trasporti e Comunicazioni.
L’obiettivo di questo strumento è proteggere l’interesse nazionale in settori e filiere strategiche, prevenendo l’acquisizione da parte di soggetti stranieri e impedendo che le aziende oggetto di interesse siano vittime di operazioni finanziarie ostili.
Casi di applicazione del golden power in Italia:
- Acquisizione di FiberCop da parte di Kkr (ottobre 2020): il governo Conte II ha deciso di esercitare il golden power nei confronti del fondo americano Kkr, che aveva intenzione di acquisire il 37,5% di FiberCop, un progetto di gestione della rete secondaria di Tim (Telecom Italia) che avrebbe successivamente fornito servizi di rete in fibra. L’intervento del golden power ha comportato l’influenza sul consiglio di amministrazione di Tim, spingendolo a rimandare la discussione dell’offerta di acquisizione da parte di Kkr. Questa decisione ha creato le basi per la creazione di una società per la rete unica, potenzialmente in collaborazione con un operatore di rete pubblico come Open Fiber.
- Acquisizione della LPE S.p.A. da parte della Shenzhen Investment Holdings (marzo 2021): il governo Draghi ha utilizzato il golden power per la seconda volta per bloccare l’acquisizione del 70% dell’azienda lombarda produttrice di semiconduttori LPE S.p.A. da parte della Shenzhen Investment Holdings, un’azienda di proprietà dello stato cinese. L’intervento del golden power ha impedito l’acquisizione, proteggendo gli interessi strategici nazionali nel settore delle tecnologie avanzate e dei semiconduttori.
Cos’è il golden power
Il concetto di “golden power” si riferisce ai poteri speciali che il governo italiano esercita al fine di proteggere gli interessi strategici e nazionali in settori considerati cruciali. Questi poteri sono stati introdotti per garantire che il governo abbia la capacità di influenzare e controllare decisioni rilevanti che potrebbero avere un impatto significativo sulla difesa, la sicurezza nazionale e altri settori di importanza strategica come energia, trasporti e comunicazioni.
L’espressione “golden power” deriva dalla sua somiglianza concettuale con altri strumenti legali utilizzati in altri paesi, come la “golden share” nel sistema legale inglese e l'”action spécifique” nel sistema legale francese. L’obiettivo principale del “golden power” è quello di garantire che il governo abbia strumenti adeguati per intervenire e proteggere gli interessi nazionali in settori chiave dell’economia.
I poteri speciali consentono al governo di imporre condizioni specifiche per l’acquisizione di partecipazioni in imprese strategicamente importanti, di porre il veto su decisioni aziendali particolarmente rilevanti e di opporsi all’acquisizione di partecipazioni che potrebbero mettere a rischio gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.
L’esercizio di tali poteri è disciplinato da norme e regolamenti che stabiliscono le procedure da seguire e i settori in cui possono essere applicati. Nel contesto europeo, l’esercizio dei poteri speciali deve essere conforme al diritto europeo e non può discriminare gli investitori di altri Stati membri dell’Unione Europea. Le restrizioni o le deroghe concesse devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale e non possono essere basate su considerazioni economiche.
La normativa italiana relativa ai poteri speciali, come il decreto-legge n. 21 del 2012, ha ampliato l’ambito di applicazione di tali poteri consentendo il loro esercizio non solo sulle società privatizzate o a controllo pubblico, ma su tutte le società, sia pubbliche che private, che svolgono attività considerate di rilevanza strategica. L’individuazione delle attività di rilevanza strategica e l’esercizio concreto dei poteri speciali sono disciplinati da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il golden power nei comparti energia, trasporti e comunicazioni
Il concetto di “golden power” nei comparti dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni si riferisce ai poteri speciali esercitati al fine di proteggere gli interessi strategici e nazionali in questi settori considerati cruciali.
Il governo ha la possibilità di intervenire e influenzare le decisioni aziendali riguardanti gli asset strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Ad esempio, può imporre condizioni specifiche per l’acquisizione di partecipazioni in società che detengono asset strategici, porre il veto su delibere, atti o operazioni che possano rappresentare una minaccia per gli interessi pubblici, o opporsi direttamente all’acquisizione di partecipazioni da parte di soggetti esterni all’Unione Europea.
Le norme prevedono che le delibere, gli atti o le operazioni che devono essere notificate al governo includano anche il mutamento dell’oggetto sociale, lo scioglimento della società e la modifica di clausole statutarie riguardanti il diritto di voto o il possesso azionario. Inoltre, il veto può essere applicato in situazioni eccezionali, non disciplinate dalla normativa di settore, che rappresentino una minaccia grave per gli interessi pubblici legati alla sicurezza, al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.
La disciplina dei poteri speciali nel settore dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni segue in gran parte le stesse regole e modalità di esercizio previste per il settore della difesa e della sicurezza. Tuttavia, sono state apportate alcune modifiche tramite il decreto-legge n. 148 del 2017. Queste modifiche prevedono, ad esempio, l’estensione dell’esercizio dei poteri speciali anche al settore dell’alta intensità tecnologica e l’introduzione di un criterio specifico che il governo deve considerare quando esercita i poteri speciali nel caso di acquisizioni da parte di soggetti non appartenenti all’Unione Europea, che determinano l’insediamento stabile dell’acquirente. In queste situazioni, oltre alla minaccia per la sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti, il governo deve valutare anche il pericolo per la sicurezza o l’ordine pubblico.
È importante sottolineare che le violazioni delle disposizioni riguardanti i poteri speciali possono essere soggette a sanzioni amministrative pecuniarie. Tali sanzioni seguono le disposizioni generali previste dalla legge n. 689 del 1981, con la possibilità di pagamenti ridotti.
Le procedure relative all’esercizio dei poteri speciali e all’individuazione degli asset strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni sono definite attraverso regolamenti, che devono essere adottati dal governo previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Altri poteri speciali
Oltre alla disciplina della “golden share” e ai poteri speciali precedentemente descritti, esistono altri interventi normativi volti a proteggere le società considerate strategiche per l’economia nazionale. Questi interventi mirano a garantire la tutela dell’azionista pubblico e la salvaguardia degli interessi nazionali nei settori ritenuti di importanza strategica.
In primo luogo, è importante menzionare la disciplina codicistica delle società, che prevede diritti speciali in capo all’azionista pubblico. Questi diritti possono includere prerogative particolari che consentono all’azionista pubblico di esercitare un maggiore controllo o influire sulle decisioni aziendali, al fine di preservare gli interessi strategici.
Successivamente, la legge finanziaria del 2006, nota come “legge 266“, ha introdotto nel sistema giuridico italiano la cosiddetta “pillola avvelenata” o “poison pill“. Questa disposizione consente all’azionista pubblico di deliberare un aumento di capitale in risposta a un’offerta pubblica di acquisto ostile nei confronti di società partecipate dallo Stato. Grazie a questo aumento di capitale, l’azionista pubblico può aumentare la propria quota di partecipazione e ostacolare un’acquisizione indesiderata. L’obiettivo di questa misura è quello di difendere le società strategiche dall’assalto di investitori ostili non concordati.
Infine, l’articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011 ha autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a acquisire partecipazioni in società considerate di rilevante interesse nazionale. Questa disposizione consente alla CDP di assumere una posizione di rilievo in società che operano in settori strategici per l’economia del Paese. La definizione di “rilevante interesse nazionale” comprende società di capitali attive nei settori della difesa, della sicurezza, delle infrastrutture, dei trasporti, delle comunicazioni, dell’energia, delle assicurazioni e dell’intermediazione finanziaria, della ricerca e dell’innovazione ad alto contenuto tecnologico e dei pubblici servizi. L’obiettivo di questa disposizione è quello di garantire il controllo e la protezione degli interessi nazionali in settori chiave dell’economia.
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