Cos’è il reato di tortura?

La tortura è considerata un crimine a livello internazionale sin dal 1949, quando venne inclusa nella Convenzione di Ginevra a tutela dei prigionieri di guerra

Cos'è il reato di tortura?
Cos’è il reato di tortura? Il reato di tortura è previsto e punito dall’art. 613-bis del codice penale italiano, introdotto nel 2017 dalla legge 14 luglio n. 110. Tale legge ha anche contemplato il delitto di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613-ter c.p.). La norma è stata introdotta dal Partito Democratico e Alternativa Popolare.

Storia

La tortura è considerata un crimine a livello internazionale sin dal 1949, quando venne inclusa nella Convenzione di Ginevra a tutela dei prigionieri di guerra. Successivamente, numerosi trattati internazionali e convenzioni hanno ribadito il divieto di utilizzo della tortura, sebbene molti di essi non forniscono una chiara definizione del termine.

Nel 1984 venne introdotta la Convenzione di New York, che obbligava gli Stati a includere nella propria legislazione il reato di tortura, fornendo anche una definizione specifica del termine.

In Italia, l’iter parlamentare per l’introduzione della tortura come autonoma fattispecie di reato iniziò nel 2014 con un’indagine conoscitiva voluta dalla commissione giustizia della camera dei deputati. Dopo la condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo per i fatti accaduti durante il G8 di Genova nel 2001, si evidenziò la necessità di contemplare la tortura come un delitto autonomo nel codice penale italiano. La legge 14 luglio 2017, n. 110 introdusse quindi l’art. 613-bis del codice penale che punisce la tortura, nonché l’art. 613-ter c.p. che punisce l’istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura.

Elenco di elementi costitutivi della tortura:
  • causare acute sofferenze fisiche o un trauma psicologico verificabile;
  • utilizzare violenze o minacce gravi o agire con crudeltà;
  • compiere più azioni o attuare un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona;
  • la vittima è privata della libertà personale, affidata alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza dell’autore del reato, o in una situazione di minorata difesa.

Per quanto riguarda la sanzione prevista, la pena è la reclusione per un periodo di:

  • da 4 a 10 anni;
  • da 5 a 12 anni se il reato è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o in violazione dei doveri del proprio ruolo o incarico. Tuttavia, se le sofferenze sono derivanti esclusivamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti, è prevista una diversa disposizione normativa;
Cosa prevede il reato di tortura in Italia

Il nuovo reato di tortura introdotto dall’art. 613-bis del codice penale italiano prevede pene detentive per chiunque ponga in essere atti di violenza, costrizione, minaccia o somministrazione di sostanze, che causino grave sofferenza fisica o psichica a una persona.

Nel caso in cui la tortura provochi lesioni personali lievi o gravi, la pena aumenta di un terzo, mentre se causa lesioni gravissime o la morte, la pena aumenta rispettivamente della metà o prevede la reclusione di 30 anni.

Nel caso in cui la morte sia causata volontariamente, si applica la pena dell’ergastolo.

La nuova fattispecie di reato preclude il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti, impedendo così la riduzione della pena di un terzo o l’applicazione della pena base di 21 anni di reclusione.

Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

Il reato di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura consiste nel fatto che un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, durante l’esercizio delle proprie funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo un altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura. Se l’istigazione non viene accolta o se il delitto non viene commesso, il colpevole viene punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Giurisprudenza

La Corte suprema di cassazione ha affermato che per la consumazione del reato di tortura non è necessario che le condotte siano reiterate nel tempo, ma possono anche essere più contegni violenti tenuti nello stesso contesto cronologico. Inoltre, ha stabilito che non è necessario che la vittima subisca lesioni per verificare l’esistenza di acute sofferenze fisiche, evento costituente il delitto di tortura.

Critiche

Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa ha espresso delle critiche sulla proposta di legge riguardante il reato di tortura, inviando alcune osservazioni ai presidenti dei due rami del parlamento. Nelle sue osservazioni, ha sollevato dubbi sulla conformità della proposta di legge ai principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e dai trattati internazionali.

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