Come si fa testamento?

Il codice civile disciplina vari tipi di testamenti ordinari, che includono il testamento olografo, il testamento pubblico (o notarile) e il testamento segreto

Come si fa testamento?
Come si fa testamento? Il codice civile, agli articoli 601 e seguenti, disciplina i vari tipi di “testamenti ordinari“. Questi includono il testamento olografo, il testamento pubblico (o notarile) e il testamento segreto. Tuttavia, il testamento internazionale, sebbene sia un tipo di testamento ordinario, non è regolato dal codice civile, ma ha una propria normativa specifica nella legge 387 del 1990.

L’articolo 602 del codice civile è la principale fonte normativa per il testamento olografo. Questo articolo stabilisce che il testamento olografo deve essere interamente scritto, datato e firmato di proprio pugno dal testatore. La firma deve essere apposta alla fine delle disposizioni testamentarie. Anche se non viene indicato il nome e il cognome, la firma è comunque valida se identifica con certezza la persona del testatore. La data deve includere il giorno, il mese e l’anno. La prova della falsità della data è ammessa solo quando si tratta di valutare la capacità del testatore, la priorità tra due testamenti o altre questioni che dipendono dal momento in cui è stato redatto il testamento.

Cos’è il testamento olografo

Il testamento olografo è un tipo di testamento disciplinato dall’articolo 602 del codice civile. Si tratta di un testamento scritto, firmato e datato integralmente dal testatore. La mancata osservanza di tali requisiti formali rende il testamento impugnabile, determinando la nullità o l’annullabilità delle volontà testamentarie. Questo tipo di testamento è l’unico che non richiede l’intervento di un notaio e può essere redatto autonomamente dal testatore senza alcun costo.

Per redigere un testamento olografo valido, è sufficiente rispettare tre requisiti formali fondamentali stabiliti dal legislatore.

Olografia: il testamento olografo deve essere interamente scritto a mano dal testatore

L’olografia è il primo requisito di questo tipo di testamento, e la sua mancanza determina la nullità del documento, come previsto dall’articolo 606 del codice civile. Il testamento deve essere quindi scritto completamente a mano dal testatore, senza l’uso di macchine da scrivere o stampanti. Anche se firmato e datato, un testamento olografo scritto meccanicamente è nullo. Questa rigida norma è stata introdotta per proteggere la volontà del testatore, che potrebbe essere facilmente alterata se espressa con mezzi meccanici. È quindi necessario salvaguardare le volontà testamentarie, richiedendo che siano espresse di pugno, con la grafia del testatore.

Sottoscrizione: il documento deve essere firmato

Il testamento olografo deve essere firmato dal testatore alla fine delle disposizioni, possibilmente subito dopo di esse, “in calce“. Se il documento è composto da più pagine, è consigliabile che il testatore firmi ogni pagina dell’atto. Questo è utile per evitare qualsiasi possibilità di contestazione giudiziale per mancanza di firma anche su parte delle volontà testamentarie.

La giurisprudenza ha stabilito che le volontà testamentarie contenute nel documento devono essere attribuibili al testatore. La mancanza di sottoscrizione determina la nullità del testamento, come previsto dall’articolo 606 del codice civile. È stata ritenuta valida anche la sottoscrizione con un solo pseudonimo, ma è consigliabile firmare con il proprio nome e cognome per rendere facilmente identificabile l’identità del testatore. La giurisprudenza più recente ha ritenuto che il requisito di sottoscrizione sia soddisfatto anche se la scheda testamentaria è firmata a margine invece che in calce, quando non c’è spazio sufficiente (Cassazione numero 14119 del 20 giugno 2014).

Datazione: la data del documento deve essere scritta a mano

Il testamento olografo deve essere datato dal testatore, di sua mano. La giurisprudenza ha stabilito che una datazione scritta non di pugno del testatore determina l’annullabilità del testamento, come previsto dall’articolo 606 del codice civile. La data deve includere giorno, mese e anno. Tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto valide le date “per relationem“. Ad esempio, “Il giorno di Natale 2005” è una datazione valida. L’obiettivo è preservare la volontà testamentaria, che non deve essere viziata. La data può essere posta all’inizio o alla fine delle disposizioni testamentarie (Cassazione numero 18644 del 3 settembre 2014).

Dopo aver affrontato i requisiti di forma del testamento olografo, è importante comprendere le disposizioni testamentarie. Queste riguardano l’istituzione di un erede a titolo universale e il legato. Per coloro che non sono esperti in materia legale, potrebbe essere difficile disporre del proprio patrimonio in modo valido ed efficace tramite un testamento, una volta superati i requisiti formali.

Differenza fra erede e legatario

La differenza fondamentale tra erede e legatario risiede nelle disposizioni testamentarie che vengono attribuite loro e nelle conseguenze legali che ne derivano.

Erede: L’erede è colui che viene designato dal testatore per succedere all’intero patrimonio dell’autore del testamento. L’istituzione ereditaria riguarda l’universalità dei beni del defunto e l’erede assume la qualità di erede universale. Ciò significa che l’erede diventa il nuovo titolare di tutti i beni, i diritti e gli obblighi del defunto. L’eredità viene suddivisa in quote secondo le disposizioni testamentarie, ma l’erede acquisisce il diritto di proprietà su tutto il patrimonio ereditato. L’accettazione dell’eredità da parte dell’erede è necessaria per diventare effettivamente proprietario dei beni e per assumere gli oneri che ne derivano. Se l’erede rifiuta l’eredità, viene considerato come se non fosse mai stato chiamato.

Legatario: Il legato riguarda la disposizione testamentaria di un diritto o di un bene specifico in favore di una persona, il legatario. A differenza dell’eredità, il legato non include l’intero patrimonio del defunto, ma si riferisce a un oggetto specifico o a un diritto particolare. Il legatario ha il diritto di ricevere il bene o il diritto specificato nel testamento. Il legato può essere costituito anche in favore di più persone, in tal caso essi saranno chiamati legatari congiunti. A differenza dell’eredità, il legato non richiede l’accettazione formale da parte del legatario, ma se il legatario accetta il legato, l’accettazione viene trascritta e diventa irrevocabile.

È importante notare che anche se il testatore dispone di tutti i suoi beni tramite legati particolari, ci saranno comunque degli eredi. L’apertura della successione determina che gli eredi subentrino nelle posizioni del testatore, a meno che non siano presenti altre persone indicate come legatari o eredi. In caso di mancanza di altri eredi o legatari, l’eredità sarà devoluta allo Stato secondo quanto stabilito dall’articolo 586 del codice civile.

Senza testamento si aprirà la successione legittima

Se una persona muore senza aver fatto testamento, allora si aprirà la successione legittima secondo quanto stabilito dagli articoli 565 e seguenti del codice civile. L’eredità del defunto sarà devoluta ai suoi eredi legittimi. Pertanto, se non ci sono disposizioni testamentarie precedenti, sarà sempre opportuno iniziare il testamento con l’istituzione di un erede e proseguire con le disposizioni specifiche.

Inoltre, se il defunto non ha parenti prossimi o eredi apparenti, allora la successione passerà a favore dello Stato.

Revoca delle volontà testamentarie precedenti

Nel caso in cui il testatore desideri disciplinare tutti gli aspetti della propria successione con il nuovo testamento, è opportuno revocare le disposizioni testamentarie precedenti, se presenti. Questa revoca evita ambiguità sulle volontà del testatore e permette di far valere le disposizioni previste dagli articoli 679 e seguenti del codice civile.

Il testamento e i diritti di legittima

La legge riconosce alcuni soggetti come legittimari, conferendo loro diritti di legittima sulla successione, sia nel caso in cui il defunto abbia redatto un testamento, sia nel caso di successione legittima, quando non ci sia un testamento. I soggetti legittimari sono il coniuge, i figli e gli ascendenti, come elencato nell’articolo 536 del codice civile. Le disposizioni testamentarie che ledono la quota di legittima di questi soggetti possono essere “ridotte“. Ciò significa che chi ha ricevuto più di quanto il testatore avrebbe potuto attribuirgli, dovrà restituire la parte eccedente.

Cos’è la successione “necessaria” dei legittimari

La successione “necessaria” dei legittimari non rappresenta un terzo tipo di successione, ma è una particolare forma di tutela prevista dalla legge a favore di questi eredi. Si devolve o per legge o per testamento, seguendo quanto stabilito dall’articolo 457 del codice civile.

Cosa sono le quote di legittima

Il legislatore riconosce al legittimario delle “quote di legittima“, calcolate in base a quanto stabilito dall’articolo 556 del codice civile. Questo calcolo non si basa sull’intera eredità, ma sul patrimonio del defunto. Se l’eredità non è sufficiente per soddisfare i diritti del legittimario, quest’ultimo può richiedere la riduzione delle donazioni effettuate in vita dal defunto, sia dirette che indirette, seguendo le regole dell’articolo 556 c.c. Se il testatore vuole disporre dei suoi beni oltre la “quota disponibile“, cioè la parte eccedente rispetto alla quota di legittima, potrà farlo liberamente.

L’azione di riduzione per i legittimari lesi

Nella redazione del testamento olografo, è importante considerare la posizione dei legittimari, cioè degli eredi previsti dalla legge. Se i legittimari vengono privati di parte della loro quota ereditaria, hanno la possibilità di agire contro gli altri coeredi seguendo gli articoli 553 e seguenti. Questa azione di riduzione li renderà eredi nella quota che spetta loro secondo gli articoli 536 e seguenti del codice civile.

La diseredazione

Un altro argomento molto discusso dalla giurisprudenza riguarda la possibilità di diseredare un erede legittimo o un parente stretto tramite testamento olografo. In linea teorica, la risposta è sì, è possibile diseredarli. Tuttavia, possono sorgere problemi riguardo alla legittima e ai diritti dei legittimari. Anche se vengono diseredati, i legittimari hanno sempre il diritto di agire in riduzione contro le disposizioni testamentarie o le donazioni che ledono i loro diritti di legittima.

Dove conservare il proprio testamento olografo

Consegna a beneficiari diversi: Il testatore può redigere due o tre copie identiche del testamento olografo e consegnarle a tre beneficiari diversi, o a un eventuale esecutore testamentario. Questa precauzione è presa per garantire che il testamento sia adeguatamente protetto e possa essere ritrovato in caso di necessità.

Deposito presso un notaio: Un’altra opzione è depositare il testamento olografo presso un notaio. Questo approccio può comportare costi moderati ma offre ulteriore sicurezza e documentazione legale.

Differenze fra testamento pubblico e olografo

Equipollenza delle forme testamentarie: In base al principio di “equipollenza delle forme testamentarie” nel nostro ordinamento, fare un testamento pubblico, olografo o segreto produce gli stessi effetti legali. Se rispettati tutti i requisiti formali richiesti, le diverse forme testamentarie sono equivalenti e hanno gli stessi effetti giuridici.

Compiti del notaio: Quando si tratta di un testamento pubblico redatto da un notaio, il documento è depositato nel repertorio degli atti di ultima volontà del notaio. Il notaio è tenuto per legge a mantenere la riservatezza sulla sua esistenza e sul contenuto. Inoltre, il notaio si occupa di redigere il testamento, verifica la volontà del testatore e garantisce la legalità delle disposizioni testamentarie.

Le questioni relative al testamento e alle successioni possono essere complesse, e le disposizioni testamentarie possono essere annullate se non conformi alla legge. Pertanto, è consigliabile consultare un professionista legale per una consulenza preventiva sulla legalità delle disposizioni da includere nel testamento, garantendo così la validità e l’efficacia del documento.

Che cos’è la pubblicazione del testamento olografo

La pubblicazione del testamento olografo è un procedimento necessario per dare validità alle disposizioni contenute in tale documento dopo la morte del testatore. Questo processo avviene attraverso un notaio, come stabilito dall’articolo 620 del codice civile. Questo articolo afferma che “chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione“. Il notaio redige un verbale di pubblicazione in presenza di due testimoni. La pubblicazione consiste nella stesura di questo verbale, che include il contenuto del testamento, anche se contiene disposizioni che potrebbero essere annullabili, nulle o soggette a riduzione.

I documenti necessari per la pubblicazione del testamento olografo includono:
  • Documenti d’identità e codice fiscale del richiedente.
  • Una fotocopia dei documenti d’identità del testatore.
  • Un estratto dell’atto di morte (non è sufficiente il certificato di morte).
  • Il testamento originale.

Inoltre, l’articolo 620 permette a chiunque ritenga di avere un interesse a farlo di rivolgersi al tribunale competente per richiedere la fissazione di un termine entro il quale presentare un testamento olografo per la pubblicazione. La pubblicazione del testamento viene registrata nel Registro Generale dei testamenti. Il notaio che gestisce la pubblicazione è responsabile di informare tutti i beneficiari delle disposizioni testamentarie.

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