Dal 6 agosto il Green Pass sarà obbligatorio per accedere a diverse attività e servizi
Chi può controllare il Green Pass. Dal 6 agosto la certificazione sarà obbligatoria per accedere a diverse attività e servizi. A vigilare e controllare la validità del Green Pass non saranno solo pubblici ufficiali, ma anche ristoratori, titolari o gestori di tutte quelle attività in cui sarà ritenuto necessario.
Come funziona
A spiegare come funziona è il governo, nelle informazioni dedicate agli operatori alle prese con l’app dedicata.
Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 “prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore“.
L’applicazione VerificaC19 “è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate“.
Come avviene la verifica
La Certificazione “è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida“.
L’App mostra quindi “graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa“. L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce “un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App“.
Chi può verificare la validità del Green Pass?
- Pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
- Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- Proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- Gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
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