I prodotti di tabacco lavorati sono soggetti all’accisa in base alle normative dell’Unione Europea e nazionale
Come funziona la composizione del prezzo delle Sigarette? I prodotti di tabacco lavorati sono soggetti all’accisa in base alle normative dell’Unione Europea e nazionale.
Sono considerati prodotti di tabacco lavorati:
- Sigarette;
- Sigari;
- Sigaretti;
- Tabacco trinciato a taglio fine per sigarette RYO;
- Tabacco da fiuto e da mastico;
- Altri tabacchi da fumo come il tabacco da pipa, il tabacco per pipa ad acqua, i prodotti da fumo a base di piante, erbe o frutta come la melassa per narghilè;
- Tabacchi da inalazione senza combustione come i prodotti di nuova generazione “tabacchi riscaldati” o “heat no burn”.
Il prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati viene stabilito dall’Agenzia Dogane e Monopoli, in conformità con quello indicato dai produttori o importatori.
Le tabelle di ripartizione, divise per categoria di prodotto, che evidenziano le diverse voci di cui si compone il prezzo, sono anch’esse pubblicate dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli.
In particolare, esse specificano le seguenti voci:
- Accisa;
- IVA;
- Aggio.
Aliquota al fornitore
Per quanto riguarda le sigarette, a differenza degli altri tabacchi lavorati, l’imposta corrisponde alla somma di una componente fissa e una proporzionale al prezzo di vendita al pubblico. La componente proporzionale è calcolata a partire da un’aliquota di base stabilita al 49,50%, mentre quella specifica fissa per unità di prodotto, determinata per l’anno 2023, è di Euro 28,00 per 1.000 sigarette.
Tutte le categorie sono soggette all’IVA al 22% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell’IVA stessa e all’imposta che varia in base alla categoria. Per le sigarette, inoltre, è fissato un imponibile fiscale minimo (IVA + Imposta), pari per l’anno 2023 a Euro 199,72 per chilogrammo convenzionale/1000 sigarette.
La commissione spettante al rivenditore al dettaglio (tabaccaio) è pari al 10% del prezzo di vendita al pubblico.
La remunerazione del produttore, comprensiva delle spese di distribuzione, è determinata dalla differenza tra il prezzo di vendita al pubblico e gli importi derivanti dall’imposta, dall’IVA e dalla commissione.
Sigari
Per i sigari, l’imposta è calcolata applicando l’aliquota di base del 23,5% sul prezzo di vendita al pubblico. È fissato un importo fiscale minimo pari a Euro 35,00 per chilogrammo convenzionale/200 sigari.
Sigarette
Per le sigarette, l’imposta è calcolata applicando l’aliquota di base del 24% sul prezzo di vendita al pubblico. È fissato un importo fiscale minimo pari a Euro 37,00 per chilogrammo convenzionale/400 sigaretti.
Tabacco trinciato
Per il tabacco trinciato destinato ad essere arrotolato in sigarette (RYO), l’imposta è calcolata applicando l’aliquota di base del 60% sul prezzo di vendita al pubblico. È fissato un importo fiscale minimo pari a Euro 140,00 per chilogrammo.
Tabacco da fiuto e da masticare
Per il tabacco da fiuto e da masticare, l’imposta è calcolata applicando solo l’aliquota di base del 25,28% sul prezzo di vendita al pubblico.
Altri tabacchi da fumo
Per gli altri tabacchi da fumo (tabacco da pipa, tabacco per narghilé, prodotti da fumo a base di piante, erbe o frutta come la melassa per narghilé), l’imposta è calcolata applicando solo l’aliquota di base del 56,50% sul prezzo di vendita al pubblico.
Tabacchi da inalazione senza combustione
Per quanto riguarda i Tabacchi da inalazione senza combustione (prodotti di nuova generazione anche noti come “tabacchi riscaldati” o “Heat no burn”), l’imposta di accisa corrisponde al 36,50% dell’imposta di accisa applicata a una quantità equivalente di sigarette. Il calcolo dell’accisa è basato su procedure tecniche specifiche, definite attraverso un provvedimento del Direttore dell’Agenzia dogane e monopoli, che tengono conto del consumo di sigarette equivalente dei Tabacchi da inalazione senza combustione.
L’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), l’aggio e la quota di spettanza del produttore sono calcolati seguendo gli stessi criteri previsti per le sigarette.
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