Bonus verde (o giardino): cos’è e come funziona

Bonus verde (o giardino): cos’è, come funziona, come richiederlo, come fare domanda, requisiti, a chi spetta, importo

Bonus verde (o giardino): cos'è e come funziona
Bonus verde (o giardino): cos’è e come funziona È una detrazione introdotta con la Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 12) e prorogata nel 2019 con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (articolo 1, comma 68). Anche nel 2020 è stata reinserita con il Decreto Legge 30 dicembre 2019, n.162 fino a quando non c’è stata anche la proroga per il 2021, con la Legge di Bilancio 2021, valida fino al 31 dicembre 2021. Nella Legge di Bilancio 2022 in vigore dal 1° gennaio 2022, tale sgravio è stato prorogato al 31 dicembre 2022.

Bonus verde (o giardino): cos’è

Cos’è il Bonus verde (o giardino)? Consiste in una detrazione per chi sostiene spese per la sistemazione del verde in aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private di qualsiasi genere.

Nello dettaglio, è una detrazione Irpef del 36%, su un massimo di 5.000 euro di spesa (1.800 euro), sulle spese relative agli interventi effettuati per sistemare terrazzi, giardini e in generale, aree verdi di edifici privati.

E’ possibile richiedere il bonus senza specifici requisiti ISEE.

L’agevolazione è gestita dall’Agenzia delle Entrate.

Bonus verde (o giardino): come funziona

Come funziona il Bonus verde (o giardino)? Il bonus è valido per gli interventi rivolti alle aree verdi degli edifici privati. Quindi, alcuni lavori che riguardano tale ambito, nel limite imposto dalla legge, potranno essere rimborsati. Chi esegue i lavori anticipa i soldi per l’intervento e parte di essi gli saranno poi “restituiti” con uno sconto annuale sull’Irpef da pagare.

Tale agevolazione fiscale riguarda degli specifici interventi:
  • Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, recinzioni o pertinenze, realizzazione di pozzi e di impianti d’irrigazione;
  • Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
  • Spese di manutenzione e di progettazione (solo se connesse all’esecuzione dei due tipi di interventi precedentemente citati).

L’agevolazione fiscale si applica nella dichiarazione dei redditi e va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, calcolate con un limite massimo di spesa di 5.000 euro, fino al massimo di 1.800 euro per ogni unità immobiliare a uso abitativo. Il beneficio, infatti, non è previsto per gli immobili che hanno una destinazione diversa da quella abitativa (come gli uffici e i negozi che sono esclusi da questa agevolazione).

In caso di immobili residenziali adibiti promiscuamente (sia come attività commerciale che per l’esercizio di una professione) la detrazione si riduce della metà (quindi è pari a un massimo del 18% sulle spese sostenute, sempre nel tetto massimo di 5.000 euro).

Quali lavori rientrano nel bonus:
  • Riqualificazione prati;
  • Realizzazione pozzi;
  • Realizzazione impianti d’irrigazione;
  • Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliare, recinzioni o pertinenze;
  • Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
  • Grandi potature;
  • Spese di progettazione sui lavori effettuati successivamente e appartenenti alle precedenti categorie.
Sono escluse dalla detrazione:
  • La manutenzione ordinaria e l’acquisto di attrezzature per le aree verdi;
  • La manutenzione ordinaria dei giardini già esistenti che non prevedono alcun lavoro modificativo o innovativo;
  • Gli interventi in economia fatti dal proprietario.
Per gli edifici condominiali:

Rientrano tra le agevolazioni del bonus anche le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali (sempre fino a un massimo di 5.000 euro per le unità immobiliari a uso abitativo). Nel caso dei condomini, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota condominiale a lui imputabile. L’agevolazione viene ripartita in 10 anni a quote costanti (a partire dall’anno in cui sono state fatte le spese sostenute e in quelli successivi).

Gli interventi ammessi all’agevolazione sono solo quelli innovativi o modificativi delle aree verdi. La detrazione, invece, non spetta per le spese sostenute per i lavori fatti in economia (cioè, solo con l’acquisto di materiali) e per la manutenzione ordinaria e periodica di giardini condominiali preesistenti.

Bonus verde (o giardino): a chi spetta
A chi spetta il Bonus verde (o giardino)?

Possono usufruire del bonus verde:

  • Proprietari dell’immobile;
  • Titolari di nuda proprietà;
  • Chi ha l’usufrutto;
  • Persone che hanno l’immobile in comodato d’uso;
  • Inquilini in affitto;
  • Case popolari;
  • Condomini, enti pubblici o privati che corrispondono l’Ires.
Bonus verde (o giardino): come richiederlo

Come richiedere il Bonus verde (o giardino)? Per ottenere il bonus è necessario che l’intervento sia certificato con il rilascio (da parte della ditta esecutrice) di una ricevuta fiscale (valida ai fini di eventuali accertamenti) o di una fattura. Inoltre, è d’obbligo produrre un’autocertificazione dove indicare la somma totale delle spese portate in detrazione (garantendo che si tratti di lavori documentati e reali che rispettano le normative di legge).

La dichiarazione dei redditi sarà, poi, sottoposta ai controlli dell’Agenzia delle Entrate che verificherà la documentazione disponibile a supporto dei lavori eseguiti.

Bisogna presentare al proprio commercialista (o consulente fiscale o a un CAF autorizzato) i seguenti documenti:
  • Fatture o ricevute con codice fiscale del beneficiario della detrazione e descrizione dettagliata dell’intervento effettuato;
  • Autocertificazione in cui si attesta che le spese non hanno superato il limite massimo di 5.000 euro previsto della detrazione;
  • Documentazione dell’avvenuto pagamento delle spese con mezzi tracciabili;
  • Nel caso dei condomini, l’amministratore deve presentare la dichiarazione in cui attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge. Inoltre, deve accertare che la somma della quota
  • spettante è stata corrisposta dal condomino. Nei casi in cui un condominio non ha più di 8 condomini o se l’edificio non ha un codice fiscale, i proprietari o inquilini devono presentare
  • l’autocertificazione che attesti i lavori effettuati, oltre ai dati catastali delle singole unità immobiliari.

Per ottenere la detrazione, i pagamenti devono essere fatti con strumenti in grado di consentire la tracciabilità (è obbligatorio utilizzare il cosiddetto “bonifico parlante”).

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che il bonifico deve avere una serie di specifiche:
  • Causale del versamento dalla quale si evince il pagamento effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio verde che danno diritto alla detrazione;
  • Codice fiscale del beneficiario della detrazione che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico;
  • Numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato effettuato il bonifico.

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