La sospensione breve della patente di guida è una sanzione che prevede uno stop temporaneo per coloro che commettono violazioni di una certa gravità
La sospensione breve della patente di guida è una sanzione introdotta nel nuovo Codice della strada, specificamente nell’articolo 218-ter, che prevede uno stop temporaneo per coloro che commettono violazioni di una certa gravità. Questa nuova disposizione riguarda i guidatori che hanno meno di 20 punti sulla patente, indicando che hanno già commesso una trasgressione del Codice della strada e non li hanno ancora recuperati dopo la decurtazione dei punti.
Il funzionamento della sospensione breve è determinato dalla quantità di punti presenti sulla patente al momento dell’infrazione. Se il conducente ha tra 10 e 19 punti, la sospensione dura 7 giorni, mentre se ha meno di 10 punti, la sanzione si estende a 15 giorni. Nel caso in cui l’infrazione comporti un sinistro, anche se non coinvolge necessariamente altri veicoli o persone, il periodo di sospensione della licenza di guida viene raddoppiato.
Durante la sospensione, il conducente può richiedere un permesso di guida di tre ore al giorno per esigenze speciali, come lavoro o assistenza a persone disabili, a condizione che la sospensione non sia stata causata da un incidente. Tuttavia, se il conducente viene sorpreso al volante durante la sospensione o oltre il limite temporale concesso, la multa può variare da 2.046 a 8.186 euro.
Oltre alla sospensione breve della patente, possono essere previste anche la revoca della stessa e il fermo amministrativo del veicolo, che può trasformarsi in confisca in caso di recidiva.
La durata della sospensione e la procedura da seguire dipendono dal numero di punti sulla patente del conducente. Se la sospensione dura sette giorni, significa che il conducente ha tra 10 e 19 punti sulla patente, mentre se dura 15 giorni, significa che ha meno di 10 punti. La procedura per la sospensione è simile a quella della sospensione ordinaria: l’agente accertatore ritira direttamente la patente e rilascia un permesso provvisorio di guida, mentre l’annotazione della sospensione viene registrata nell’Anagrafe nazionale abilitati alla guida.
Un’eccezione riguarda l’infrazione relativa all’uso mancante o irregolare dei sistemi di ritenuta, per la quale la patente ritirata viene inviata alla Prefettura competente entro cinque giorni dalla fine della sospensione breve. La Prefettura può decidere di applicare una sospensione “ordinaria” aggiuntiva, senza interruzioni, oltre a quella breve già scontata, a seconda delle circostanze.
La lista delle infrazioni che portano alla sospensione:
1. senso vietato;
2. divieto di sorpasso;
3. mancata precedenza;
4. semaforo che vieti la marcia (rosso);
5. mancato rispetto dell’alt di un agente del traffico;
6. mancato rispetto delle regole sui passaggi a livello;
7. sorpasso a destra;
8. sorpasso vietato o effettuato senza rispettare le norme;
9. mancato rispetto distanza di sicurezza tra veicoli che abbia provocato un sinistro con grave danno ai veicoli tale da determinare la revisione;
10. divieto di inversione di marcia in alcune specifici casi;
11. mancato o irregolare uso del casco a bordo di ciclomotori e motoveicoli;
12. mancato o irregolare uso dei sistemi di ritenuta (per cui si intendono i supporti per tenere fermi e in sicurezza i seggiolini dei bambini) e dei dispositivi anti abbandono;
13. uso del cellulare o di altri apparecchi durante la guida;
14. retromarcia sulle autostrade o strade extraurbane principali, anche sulla corsia di emergenza;
15. mancato rispetto della corsia di accelerazione e mancata precedenza sulle autostrade o strade extraurbane principali;
16. mancato rispetto del divieto di sosta o fermata, sulle autostrade o strade extraurbane principali;
17. mancato uso luci prescritte durante la sosta, su autostrade o strade extraurbane principali;
18. mancata collocazione del triangolo per veicolo fermo, su autostrade o extraurbane principali;
19. guida dopo aver assunto bevande alcoliche, con tasso inferiore a 0,5 g/l per conducenti cui è imposto in “tasso zero”;
20. mancata precedenza ai pedoni;
21. superamento di oltre il 20% del periodo di guida giornaliero massimo, o del tempo minimo di riposo, su autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose;
22. superamento di oltre il 20% del periodo di guida settimanale massimo, o del tempo minimo di riposo, su autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose;
23. circolare quando è stato intimato di non proseguire il viaggio per violazione dei periodi di guida o mancato rispetto dei periodi di riposo, giornalieri e settimanali.
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