Il nuovo decreto sul lavoro è in fase di approvazione alla Camera e introduce importanti novità riguardanti i licenziamenti e il lavoro durante la cassa integrazione
Il nuovo decreto sul lavoro, noto come “collegato lavoro”, è in fase di approvazione alla Camera e introduce importanti novità riguardanti i licenziamenti e il lavoro durante la cassa integrazione. Il provvedimento, che sarà poi esaminato dal Senato per la definitiva approvazione, comprende un totale di 33 articoli.
Fino ad oggi, i contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) prevedevano il licenziamento per giusta causa nei confronti dei lavoratori assenti ingiustificati, con un termine di assenza definito caso per caso dal contratto. In tal modo, il dipendente poteva accedere all’assegno di disoccupazione (Naspi). Con la riforma, questo non sarà più possibile. Si parlerà di dimissioni per “fatti concludenti”. In particolare, se l’assenza ingiustificata del lavoratore si protrae oltre i termini previsti dal Ccnl o, in mancanza di previsioni contrattuali, oltre i 15 giorni, il datore di lavoro informerà l’Ispettorato nazionale del lavoro per verificare la situazione. In questo caso, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per volontà del lavoratore.
La conseguenza principale è che il dipendente non potrà più ottenere la Naspi, poiché il suo comportamento sarà qualificato come dimissioni volontarie e non come giusta causa di licenziamento.
Il decreto introduce anche la possibilità di lavorare durante il periodo di cassa integrazione. Tuttavia, il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonomo durante questo periodo non avrà diritto al trattamento relativo per le giornate lavorate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha richiesto la cassa integrazione.
Viene introdotta una nuova regola per la durata del periodo di prova nei contratti a termine. Questo sarà stabilito in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data d’inizio del rapporto di lavoro. Tale periodo non può essere inferiore a due giorni né superiore a 15 per i contratti fino a sei mesi, e a 30 giorni per quelli della durata compresa tra sei mesi e un anno.
Con la norma del collegato Lavoro, integrata con il riferimento all’articolo 411 del codice di procedura civile, si prevede ora la parificazione nella possibilità di utilizzare modalità telematica anche per le conciliazioni in sede sindacale delle controversie di lavoro.
Infine, in caso di impiego di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro e inviati in missione presso aziende utilizzatrici, viene meno il limite di durata della missione, che potrà quindi superare i 24 mesi.
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