Per la Cassazione elementi “obiettivi e sintomatici” sono sufficienti per dimostrare la guida in stato di ebbrezza
La Cassazione ha stabilito che non è più necessario l’utilizzo dell’alcoltest per dimostrare la guida in stato di ebbrezza. Invece, gli elementi “obiettivi e sintomatici” sono sufficienti per provare questo stato. Questo significa che i giudici possono basarsi su valutazioni della polizia stradale, come ad esempio l’odore di alcol o l’incapacità di rispondere alle domande, per stabilire se un conducente si trova in stato di ebbrezza.
La Cassazione ha precisato che, in assenza di un espletamento di un esame alcolimetrico valido, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento sulla sussistenza dello stato di ebbrezza da adeguati elementi obiettivi e sintomatici. Questi elementi possono includere lo stato comatoso e di alterazione manifestato dall’imputato alla vista degli operanti, che è riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche superiore alla soglia di 1,50. Altri indizi possono essere la presenza di un forte odore di alcol e l’incapacità di controllare l’autoveicolo in marcia e di rispondere alle domande rivoltegli dagli agenti di polizia giudiziaria.
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