Contratti di lavoro: smart working, dimissioni, periodo di prova e le altre novità previste per il 2025
Nel 2025 entreranno in vigore importanti modifiche riguardanti i contratti di lavoro. Le novità sono contenute nel disegno di legge AC 1532/2024, noto come Collegato lavoro, attualmente in attesa di approvazione definitiva al Senato dopo il via libera della Camera. Questo provvedimento introduce cambiamenti significativi che coinvolgeranno i lavoratori dipendenti. Di seguito, un quadro dettagliato di ciò che bisogna sapere.
Lavoro stagionale
Attualmente, le attività di lavoro stagionale sono esenti dai termini dilatori per la riassunzione di un lavoratore a tempo determinato (il cosiddetto stop and go). In pratica, ciò significa che un datore può riassumere un lavoratore con un nuovo contratto a termine senza attendere i 10 o 20 giorni previsti.
Con l’approvazione del Collegato lavoro, però, questa esenzione non sarà più automatica. Sarà necessario che le attività stagionali siano espressamente indicate nei contratti collettivi di riferimento affinché possano beneficiare dell’esclusione.
Contratti di somministrazione
I contratti di somministrazione, che coinvolgono tre soggetti (l’agenzia autorizzata, il lavoratore e l’utilizzatore finale), subiranno modifiche nei limiti e nelle modalità di applicazione.
Attuali limiti:
- Oggi, i contratti di somministrazione non possono superare il 30% del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’utilizzatore, calcolati al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Novità previste:
- Con il Collegato lavoro, questo limite del 30% sarà confermato, ma dal calcolo verranno esclusi:
- Contratti a tempo determinato che coinvolgono lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione.
- Contratti per esigenze specifiche, come lavoro stagionale, spettacoli, sostituzioni di personale assente e lavoratori over 50.
Altre modifiche:
- Sarà eliminata la deroga che permetteva missioni superiori a 24 mesi per i lavoratori assunti dall’agenzia a tempo indeterminato. Anche questi lavoratori non potranno essere impiegati dall’utilizzatore per più di due anni.
Smart working
L’articolo 14 del disegno di legge introduce nuove regole per le comunicazioni obbligatorie relative al lavoro agile.
Obblighi per le aziende:
- Indicare al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori in smart working, specificando la data di inizio e di fine della prestazione.
- Effettuare questa comunicazione entro 5 giorni dall’avvio della modalità agile o dalle eventuali variazioni (durata o cessazione).
Apprendistato
Il provvedimento introduce una novità importante per i contratti di apprendistato.
Attuali possibilità:
- Oggi è già possibile trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in apprendistato professionalizzante.
Novità:
- Sarà consentita anche la trasformazione in apprendistato di alta formazione e ricerca.
- Dopo aver ottenuto una qualifica o un diploma (professionale o di istruzione secondaria superiore), o un certificato di specializzazione tecnica, il contratto potrà essere aggiornato per adeguarlo ai requisiti dell’art. 45 del D.Lgs. 81/2015.
Periodo di prova
Il periodo di prova, ossia il tempo in cui datore e lavoratore possono interrompere il contratto senza preavviso o giustificazione, sarà regolamentato in maniera uniforme.
Nuove regole:
- La durata sarà calcolata in base ai giorni effettivi di lavoro.
- Criteri:
- 1 giorno di prova ogni 15 giorni di calendario.
- Minimo di 2 giorni.
- Massimo di 15 giorni per contratti fino a 6 mesi.
- Massimo di 30 giorni per contratti superiori a 6 mesi ma inferiori a 12.
FONTEUFFICIALE.it riassume le notizie pubblicate dalle agenzie di stampa e da altri media autorevoli (come Ansa, Agi, AdnKronos, Corriere della Sera, ecc..), quindi non è direttamente responsabile di inesattezze. Se, però, ritieni che un nostro articolo debba essere modificato o eliminato puoi farne richiesta [ scrivendo qui ].
Per ricevere i nostri aggiornamenti e restare informato ti invitiamo a seguirci sul nostro profilo ufficiale di Google News.