Dal 1° gennaio 2025 al 15 giugno 2025, i proprietari catastali di immobili situati all’interno di strutture ricettive all’aperto (dove si trovano case mobili, roulotte, camper, caravan e simili) dovranno provvedere all’aggiornamento catastale di questi immobili
Dal 1° gennaio 2025 al 15 giugno 2025, i proprietari catastali di immobili situati all’interno di strutture ricettive all’aperto, dove si trovano case mobili, roulotte, camper, caravan e simili, dovranno provvedere all’aggiornamento catastale di questi immobili. Questi aggiornamenti sono necessari per adeguarsi alle nuove disposizioni previste dall’articolo 7-quinquies del Decreto Legge n. 113/2024. L’Agenzia delle Entrate ha fornito le modalità operative per svolgere l’adempimento nella risoluzione n. 67/E del 20 dicembre 2024.
Cosa prevede la nuova normativa?
Il comma 1 dell’articolo 7-quinquies stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento con meccanismi di rotazione funzionanti, collocati in strutture ricettive all’aperto, non saranno più considerati ai fini della rappresentazione e del censimento catastale. Di conseguenza, non saranno inclusi nella stima diretta per determinare la rendita catastale dell’immobile.
Tra le strutture ricettive all’aperto rientrano:
- Villaggi turistici
- Campeggi
- Campeggi legati ad attività agrituristiche
- Parchi di vacanza
Questa esclusione significa che le case mobili non saranno più rappresentate né nella mappa catastale né nella planimetria catastale. Inoltre, non saranno prese in considerazione nel calcolo della rendita catastale dell’immobile a cui appartengono.
Tuttavia, la normativa chiarisce che questa disposizione ha carattere innovativo e non si applica retroattivamente. Pertanto, fino al 31 dicembre 2024, tali strutture continueranno a essere rilevanti ai fini catastali.
Aumento dei valori catastali per alcune aree
Il comma 2 dello stesso articolo introduce un’altra novità: dal 1° gennaio 2025, il valore catastale delle aree attrezzate e non attrezzate destinate al pernottamento all’interno delle strutture ricettive all’aperto subirà un incremento.
In particolare:
- Per le aree attrezzate per ospitare allestimenti mobili dotati di meccanismi di rotazione, il valore sarà aumentato dell’85% rispetto al valore di mercato;
- Per le aree non attrezzate ma comunque destinate al pernottamento, l’aumento sarà del 55%.
Anche queste disposizioni sono di carattere innovativo e saranno applicabili solo a partire dal 1° gennaio 2025.
Obbligo di aggiornamento catastale
Il comma 3 stabilisce che, dal 1° gennaio 2025, i proprietari catastali delle strutture ricettive all’aperto devono presentare, entro il 15 giugno 2025, gli atti necessari per aggiornare le mappe catastali e i registri del Catasto Fabbricati. Tali aggiornamenti devono essere effettuati in conformità con le nuove disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 7-quinquies. In caso di inadempienza, si applicheranno le sanzioni previste dalla normativa catastale vigente.
Modalità operative per l’aggiornamento
L’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni dettagliate su come procedere:
Aggiornamento della mappa catastale
- Bisogna presentare un atto di aggiornamento geometrico PreGeo (noto come “Tipo mappale per variazione”). Questo atto serve a eliminare, dalla rappresentazione cartografica catastale, le geometrie relative agli allestimenti mobili, come le case mobili.
- Anche se, a seguito dell’eliminazione di tali geometrie, la particella catastale risultasse priva di fabbricati, il numero identificativo della particella deve essere mantenuto. In tal caso, il tecnico che redige l’atto dovrà motivare questa scelta nella Relazione Tecnica Libera.
Aggiornamento del Catasto Fabbricati
I proprietari catastali devono presentare una dichiarazione di variazione per ciascuna unità immobiliare interessata. Questa dichiarazione deve includere:
- Il tipo di mappale;
- La causale dell’aggiornamento (indicando “variazione DL 113/2024”);
- Il numero di unità coinvolte nella variazione;
- Il tipo di operazione effettuata.
Nella planimetria catastale, devono essere rappresentate con linee tratteggiate:
- Le aree attrezzate per gli allestimenti mobili;
- Le aree destinate al pernottamento non specificatamente attrezzate.
Non è necessario indicare le sagome delle case mobili né delimitare le singole piazzole.
Incrementi della rendita catastale
Per applicare gli aumenti previsti dell’85% e del 55%, è necessario riportare separatamente nella stima:
- Il valore di mercato ordinario attribuito, calcolato secondo i criteri catastali;
- L’incremento percentuale stabilito dalla norma, identificandolo con le diciture: strong >
- “Incr. 85 DL113/2024” per le aree attrezzate;
- “Incr. 55 DL113/2024” per le aree non attrezzate.
Casi particolari
Le dichiarazioni di variazione diverse da quelle previste dal comma 3, relative a strutture ricettive già censite o da accatastare prima del 1° gennaio 2025, devono seguire i criteri vigenti prima di tale data. Solo successivamente dovranno essere adeguate alle nuove disposizioni.
Per eventuali modifiche intervenute dopo il 1° gennaio 2025, sarà necessario presentare aggiornamenti separati, rispettando le modalità ordinarie e solo dopo aver aggiornato l’unità immobiliare interessata.
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