È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 108/2024, che abolisce definitivamente il redditometro, sostituendolo con un nuovo strumento chiamato evasometro. Col nuovo strumento lo scostamento necessario per attivare un controllo fiscale sarà molto più elevato
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 108/2024, che abolisce definitivamente il redditometro, sostituendolo con un nuovo strumento chiamato evasometro. Questo cambiamento significa che i contribuenti non saranno più sottoposti a controlli basati sul vecchio software che verificava lo scostamento tra il reddito dichiarato e gli indici di capacità contributiva, rappresentati da un lungo elenco di spese, tra cui acquisti di case e auto, contratti di locazione, viaggi, gioielli, abbonamenti a palestre, polizze assicurative, visite mediche e altro.
Con l’introduzione dell’evasometro, il meccanismo di controllo rimane simile, ma con una sostanziale novità: lo scostamento necessario per attivare un controllo fiscale sarà molto più elevato. In particolare, per far scattare l’accertamento, devono sussistere due condizioni: lo scostamento tra il reddito ricostruito attraverso le spese sostenute e il reddito dichiarato deve essere almeno del 20% e deve superare dieci volte l’assegno sociale annuo, attualmente pari a 6.947,33 euro, quindi poco meno di 70.000 euro.
Ad esempio, se un contribuente dichiara un reddito di 10.000 euro, il fisco non potrà contestare l’evasione a meno che non riesca a ricostruire un reddito di poco meno di 80.000 euro. L’Agenzia delle Entrate effettuerà un’analisi del rischio evasione per identificare le categorie di soggetti più a rischio di operazioni irregolari, utilizzando sia le tradizionali banche dati sia nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale per incrociare le informazioni disponibili.
Per difendersi dall’evasometro, il contribuente potrà giustificare gli scostamenti tra redditi dichiarati e spese sostenute dimostrando che le spese sono state sostenute con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, con redditi esenti, con redditi già tassati alla fonte o da soggetti diversi dal contribuente.
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