Corte Ue: l’impianto ex Ilva deve essere sospeso se dannoso

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che se l’acciaieria ex Ilva di Taranto rappresenta un grave pericolo per l’ambiente e la salute umana, la sua attività deve essere sospesa

Corte Ue: l'impianto ex Ilva deve essere sospeso se dannoso

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che se l’acciaieria ex Ilva di Taranto rappresenta un grave pericolo per l’ambiente e la salute umana, la sua attività deve essere sospesa. Questo verdetto demanda al Tribunale di Milano la responsabilità di valutare l’effettiva pericolosità dell’impianto. La sentenza sottolinea che il concetto di “inquinamento” secondo la direttiva sulle emissioni industriali include sia i danni ambientali che quelli alla salute umana.

La valutazione dell’impatto ambientale dell’ex Ilva deve essere parte dei procedimenti di rilascio e revisione dell’autorizzazione all’esercizio, come previsto dalla direttiva. Durante la revisione, devono essere considerate tutte le sostanze inquinanti correlate all’attività dell’impianto, anche quelle non inizialmente valutate. Se emergono pericoli gravi e rilevanti, l’esercizio deve essere sospeso.

La Corte UE ricorda che nel 2019 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo aveva già riscontrato che l’acciaieria causava danni significativi all’ambiente e alla salute degli abitanti locali. Dal 2012 sono state previste misure per ridurre l’impatto dell’acciaieria, ma la loro attuazione è stata continuamente rinviata.

Numerosi abitanti della zona hanno avviato un’azione legale presso il Tribunale di Milano contro la prosecuzione dell’attività dell’acciaieria, sostenendo che le emissioni dell’impianto comportano rischi per la salute e che non rispetta i requisiti della direttiva sulle emissioni industriali. Di conseguenza, il Tribunale di Milano ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’UE di chiarire se la normativa italiana e le norme speciali per l’acciaieria di Taranto siano in contrasto con la direttiva.

La Corte ha precisato che il gestore di un’installazione deve fornire, nella domanda di autorizzazione iniziale, “informazioni relative al tipo, all’entità e al potenziale effetto negativo delle emissioni prodotte dalla sua installazione”. Solo le sostanze inquinanti che si ritiene abbiano un effetto trascurabile sulla salute umana e sull’ambiente possono essere esentate dai limiti di emissione nell’autorizzazione. Contrariamente a quanto sostenuto dall’Ilva e dal governo italiano, il procedimento di revisione deve considerare anche le emissioni effettivamente generate dall’impianto durante il suo esercizio, non solo quelle prevedibili.

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