La Corte dei Conti è un organo di rilievo costituzionale previsto dagli articoli 100 e 103 della Costituzione italiana
Cos’è la Corte dei conti? La Corte dei Conti è un organo di rilievo costituzionale previsto dagli articoli 100 e 103 della Costituzione italiana. Essa svolge funzioni di controllo e giurisdizionali nel campo della contabilità pubblica e in altre materie specificate dalla legge. La Corte fornisce pareri sia al governo e al parlamento, sia agli enti locali che ne facciano richiesta.
Per quanto riguarda le funzioni di controllo, l’articolo 100 della Costituzione prevede che la Corte effettui una valutazione preventiva sulla legittimità degli atti del governo e successivamente sulla gestione del bilancio dello Stato. Inoltre, viene esercitato un controllo sulla gestione finanziaria degli enti che ricevono finanziamenti statali in via ordinaria. Il controllo di legittimità garantisce che gli atti e le attività siano conformi alla legge, mentre il controllo sulla gestione verifica l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa rispetto agli obiettivi stabiliti dalla legge.
Per quanto riguarda le funzioni giurisdizionali, l’articolo 103 della Costituzione conferisce alla Corte competenza nelle materie di contabilità pubblica, responsabilità amministrativa e contabile. La Corte dei Conti ha anche giurisdizione in materia di pensioni.
La legge 20/1994 ha introdotto una vasta riforma delle funzioni di controllo della Corte dei Conti. Da un lato, sono stati limitati gli atti soggetti a controllo preventivo di legittimità, concentrando l’attenzione sui principali atti governativi. Dall’altro lato, è stato esteso il controllo successivo sulla gestione e sul patrimonio a tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi i fondi di origine europea e le gestioni fuori bilancio. Inoltre, è stata assegnata alla Corte dei Conti la responsabilità di verificare il funzionamento dei controlli interni in ciascuna amministrazione.
A causa della vasta gamma di funzioni svolte, la Corte dei Conti si struttura in diverse sezioni dedicate alle attività di controllo e a sezioni con funzioni giurisdizionali. La legge 19/1994 ha istituito sezioni di primo grado in ogni capoluogo di regione (con una sezione in entrambe le province autonome di Trento e Bolzano). Sono presenti anche 3 sezioni di appello a Roma (con una sezione di appello in Sicilia a Palermo). Ogni sezione giurisdizionale ha una procura con funzioni di pubblico ministero.
Secondo l’articolo 10 della legge 117/1988, la direzione della Corte dei Conti è affidata a un Consiglio di Presidenza composto da:
- Il Presidente della Corte dei Conti;
- Il Procuratore Generale della Corte;
- Il Presidente Aggiunto o, in sua vece, il Presidente di sezione più anziano;
- 4 membri scelti dal parlamento (due per l’aula) eletti a maggioranza assoluta dei membri;
- 4 membri eletti tra i magistrati della Corte.
Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Presidenza. I membri eletti dell’organo rimangono in carica per 4 anni e non sono nuovamente eleggibili per gli 8 anni successivi alla scadenza del mandato.
Storia della Corte dei Conti
La Corte dei Conti è un organismo che ha origine nei primi anni di vita dello Stato italiano. Fu istituita il 14 agosto 1862 con la legge n. 800 al fine di supervisionare le amministrazioni statali. La sua inaugurazione ufficiale avvenne a Torino il 10 ottobre 1862.
La Corte dei Conti raccolse l’eredità di istituzioni che, già nei tempi degli Stati preunitari, vigilavano sulle finanze pubbliche. Ad esempio, la Camera dei Conti del Ducato di Savoia, successivamente Regno di Sardegna, risalente al 1351 e sostituita nel 1859 dalla Corte dei Conti che servì come modello per la nuova istituzione dello Stato unitario.
Altre istituzioni che contribuirono all’origine della Corte dei Conti furono la Camera dei Conti del Regno Lombardo-Veneto, istituita nel 1771, e la Regia Camera della Sommaria del Regno di Napoli, fondata nel 1444 e sostituita nel 1807 dalla Regia Corte dei Conti.
La revisione dei conti era praticata anche nello Stato Pontificio fin dai tempi della Camera Apostolica, istituzione operante già nel XIII secolo. Nel 1828 fu istituita la Congregazione di revisione dei conti e degli affari di pubblica amministrazione all’interno della Camera Apostolica, che successivamente sarà sostituita dalla Consulta di Stato per le Finanze (1850-1870).
Prima dell’emanazione del decreto legislativo n. 174 del 26 agosto 2016 e del decreto legislativo correttivo n. 114 del 7 ottobre 2019 (Codice di giustizia Contabile), entrato in vigore il 31 ottobre 2019, la normativa riguardante la Corte dei Conti era estremamente frammentata.
Organizzazione della Corte dei Conti
Il Consiglio di Presidenza è l’organo di autogoverno della magistratura contabile, istituito in base alla legge 13 aprile 1988, n. 117, modificato successivamente dal D.Lgs. 7.2.2006, n. 62, e recentemente dall’art. 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15.
Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente della Corte dei conti, che lo presiede, dal Procuratore Generale della Corte dei conti, dal Presidente aggiunto della Corte dei conti (o, in sua vece, dal Presidente di sezione più anziano), da 4 membri eletti (2 dalla Camera dei deputati e 2 dal Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari in materie giuridiche o gli avvocati con 20 anni di esercizio professionale), da 4 membri eletti tra i magistrati della Corte dei conti (ripartiti proporzionalmente tra le diverse qualifiche in base al numero effettivo riscontrato nel ruolo alla data del 1º gennaio dell’anno di costituzione dell’organo).
Alle sedute del Consiglio (ad eccezione di quelle in sede disciplinare) possono partecipare il Segretario Generale della Corte e il magistrato addetto alla presidenza con funzioni di capo di gabinetto. Nel caso in cui uno dei due sia designato relatore per questioni specifiche, ha diritto di voto per delega espressa del Presidente della Corte.
I membri elettivi rimangono in carica per 4 anni e non sono rieleggibili per gli 8 anni successivi alla scadenza del mandato.
Entro un mese dalla sua costituzione, il Consiglio forma le Commissioni permanenti, che hanno compiti istruttori e riportano sulle materie di competenza del Consiglio. Inoltre, possono essere istituite Commissioni temporanee per questioni specifiche.
In cima alla gerarchia si trova il Presidente, definito come l'”Organo di governo dell’istituto” dall’articolo 11, comma 7 della Legge n. 15 del 4 marzo 2009.
A seguire c’è il Consiglio di Presidenza, l’organo amministrativo della magistratura contabile istituito dall’articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, modificato dall’articolo 1, comma 1 del D. Lgs. 7 febbraio 2006, n. 62. A seguito della Legge n. 15 del 2009, articolo 11, il Consiglio di Presidenza ha subito una riduzione del numero dei componenti, ma ha ancora compiti simili al Consiglio Superiore della Magistratura per i magistrati ordinari.
L’organizzazione della Corte prevede Sezioni giurisdizionali e Sezioni di controllo a livello centrale e territoriale. Le sezioni non sono uniformemente distribuite sul territorio nazionale, e ci sono delle differenze.
Accanto alla Corte dei Conti a livello centrale, troviamo la Procura Generale contabile, guidata dal Procuratore Generale e da 20 Vice Procuratori Generali. Una situazione particolare è quella della Procura Generale presso la Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, considerata una sezione della Procura centrale nel territorio siciliano.
La Corte dei Conti ha 3 Sezioni giurisdizionali centrali d’Appello con sede a Roma, presso la Corte dei Conti, e la Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, con sede a Palermo.
Per quanto riguarda le Sezioni centrali di controllo, sono previste 5 sezioni: la Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, la Sezione di controllo sugli enti, la Sezione delle Autonomie e la Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali.
Infine, ci sono le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, che rappresentano gli organi di chiusura del sistema di giurisdizione amministrativo-contabile, con competenza nel decidere sulle questioni di massima e sui conflitti di competenza. Le Sezioni Riunite sono suddivise in 4 sezioni con funzioni giurisdizionali, di controllo, deliberative e consultive, e hanno sede a Roma. Inoltre, ci sono anche 3 sezioni speciali: le Sezioni Riunite per la Sardegna con sede a Cagliari, per la Sicilia con sede a Palermo e per il Trentino-Alto Adige con sede a Roma.
Le sezioni regionali
Le sezioni regionali sono organi territoriali di giurisdizione contabile presenti in 16 regioni, insieme alla Sezione di controllo e alla Procura Regionale. Le regioni in cui sono presenti queste sezioni sono: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Valle d’Aosta.
Inoltre, ci sono alcune regioni con una configurazione autonoma, che hanno uno statuto speciale:
- Trentino-Alto Adige/Südtirol: le Sezioni Riunite hanno sede a Trento/Bolzano e seguono l’alternanza delle adunanze del Consiglio regionale.
- Friuli-Venezia Giulia: la regione ha una Sezione giurisdizionale, una Procura Regionale e una Sezione regionale di controllo con sede a Trieste, con un ulteriore ufficio distaccato ad Udine.
- Sardegna: la regione ha una Sezione giurisdizionale, una Procura Regionale, una Sezione regionale di controllo e Sezioni Riunite con sede a Cagliari.
- Sicilia: la regione ha una Sezione giurisdizionale, una Procura Regionale, una Sezione regionale di controllo, una Sezione giurisdizionale d’appello, una Procura Generale d’appello e Sezioni Riunite con sede a Palermo.
Composizione per le funzioni giurisdizionali
La Corte dei conti, per l’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, si divide in:
- Sezioni giurisdizionali regionali: agiscono come primo grado di giudizio e hanno sede in ogni capoluogo di regione (ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano, che ha una sezione giurisdizionale dedicata);
- Sezioni giurisdizionali centrali di appello: fungono da secondo grado di giudizio e sono tre in totale, tutte situate presso la sede centrale della Corte dei conti a Roma. Inoltre, c’è anche una sezione giurisdizionale di appello specifica per la Regione Siciliana, con sede a Palermo;
- Sezioni riunite: risolvono le controversie di competenza tra le diverse sezioni regionali e/o centrali. Su richiesta del Presidente della Corte dei conti, del Procuratore Generale presso la Corte dei conti o di una Sezione, possono anche pronunciarsi su “questioni di massima” quando sorgono dubbi interpretativi o conflitti tra le diverse sezioni.
Le procure
Presso ogni sezione giurisdizionale regionale opera una Procura regionale, che svolge il ruolo di Pubblico Ministero nei procedimenti di responsabilità patrimoniale-amministrativa e contabile e in generale nelle questioni relative alla contabilità pubblica. I magistrati del pubblico ministero godono delle stesse garanzie di indipendenza e inamovibilità dei magistrati dei collegi giudicanti. Hanno anche i poteri investigativi previsti dall’articolo 74 del Testo Unico della Corte dei conti e dall’articolo 5, sesto comma della Legge 19/1994.
Il Procuratore generale e i vice procuratori generali svolgono le funzioni di pubblico ministero presso le sezioni centrali di appello e le sezioni riunite. Il Procuratore generale ha anche il compito di coordinare le procure regionali in generale.
Composizione per le funzioni di controllo
La Corte dei conti, per svolgere le sue funzioni di controllo, si suddivide nelle seguenti articolazioni:
- Sezione Controllo Stato: questa sezione ha il compito di verificare la legittimità e l’efficienza, efficacia ed economicità delle operazioni dello Stato. È organizzata in quattro collegi: uno per il controllo degli atti, uno per il controllo delle entrate e due per il controllo delle spese;
- Sezione di Controllo Enti sovvenzionati dallo Stato: questa sezione opera in base alla legge n. 259 del 1958 e si occupa del controllo della gestione complessiva degli enti pubblici e privati che ricevono finanziamenti dallo Stato. Ha il compito di individuare eventuali squilibri gestionali, soprattutto in materia di appalti, aiuti statali e concorrenza;
- Sezione di Controllo Autonomie: questa sezione esercita il controllo principalmente sui progetti di opere pubbliche finanziati dalla Cassa Depositi e Prestiti, sui progetti cofinanziati dall’Unione europea e sui parcheggi finanziati secondo la legge n. 122 del 1989. Inoltre, controlla la gestione diretta o indiretta di alcuni servizi pubblici da parte degli enti locali, come ad esempio le piscine;
- Sezione Controllo Affari comunitari e internazionali: questa è una nuova sezione collegiale istituita ai sensi della legge n. 20 del 1994. Ha il compito di esercitare un controllo diffuso e un controllo specifico (controllo-referto) sui programmi nazionali che utilizzano fondi dell’Unione europea, con il fine di rendere conto al Parlamento italiano e ai Consigli Regionali. A partire dal 2008, svolge anche la funzione di “external auditor” presso alcune organizzazioni internazionali, come il CERN, l’ITU e l’ICAO.
Le Sezioni Riunite hanno il compito di definire, per ogni semestre dell’anno, i criteri generali e gli indirizzi di coordinamento per il controllo sulla successiva gestione del bilancio dello Stato. Inoltre, emettono il giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato.
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