Cos’è il carcere?

Il carcere è la sede in cui sono detenuti i condannati a una pena detentiva, i destinatari di misure cautelari personali coercitive, o di misure precautelari

Cos'è il carcere?
Cos’è il carcere. Il carcere, nell’ordinamento giuridico italiano, è la sede in cui sono detenuti i condannati a una pena detentiva (ergastolo, reclusione o arresto), nonché i destinatari di misure cautelari personali coercitive (custodia cautelare in carcere) o di misure precautelari (arresto in flagranza di reato).

Gli istituti penitenziari si dividono in 4 categorie:
Istituti di custodia cautelare

156 istituti con detenuti nelle case circondariali condannati definitivamente (di regola a pene inferiori a 3 anni). Sono destinati ai reclusi in attesa di giudizio.

Istituti per l’esecuzione delle pene

42 case di reclusione con detenuti condannati definitivamente (di regola a pene superiori a 3 anni complessivi). Sono le case di arresto per l’espiazione della pena dell’arresto (mai istituite) e le case di reclusione per l’espiazione della pena della reclusione.

Istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza

Sono le colonie agricole, le case di lavoro, le case di cura e custodia, gli ospedali psichiatrici giudiziari.

Centri di osservazione (nessun istituto operante)

Creati come istituti autonomi (o sezioni di altri istituti) per l’avvio di una sperimentazione relativa all’osservazione scientifica della personalità dei detenuti. Questa sperimentazione fu avviata solo nell’istituto di Rebibbia (Roma) e successivamente abbandonata.

I molti nomi delle “carceri”
  • Casa Mandamentale: istituti (ormai quasi tutti dismessi) nei quali sono detenute le persone in attesa di giudizio per reati lievi, oppure condannate a pene fino a 1 anno.
  • Casa Circondariale: istituti presenti in ogni città sede di Tribunale. Vi sono detenute le persone in attesa di giudizio e quelle condannate a pene inferiori ai 5 anni (o con un residuo di pena inferiore ai 5 anni).
  • Casa di Reclusione (o Casa Penale): istituti adibiti all’espiazione delle pene. In molte “Case Circondariali” c’è una “Sezione Penale” e, in alcune “Case di Reclusione“, c’è una “Sezione Giudiziaria” destinata alle persone in attesa di giudizio.
  • Carcere “Speciale” (o “Supercarcere”): istituti costruiti all’epoca del terrorismo e poi destinati anche ai detenuti della criminalità organizzata di tipo mafioso. Oggi non esistono più carceri interamente riservate a questi detenuti, perché negli ultimi anni è aumentata la presenza di condannati per reati di microcriminalità e tutti gli spazi disponibili sono stati occupati.
  • Ospedale Psichiatrico Giudiziario: istituti dove si trovano sia internati sia detenuti inviati in “osservazione” per motivi psichiatrici. Spesso le condizioni di vita sono peggiori di quelle della “normale” detenzione.
  • Centro Diagnostico Terapeutico (Centro Clinico): sono sezioni autonome di Case Circondariali o di Reclusione. In queste strutture i detenuti sono sottoposti alle cure che non possono essere prestate loro nelle infermerie delle varie carceri.
  • Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti (I.C.A.T.T.): istituti nati a partire dalle previsioni contenute nel Testo Unico sugli stupefacenti del 1990. Vi si svolgono numerose attività per la riabilitazione fisica e psichica dei tossicodipendenti.
  • Istituto Penale Minorile: istituti adibiti alla detenzione dei minorenni (oltre i 14 anni), sia in custodia cautelare, sia condannati alla pena della reclusione.
  • Casa di Lavoro: sono assegnate le persone dichiarate “delinquenti abituali, professionali o per tendenza“, una volta che abbiano scontato la pena alla reclusione. Il regime è di normale detenzione.
  • Colonia Agricola: sono assegnate le persone dichiarate “delinquenti abituali, professionali o per tendenza“, una volta che abbiano scontato la pena alla reclusione. Il regime è di normale detenzione.
  • Casa di Cura e Custodia: istituti dove sono “ricoverati” (una volta scontata la condanna), per un periodo minimo di 1 anno, i condannati che hanno usufruito di una diminuzione della pena a causa di una parziale infermità mentale.

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