La licenza di porto d’armi in Italia è un’autorizzazione speciale che consente ai cittadini italiani di trasportare o portare un’arma al di fuori della propria casa
Come funziona il porto d’armi in Italia? La licenza di porto d’armi in Italia è un’autorizzazione speciale che consente ai cittadini italiani di trasportare o portare un’arma al di fuori della propria casa. Questa licenza serve anche come documento di identificazione ed è contrassegnata da un numero presente su tutti i modelli.
La vendita o cessione di armi comuni a persone senza licenza di porto d’armi è concessa solo agli adulti di almeno 18 anni, previa autorizzazione del questore, chiamata formalmente “nulla osta“. Questa autorizzazione consente l’acquisto di armi e munizioni in quantità specifiche e il trasferimento da dove sono state acquisite al luogo in cui verranno tenute. Al contrario, la licenza di porto d’armi dà il diritto di portare l’arma specificata nella licenza e di trasportare tutte le armi da fuoco al di fuori della propria casa per l’intera durata della licenza.
È importante comprendere la differenza tra portare e trasportare un’arma: il porto significa avere l’arma pronta per essere usata in qualsiasi momento, mentre il trasporto implica solo lo spostamento dell’arma in modalità che ne impediscono l’uso immediato.
Nonostante l’autorizzazione al porto d’armi, ci sono luoghi e condizioni specifici, definiti dalla legge, in cui il porto è vietato, come i luoghi pubblici e i mezzi di trasporto, nonché durante manifestazioni e in seggi elettorali. Tuttavia, il trasporto, se si possiede una qualsiasi licenza di porto, può avvenire in qualsiasi momento su tutto il territorio nazionale senza bisogno di notificarlo alle autorità o richiedere ulteriori autorizzazioni.
Gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza hanno alcune situazioni in cui possono circolare senza porto d’armi, come durante le passeggiate in forma militare. Possono portare armi senza licenza rispettando i regolamenti.
È vietato modificare le armi in modo da renderle più pericolose, nascoste o potenti, ma alcune modifiche specifiche, come la regolazione del grilletto o l’installazione di sistemi di mira, non sono considerate modifica dell’arma.
Nella propria casa, il legittimo proprietario può utilizzare un’arma da fuoco anche senza possedere una licenza di porto, poiché il divieto riguarda solo il porto delle armi fuori dalla propria abitazione e dintorni.
Requisiti per ottenere il porto d’armi in Italia
I requisiti per ottenere la licenza per il porto d’armi sono disciplinati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di attuazione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635). La legge 6 marzo 1987 n. 89 ha introdotto l’obbligo di presentare un certificato medico di idoneità psico-fisica insieme alla richiesta di rilascio della licenza. Tale legge prevede che il Ministero della Salute stabilisca i criteri tecnici generali per valutare i requisiti psicofisici minimi necessari per ottenere il certificato medico di idoneità per il porto d’armi, i quali sono attualmente definiti dal D.M del 28 aprile 1998.
Il decreto suddivide il porto d’armi in categorie per uso caccia, sport del tiro a volo (“uso sportivo”) e difesa personale. Il certificato medico può essere rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale o da un medico appartenente alle forze di polizia italiane o al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio attivo. La legge 2 agosto 2007 n. 130 ha permesso agli obiettori di coscienza al servizio militare di leva in Italia, ammessi al servizio civile, di rinunciare al proprio status dopo almeno 5 anni dalla data del congedo, presentando una dichiarazione irrevocabile all’ufficio per il Servizio Civile Nazionale.
Soggetti che non hanno prestato servizio militare di leva in Italia devono possedere un certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale dopo aver frequentato un corso presso una delle sue sezioni.
Le licenze per il porto di armi lunghe sono gestite dalla questura, mentre quelle per armi corte o bastone animato per difesa personale sono rilasciate dalla prefettura. Il cittadino, a seconda della residenza legale o domicilio, sottopone la pratica al controllo della questura o della prefettura. Il titolare della licenza può portare le armi autorizzate, acquistare e trasportare armi e munizioni nei limiti stabiliti dalla legge.
La licenza di porto d’armi può essere rifiutata per vari motivi, inclusi condanne per delitti contro le persone, il patrimonio, lo Stato e l’ordine pubblico, nonché diserzione in tempo di guerra o porto abusivo di armi. Anche chi è stato condannato per delitti diversi o non può dimostrare buona condotta potrebbe vedere rifiutata la licenza.
Tipologie di porto d’armi
In Italia, la legge prevede 5 tipologie di licenza di porto d’arma, ognuna composta da un libretto con le foto e le generalità del titolare, e da un modulo contenente la licenza vera e propria con indicazione del tipo di autorizzazione concessa:
Licenza di Porto di Arma Lunga per il Tiro a Volo:
- Rilasciata dalla questura della provincia di residenza.
- Consente il porto di armi lunghe ad anima liscia nei campi di tiro a volo, pubblici o privati.
- Autorizza l’acquisto e il trasporto di armi comuni e sportive, inclusi i fucili, e del relativo munizionamento.
- La validità è di 5 anni dalla data di rilascio, secondo il d.lgs 10 agosto 2018, n. 104.
Licenza di Porto di Fucile per Uso di Caccia:
- Concede il diritto di portare fucili per attività venatoria.
- Emessa dalla questura della provincia di residenza.
- Autorizza l’acquisto e il trasporto di armi da caccia e la relativa munizione.
- Ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio.
Licenza di Porto di Bastone Animato per Difesa Personale:
- Rilasciata dalla questura della provincia di residenza.
- Consente il porto di bastoni animati a fini di autodifesa personale.
- La validità è di 5 anni dalla data di rilascio.
Licenza di Porto d’Armi per Difesa Personale:
- Emessa dalla questura della provincia di residenza.
- Consente il porto di armi corte a scopo difensivo personale.
- La validità è di 5 anni dalla data di rilascio.
Licenza di Porto di Fucile per Difesa Personale:
- Rilasciata dalla questura della provincia di residenza.
- Permette il porto di fucili a scopo di difesa personale.
- Ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio.
Licenza di Porto di Arma Lunga per il Tiro a Volo
Per praticare il tiro a segno all’interno di un poligono, non è strettamente necessaria una licenza di porto d’armi. Ad esempio, è possibile noleggiare un’arma presso il poligono o detenere la Carta di Riconoscimento vidimata dal questore, che consente il trasporto delle armi dal luogo di detenzione al poligono e viceversa. In entrambi i casi, è obbligatorio ottenere le certificazioni mediche e l’abilitazione al maneggio delle armi, come richiesto per l’ottenimento di una licenza di porto d’armi.
Licenza di porto di fucile per uso di caccia
La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata dalla questura della provincia di residenza, previa ottenimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio[11]. Questa autorizzazione consente il porto di armi lunghe adatte alla caccia, nei luoghi, periodi ed orari dedicati a tale attività.
Il libretto e la licenza hanno una validità di 5 anni dalla data di rilascio. Per esercitare l’attività venatoria, è obbligatorio effettuare il pagamento annuale delle tasse di concessione governativa, delle tasse regionali e provinciali relative ai territori di caccia prescelti, oltre a una polizza assicurativa. La licenza consente anche l’acquisto e il trasporto di armi comuni e sportive, comprese le armi corte, insieme al munizionamento.
Secondo una circolare del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2016, la licenza di caccia non consente l’acquisto e il trasporto di armi e munizioni senza il pagamento della tassa annuale relativa alle concessioni governative. Pertanto, il versamento di questa tassa è un requisito essenziale per l’acquisto e il trasporto di armi e munizioni.
Durante l’esercizio venatorio, è consentito il porto di utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie. La licenza è identificata da un numero a sei cifre decimali seguito da una lettera.
È possibile ottenere la licenza di porto di fucile per uso di caccia anche a partire dai 16 anni, previo consenso scritto dei genitori o del tutore, unitamente a una dimostrazione di abilità nel maneggio delle armi.
Licenza di porto di bastone animato
La licenza di porto di bastone animato viene rilasciata dal prefetto e permette di trasportare bastoni animati. È l’unico caso in cui la legge consente il trasporto, al di fuori dell’abitazione, di un’arma propria da punta e taglio, secondo l’eccezione stabilita dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931. La licenza ha una validità di un anno.
Licenza di porto d’armi per difesa personale
La licenza di porto d’armi per difesa personale è rilasciata dalla prefettura della provincia di residenza e può essere ottenuta solo in presenza di un effettivo bisogno, soggetto a verifica. Concede il permesso di portare armi corte e di trasportare sia armi corte che lunghe verso poligoni di tiro, pubblici o privati. Il titolare può anche acquistare e trasportare armi e munizioni comuni. La licenza è valida per 5 anni dalla data di rilascio e richiede il rinnovo annuale, con il pagamento della relativa tassa governativa.
Licenza di porto di fucile per difesa personale
La licenza di porto di fucile per difesa personale viene rilasciata dal Questore della provincia di residenza, anch’essa previo dimostrato bisogno. Consente il trasporto di armi lunghe per difesa personale e di armi corte e lunghe verso poligoni di tiro, pubblici o privati. Come la licenza precedente, autorizza anche l’acquisto e il trasporto di armi e munizioni comuni. Ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio, con obbligo di rinnovo annuale e pagamento della relativa tassa di concessione governativa.
Denuncia detenzione e cessione
La denuncia di detenzione e cessione è un requisito obbligatorio per gestire armi da fuoco e munizioni, oltre al porto d’armi. È richiesta nei seguenti casi:
- Acquisto personale o eredità di armi e munizioni.
- Cedimento di armi e munizioni a terzi.
- Variazione del luogo di detenzione delle armi e munizioni.
- Eredità di armi.
La denuncia deve essere presentata presso la Questura, il Commissariato di zona o la stazione dei Carabinieri competente per il territorio, se si tratta di armi.
La normativa stabilisce i limiti di detenzione:
- Massimo 3 armi comuni da sparo.
- Massimo 12 armi sportive.
- Numero illimitato di fucili da caccia, previa autorizzazione del Questore per la licenza di collezione.
- Le armi detenute non possono essere trasportate in altri luoghi senza autorizzazione.
Anche le munizioni devono essere denunciate in alcuni casi:
- Cartucce per pistola o rivoltella (massimo 200 pezzi).
- Munizioni per fucile da caccia con carica a pallini.
- Per le cartucce a pallini, la denuncia è richiesta oltre le 1000 unità, con limite massimo di detenzione di 1500 cartucce.
Cosa cambia per le Forze Armate e di Polizia?
Le Forze Armate e le Forze di Polizia possono portare armi anche al di fuori del servizio senza bisogno di un porto d’armi. Tuttavia, possono trasportare solo la pistola d’ordinanza, la Beretta Parabellum. Per possedere altri tipi di armi a casa, devono comunque avere il porto d’armi.
La procedura per loro è leggermente diversa da quella per i civili. Recentemente, il decreto del Ministro della Sanità “Requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per uso di difesa personale” è stato modificato. Questa modifica ha stabilito che il personale in servizio attivo può dimostrare la propria idoneità psicofisica, necessaria per ottenere il porto d’armi, presentando semplicemente l’attestato di servizio fornito dall’Amministrazione di competenza. Pertanto, non devono più pagare per una certificazione medica.
Collezionare armi: la licenza da prendere
Chiunque desideri collezionare armi deve ottenere una licenza specifica. Esistono diverse tipologie di licenze:
- Licenza per armi comuni da sparo: consente la detenzione, ma non il porto, di armi corte e lunghe in quantità superiore a quella normalmente consentita (3 armi comuni da sparo e 12 classificate come sportive).
- Licenza per armi antiche, artistiche o rare: riguarda le armi antiche ad avancarica o fabbricate prima del 1890. Questa licenza permette di detenere un massimo di 8 armi, senza munizioni.
Per ottenere la licenza, è necessario compilare il modulo disponibile presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri. Il modulo può essere presentato di persona o tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Inoltre, è richiesto di allegare i seguenti documenti:
- Due contrassegni telematici da 16,00 euro da applicare sulla richiesta e sulla licenza.
- Una certificazione che attesti l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza o dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato.
- Una dichiarazione sostitutiva in cui si attesta di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge, di indicare le generalità delle persone conviventi e di non essere stato riconosciuto come “obiettore di coscienza”.
Qualora non si desideri utilizzare le dichiarazioni sostitutive, è possibile presentare la documentazione rilasciata dagli organi competenti.
Come prendere il porto d’armi europeo
Per ottenere il porto d’armi europeo, chi è già in possesso del porto d’armi rilasciato in Italia può fare richiesta della Carta europea d’arma da fuoco. Questa carta estende la validità dell’autorizzazione concessa in Italia anche agli altri Paesi della Comunità europea. La Carta ha una durata di 5 anni, ma è legata alla validità del porto d’armi: se questo viene revocato, anche la Carta europea diventa invalida.
La richiesta della Carta europea va presentata al Questore utilizzando l’apposito modulo. Si può rivolgere al Commissariato di zona o recarsi direttamente in questura.
Per completare la richiesta, è necessario fornire i seguenti documenti:
- una dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso della licenza di porto e trasporto d’armi;
- una denuncia di detenzione di armi, indicando i dati identificativi delle armi possedute;
- due foto tessera recenti;
- due contrassegni telematici, al costo di 16 euro ciascuno, da applicare sulla richiesta e sul documento finale;
- una ricevuta di versamento, al costo di 0,83 euro (oppure 2,06 euro per la versione bilingue). Le istruzioni per il pagamento possono essere ottenute presso l’ufficio territoriale competente.
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