Cosa sono i “crimini contro l’umanità”?

I crimini contro l’umanità sono azioni criminali che coinvolgono violenze e abusi perpetrati contro intere popolazioni o parti di esse

Cosa sono i crimini contro l'umanità?
Cosa sono i crimini contro l’umanità? I crimini contro l’umanità sono azioni criminali che coinvolgono violenze e abusi contro interi popoli o parti di essi. Questi atti sono considerati particolarmente gravi e riprovevoli dalla comunità internazionale.

Si differenziano dai crimini di guerra e, a volte, anche dal genocidio. Non tutti i sistemi giuridici trattano esplicitamente i crimini contro l’umanità, ma alcuni lo fanno attraverso trattati internazionali. In sostanza, si tratta di gravi violazioni dei diritti umani su scala ampia che provocano una forte condanna a livello globale.

Cosa sono i crimini contro l’umanità?

I crimini contro l’umanità sono azioni criminali che coinvolgono violenze e abusi perpetrati contro intere popolazioni o parti di esse. Questi atti sono considerati tali per la loro capacità di suscitare condanna generale, in quanto danneggiano l’intera umanità. Di solito, si distinguono dai crimini di guerra e dal genocidio. Rispetto ai crimini di guerra, non si svolgono in un contesto bellico. Differiscono anche dal genocidio, in quanto non implicano l’intenzione di distruggere completamente o parzialmente un gruppo, ma mirano a un gruppo specifico attraverso una politica di violazioni sistematiche e diffuse.

Il concetto di crimine contro l’umanità è emerso dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando le questioni relative ai diritti umani divennero diffuse. Si formò una consapevolezza internazionale comune riguardo a un diritto comune e virtualmente applicabile a tutti i membri di qualsiasi gruppo sociale.

Nel 1945, gli Stati Uniti e gli altri alleati crearono un accordo per perseguire e punire i principali criminali dell’Asse. Venne redatta la Carta del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga, che nell’articolo 6c forniva la seguente definizione di crimine contro l’umanità: “omicidio, sterminio, schiavitù, deportazione e altri atti inumani commessi contro popolazioni civili prima o durante la guerra; persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi in relazione a tutti i crimini di competenza del Tribunale, che costituiscano o meno una violazione della legislazione nazionale del paese in cui sono stati commessi“.

La Carta di Norimberga è stato il primo documento a formalizzare giuridicamente i crimini contro l’umanità nel diritto internazionale positivo. Da allora, non è stata adottata alcuna convenzione internazionale specifica sui crimini contro l’umanità. Tutti gli Stati hanno l’obbligo di perseguire i responsabili o di consegnarli per il processo. Nessuna persona accusata di questi crimini può giustificarsi dicendo di aver semplicemente obbedito a ordini superiori.

Nascita del concetto di crimini contro l’umanità

Il concetto di “crimine contro l’umanità” ha avuto origine nel 1915, quando 3 potenze europee, la Francia, il Regno Unito e la Russia, concordarono la stesura di una dichiarazione che condannava quanto poi divenne universalmente noto come il genocidio armeno. Questa “Dichiarazione congiunta di Francia, Gran Bretagna e Russia“, resa pubblica il 24 maggio 1915, faceva esplicito riferimento ai “recenti crimini commessi dalla Turchia contro l’umanità e la civiltà“.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, si aprì una nuova fase nella discussione sui diritti umani, accompagnata dalla crescita di una coscienza internazionale riguardo all’esistenza di un diritto universale, applicabile a tutti i membri di qualsiasi gruppo sociale. Si sostenne l’idea di un diritto fondamentale che appartiene a tutti gli esseri umani, indipendentemente dalle loro differenze socio-culturali.

Alcuni crimini, poiché suscitano disapprovazione in ogni parte del mondo, furono considerati come appartenenti a una nuova categoria di violazioni, presumibilmente soggette a sanzioni, che ogni stato o gruppo sociale, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica, credo o cultura, avrebbe dovuto punire.

L’Accordo di Londra, che istituì il Tribunale di Norimberga nell’agosto del 1945, elencò tra i reati contestabili ai criminali nazisti il “crimine contro l’umanità“, distinguendolo dal crimine di guerra. Questo principio fu poi incorporato nello Statuto del Tribunale militare internazionale per l’Estremo Oriente, noto come la Carta di Tokyo, nel gennaio del 1946.

Un ulteriore passo verso la codificazione di questo reato fu la “Convenzione per la prevenzione e punizione del crimine di genocidio“, adottata dall’ONU nel 1948. Questo documento fornì una definizione normativa del genocidio. La stessa definizione fu poi adottata negli anni ’90 negli Statuti dei Tribunali per la ex-Jugoslavia e per il Ruanda.

Infine, nel 1998, con l’approvazione dello Statuto di Roma, che istituì la Corte penale internazionale, il crimine contro l’umanità fu inserito tra i principali reati perseguiti dalla Corte, insieme ai crimini di guerra e al crimine di aggressione.

Applicazione del concetto di crimini contro l’umanità

Nella pratica, i crimini contro l’umanità sono stati finora attribuiti principalmente in termini di responsabilità legale e morale a leader politici, dittatori o gruppi di potere che detenevano un’influenza politica predominante, anche solo in modo effettivo. Sebbene tali crimini siano stati commessi in diverse epoche storiche, è solo nel XX secolo che hanno iniziato a essere perseguiti legalmente.

Nel corso della storia, molte persone sono state accusate, sia dal punto di vista giuridico che politico, di questi atti considerati tra i più gravi e spaventosi commessi dall’uomo. Nel secolo scorso, queste accuse sono state rivolte contro i gerarchi nazisti, Stalin, Mao Zedong (anche se contro di loro non è mai stato avviato alcun processo, essendo principalmente oggetto di giudizio storico), l’ex presidente jugoslavo Slobodan Milošević, il defunto leader iracheno Saddam Hussein e altri capi di Stato, spesso a capo di regimi dittatoriali, teocratici, comunisti, imperialisti o stalinisti. Anche democrazie come gli Stati Uniti e il Regno Unito sono state accusate di tali crimini.

Poiché manca, come già detto, un’applicazione universale e retroattiva del diritto internazionale, le persone coinvolte spesso hanno contestato la competenza dei tribunali che le hanno giudicate.

I crimini contro l’umanità rientrano tra le giurisdizioni della Corte Penale Internazionale con sede a L’Aia, che opera in conformità allo Statuto di Roma. Questa corte non sostituisce la giurisdizione ordinaria, ma opera affiancandola. Tuttavia, alcuni osservatori hanno sollevato il rischio di un possibile pregiudizio nei confronti di una garanzia procedurale comune nella maggior parte dei sistemi giudiziari, secondo cui un imputato non può essere processato due volte per lo stesso crimine.

I crimini contro l’umanità comprendono una serie di atti perseguibili legalmente, come lo stupro di guerra, il genocidio, la pulizia etnica, il massacro di massa, il democidio, la deportazione, la sparizione forzata, la tortura e talvolta anche i crimini di guerra, lo schiavismo, la distruzione di importanti patrimoni artistici riconosciuti dallo stesso Stato come di massima importanza per l’umanità, così come di ambienti naturali di rilevanza globale.

Controversie sul concetto di crimini contro l’umanità

Le controversie riguardanti i crimini contro l’umanità sono state oggetto di dibattito su diversi fronti. Si è discusso se la gravità di certi atti, e quindi la loro punibilità, dovesse derivare principalmente dalla condanna morale generale che suscitano o dalla natura specifica degli stessi (ad esempio, il genocidio, considerato da alcuni – ma non da tutti – come parte di questa categoria, è stato interpretato da alcuni come un delitto di strage aggravato da premeditazione, continuazione e ripetizione, oltre che da motivi abietti, quindi una sorta di crimine particolarmente grave che va oltre le normali disposizioni del codice penale in termini di gravità e portata).

Inoltre, si è a lungo dibattuto sull’effettiva possibilità di considerare l’intera umanità come diretta vittima di questi reati. In pratica, si è discusso sulla traduzione del concetto (crimini contro l’umanità) in una vera e propria rappresentanza processuale di questa parte lesa, anticipando una questione altrettanto complessa relativa a chi avrebbe il diritto di agire in giudizio a nome dell’umanità. È importante notare che, dal punto di vista scientifico, non c’è un consenso internazionale univoco su nessuna di queste questioni, anche se esistono opinioni condivise su alcune impostazioni che, almeno nel mondo occidentale, sono più note.

Si deve considerare che tutte le discussioni e i dibattiti su questo argomento, in assenza di una effettiva applicazione di un diritto internazionale, sono quasi inevitabilmente influenzati dall’interpretazione politica e dalle valutazioni etiche su cui si basano. Coloro che si oppongono all’idea di un diritto internazionale umanitario condiviso sottolineano le differenze di valori morali tra i vari popoli, rendendo difficile stabilire una definizione specifica che possa ottenere un consenso universale e, ancora di più, un’applicazione che raccolga un consenso altrettanto universale ed armonioso.

La creazione di una corte giudiziaria indipendente, la Corte penale internazionale, è stata concepita proprio per superare il rischio di affidare a combinazioni di interessi politici, che per loro natura possono variare nel tempo e nello spazio, la decisione fondamentale che potrebbe essere interpretata in modo discrezionale. Rimane il dubbio che questa figura criminale possa essere applicata in modo opportunistico a fini politici senza un affidabile grado di universalità, e che la procedura giudiziaria possa essere strumentalmente utilizzata per imporre una forma processuale a situazioni che sono state già definite con altri mezzi. Questo dubbio persiste al di fuori del campo di applicazione di tale Corte, cioè in presenza di giurisdizioni nazionali che intendano prendere in carico il caso operando in modo preventivo, in base al principio di complementarità che ancora ne guida l’operato.

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