Superbonus assunzioni 120%: cos’è e come funziona

Il “Superbonus assunzioni 120%” è un’agevolazione destinata ai datori di lavoro che assumono personale con contratto a tempo indeterminato, consentendo una maxi-deduzione dal reddito imponibile fino al 130%

Superbonus assunzioni 120%: cos'è e come funziona

Superbonus assunzioni 120%: cos’è e come funziona. Il “Superbonus assunzioni 120%” è un’agevolazione destinata ai datori di lavoro che assumono personale con contratto a tempo indeterminato, consentendo una maxi-deduzione dal reddito imponibile fino al 130%. Questa misura, prevista nell’articolo 4 del decreto legislativo 216 del 30 dicembre 2023, offre un’importante opportunità per le imprese che vogliono aumentare il proprio personale in modo stabile.

I beneficiari del Superbonus sono i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni. La misura permette una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione, pari al 20%, nel caso di incremento del numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Questa maggiorazione può salire al 30% se l’assunzione riguarda soggetti in condizioni di svantaggio.

In pratica, le imprese possono dedurre i costi sostenuti per i lavoratori dal reddito di impresa, riducendo così la base imponibile e, di conseguenza, le tasse da versare. La misura è diventata pienamente operativa con l’emanazione del decreto attuativo del 25 giugno 2024, adottato di concerto tra il Ministro delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per accedere al Superbonus assunzioni 120%, le imprese devono quindi incrementare il numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato e rispettare le condizioni stabilite nel decreto attuativo.

Superbonus assunzioni 120%: beneficiari

Per beneficiare del Superbonus assunzioni 120%, deve esserci un incremento reale della forza lavoro, valutato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati ogni mese e il numero medio di lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

Nel caso di contratti a tempo parziale, il calcolo si effettua considerando il rapporto tra le ore pattuite e le ore di lavoro normale dei dipendenti a tempo pieno. La maxi deduzione si applica per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e riguarda le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024. Questa misura, al momento, è valida solo per il 2024.

Il Superbonus assunzioni si applica alle imprese che seguono i principi di determinazione del reddito stabiliti nell’articolo 54 del Tuir, che regola il reddito da lavoro autonomo e prevede diverse deduzioni, tra cui le spese per prestazioni di lavoro.

Possono beneficiare del Superbonus:
  • Società, comprese le loro stabili organizzazioni in Italia;
  • Enti pubblici e privati diversi dalle società, inclusi i Trust;
  • Imprese individuali;
  • Esercenti arti e professioni.

Per ottenere il Superbonus, le imprese devono aver esercitato la loro attività nei 365 giorni precedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (cioè nel 2023). Non possono accedere al beneficio le nuove imprese, né quelle in difficoltà economica, soggette a procedure di crisi come liquidazione ordinaria, liquidazione giudiziale e altri istituti liquidatori. Pertanto, solo le imprese sane possono avvalersi di questa agevolazione.

Superbonus assunzioni 120%: come viene valutato l’incremento occupazionale

Il “Superbonus assunzioni 120%” mira a favorire le imprese societarie, individuali e gli esercenti arti e professioni che incrementano l’occupazione con contratti a tempo indeterminato. È fondamentale che questo aumento sia effettivo e stabile, secondo le regole stabilite per la valutazione dell’incremento occupazionale.

Il decreto attuativo del 25 giugno, nell’articolo 4, stabilisce che le assunzioni devono avvenire con contratti a tempo indeterminato nel periodo di imposta successivo a quello concluso il 31 dicembre 2023, quindi dal 1° gennaio 2024. Durante questo periodo, il numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato deve superare la media di quelli impiegati nel periodo di imposta precedente.

Sostituire un dipendente a tempo indeterminato che ha cessato il lavoro per pensionamento non costituisce un incremento occupazionale. Il comma 3 dell’articolo 4 del decreto specifica diverse situazioni in cui le cessazioni dei rapporti di lavoro non influenzano negativamente l’incremento occupazionale, tra cui trasferimenti di aziende, contratti ceduti secondo normative specifiche, e assunzioni di lavoratori provenienti da contratti a tempo determinato convertiti in contratti a tempo indeterminato.

Queste regole stabiliscono chiaramente le condizioni sotto cui il “Superbonus assunzioni 120%” può essere ottenuto, assicurando che le nuove assunzioni contribuiscano effettivamente a incrementare l’occupazione stabile.

Superbonus assunzioni 120%: a quanto ammonta la deduzione

La “maxi deduzione del Superbonus assunzioni 120%” viene calcolata in base al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento totale del costo del personale riportato nel conto economico dell’impresa. Questo importo viene poi aggiustato con le opportune maggiorazioni previste.

È importante notare che per finanziare questa misura saranno utilizzati i Fondi Coesione dell’Unione europea.

Superbonus assunzioni fino al 130%

Il “Superbonus assunzioni fino al 130%” è una misura introdotta dal decreto legislativo 216 del 2023, il quale prevede un incremento della deduzione fiscale per le aziende che assumono personale. Questo incremento può arrivare fino al 130% per specifiche categorie di lavoratori considerati “svantaggiati“, come definito nell’allegato 1 del decreto.

Il decreto attuativo, elaborato congiuntamente dal Ministro delle Finanze e dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, ha confermato questa maggiorazione. Di conseguenza, la superdeduzione è stabilita come segue:

  • 120% per tutte le assunzioni a tempo indeterminato;
  • 130% per le assunzioni di lavoratori svantaggiati elencati nell’allegato 1 del DL n. 216/2023.

Tra i soggetti considerati “svantaggiati” rientrano:

  • Ex percettori di reddito di cittadinanza che non soddisfano i requisiti per l’Assegno di Inclusione;
  • Donne con almeno due figli di età inferiore ai diciotto anni;
  • Donne senza un impiego regolare da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai fondi strutturali UE e in aree svantaggiate;
  • Donne vittime di violenza;
  • Giovani tra i 18 e i 24 anni che non sono né occupati né iscritti a corsi di formazione (NEET);
  • Disoccupati ultracinquantenni;
  • Lavoratori residenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES).

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