Sono validi i contratti difficili da leggere?

Gli accordi contenenti clausole incomprensibili sono validi? Quando si può far valere la nullità e quando l’annullabilità?

Sono validi i contratti difficili da leggere?

Sono validi i contratti difficili da leggere? Un contratto è un accordo vincolante tra le parti che lo hanno firmato. L’articolo 1372 del codice civile afferma che il contratto ha forza di legge tra le parti, obbligandole a rispettarne i termini. Tuttavia, esistono molte circostanze in cui è possibile sciogliere il vincolo contrattuale, come l’annullamento, la risoluzione, la rescissione o il recesso.

Una questione particolare riguarda la validità dei contratti difficili da leggere, ovvero quelli con condizioni non pienamente comprensibili a causa di una scrittura confusa o di caratteri troppo piccoli. Questa problematica solleva interrogativi sulla possibilità di considerare nulli o annullabili tali contratti.

Cosa sono i contratti difficili da leggere?

I contratti difficili da leggere sono accordi il cui contenuto risulta incomprensibile. Questo può avvenire quando il testo è estremamente articolato, complesso o utilizza termini ambigui o senza un significato chiaro. Anche la dimensione ridotta dei caratteri può rendere il contratto praticamente illeggibile.

Se un contratto è difficile da leggere, può essere considerato invalido secondo la legge. Tuttavia, ci sono condizioni specifiche che devono essere soddisfatte per contestarne la validità o ottenere la sua annullabilità. Per comprendere se un contratto di questo tipo è valido, è necessario esaminare attentamente le normative legali in materia.

Quando si può annullare un contratto?

Un contratto può essere annullato quando una delle parti non ha aderito ad esso in modo pienamente consapevole o libero. Questo avviene principalmente in due situazioni:

Quando una delle parti non è in grado di intendere o volere, sia per motivi legali, come dichiarato dal giudice nei casi di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno, sia per circostanze temporanee, come l’assunzione di alcol o droghe.

Quando la volontà di una delle parti è viziata da errore, violenza o dolo:

  • L’errore deve essere decisivo nella formazione del contratto e riguardare un aspetto fondamentale dello stesso. Ad esempio, se qualcuno crede di acquistare un dipinto di Van Gogh ma in realtà è opera di un altro autore di minor valore.
  • La violenza deve comportare una minaccia grave e ingiusta, in grado di influenzare la volontà del contraente. Ad esempio, se il contratto è stato firmato sotto minaccia di morte.
  • Il dolo deve essere determinante per l’accettazione del contratto. Ad esempio, se un venditore vende un’auto usata facendola passare per nuova alterando il contachilometri.
Quando un contratto è nullo?

Un contratto è considerato nullo in modo assoluto quando si verificano le seguenti condizioni:

  • È contrario a norme inderogabili della legge. Ad esempio, un contratto di prostituzione sarebbe considerato nullo.
  • Manca di uno degli elementi essenziali. Questo può succedere, ad esempio, in una compravendita priva di prezzo o che ha come oggetto un bene appartenente al demanio.
  • È stato stipulato per scopi illeciti, che sono stati chiaramente indicati nell’accordo. Un esempio potrebbe essere la vendita di un coltello con l’intento specifico, dichiarato nell’accordo, di usarlo per commettere un omicidio.

In tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge.

Differenza tra nullità e Annullabilità del contratto

La differenza tra nullità e annullabilità di un contratto risiede nel modo in cui possono essere impugnati e nei soggetti che possono farlo.

La nullità di un contratto può essere contestata da chiunque abbia interesse in qualsiasi momento, senza limiti di tempo. In alcuni casi, il giudice può dichiarare la nullità anche d’ufficio, senza che le parti coinvolte ne facciano esplicita richiesta.

L’annullabilità, al contrario, può essere richiesta solo dalla parte che ne è interessata, come ad esempio chi era incapace di intendere o di volere al momento della stipula del contratto, oppure chi ha subito uno dei vizi del consenso. Questa richiesta deve avvenire entro un termine di cinque anni dalla data in cui la parte interessata ha recuperato la piena capacità, cessata la violenza, o scoperto l’errore o il dolo.

Inoltre, l’annullabilità può essere sanata se la parte che aveva il diritto di richiederla decide di confermare il contratto.

Contratti difficili da leggere: sono nulli o annullabili?

Secondo la giurisprudenza, un contratto è considerato nullo se contiene indicazioni così oscure da rendere difficile comprendere con precisione il suo oggetto. In pratica, se un contratto è difficile da leggere perché incomprensibile, è considerato nullo per mancanza di uno degli elementi essenziali, ovvero l’oggetto del contratto.

Più di recente, la giurisprudenza europea ha chiarito che le clausole relative all’oggetto principale di un contratto possono essere considerate chiare e comprensibili non solo se sono grammaticalmente corrette, ma soprattutto se spiegano in modo preciso e trasparente il funzionamento effettivo del meccanismo di assicurazione, ad esempio nel caso delle polizze assicurative.

Specialmente nei contratti stipulati dai consumatori, l’oscurità di una clausola può nascondere condizioni particolarmente sfavorevoli e illegali. In questo caso, la clausola illeggibile viene considerata nulla e viene esclusa dal contratto, che rimane valido per il resto.

Infine, è possibile che un contratto illeggibile o poco chiaro possa essere annullabile (e non nullo) se crea confusione e determina un errore essenziale per una delle parti.

Contratti non leggibili: si può chiedere il risarcimento?

Se un contratto risulta incomprensibile e non è possibile far valere la sua nullità, è comunque possibile richiedere il risarcimento dei danni a chi lo ha redatto. Secondo la giurisprudenza, la violazione del dovere di correttezza e buona fede comporta l’obbligo di risarcire il danno causato all’altra parte. Redigere un contratto in modo poco chiaro solo per confondere l’altra parte può quindi comportare responsabilità, indipendentemente dalla nullità o annullabilità dell’accordo.

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