Cos’è l’amministrazione di sostegno?

L’amministratore di sostegno protegge e assiste coloro che si trovano nell’incapacità, anche solo parziale o temporanea, di gestire i propri affari personali

Cos'è l'amministrazione di sostegno?
Cos’è l’amministrazione di sostegno? L’amministratore di sostegno è un ruolo istituito per proteggere e assistere coloro che, a causa di malattia o disabilità fisica o mentale, si trovano nell’incapacità, anche solo parziale o temporanea, di gestire i propri affari personali.

Legge di riferimento sull’amministrazione di sostegno

La legge di riferimento per la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6. Questa legge ha portato una vera rivoluzione giuridica e culturale nella tutela delle persone vulnerabili, introducendo un nuovo strumento, più flessibile e adattabile alle diverse situazioni, accanto agli istituti tradizionali più rigidi come l’interdizione e l’inabilitazione.

Secondo l’articolo 1 di questa legge, l’obiettivo è quello di tutelare le persone che sono parzialmente o completamente prive di autonomia nelle attività quotidiane, con la minima restrizione possibile della loro capacità di agire. Ciò viene realizzato attraverso interventi di sostegno temporaneo o permanente.

L’amministrazione di sostegno è uno strumento flessibile che fornisce un supporto ai soggetti deboli, sia sotto forma di rappresentanza che di assistenza, al fine di sostenere la loro capacità residua, mettendo al centro la persona e il principio di autodeterminazione.

Le norme relative a questo nuovo istituto sono contenute negli articoli 404 e seguenti del codice civile.

A chi spetta la tutela?

La tutela è una misura di protezione prevista dall’articolo 404 del codice civile che può essere applicata a favore di persone che, a causa di una malattia o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di prendersi cura dei propri interessi.

La norma individua due requisiti fondamentali per l’applicazione della tutela: uno di natura soggettiva, rappresentato dalla menomazione fisica o psichica, e uno di natura oggettiva, che consiste nell’incapacità di provvedere ai propri interessi. Questi due requisiti devono coesistere e devono essere collegati da un rapporto di causalità.

Alcuni sostenitori di un’interpretazione estensiva della tutela, richiamandosi all’articolo 1 della legge numero 6 del 2004, ritengono che la misura debba essere applicata anche in casi in cui il soggetto è privo di autonomia nell’espletamento delle normali attività quotidiane, indipendentemente dalla presenza di una specifica infermità o patologia.

Nella pratica, la tutela è stata applicata a una vasta gamma di beneficiari, tra cui si includono, a titolo esemplificativo:

  • Persone affette da infermità mentali e menomazioni psichiche: ciò può comprendere patologie psichiatriche, ritardo mentale, sindrome di Down, autismo, malattia di Alzheimer, demenze, abuso di sostanze stupefacenti e dipendenza dall’alcol. In alcuni casi, la tutela può essere disposta anche per situazioni come prodigalità, shopping compulsivo e ludopatia, anche in assenza di una specifica patologia (Corte di Cassazione Civile, 7 marzo 2018, n. 5492).
  • Persone affette da infermità fisiche: ad esempio, coloro che hanno subito un ictus, che soffrono di malattie degenerative o in fase terminale, che presentano handicap fisici o motori, che si trovano in stato di coma o stato vegetativo, o che sono affetti da patologie tumorali.

Resta tuttavia complesso stabilire con precisione i confini tra l’applicazione della tutela e quella dell’interdizione. In generale, si può affermare che, seppur con alcune differenze a livello geografico, l’istituto dell’interdizione sta gradualmente perdendo importanza a favore della nuova misura della tutela.

Chi può avviare la procedura?

La procedura di avvio dell’amministrazione di sostegno può essere promossa da diverse figure legittimate, secondo quanto stabilito dagli articoli 406 e 417 del codice civile.

I soggetti che possono avviare la procedura sono i seguenti:
  • Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero, nell’ambito delle sue funzioni di tutela degli interessi della persona, ha la legittimazione attiva per proporre il ricorso di amministrazione di sostegno.
  • Beneficiario della misura: Il beneficiario stesso della misura di amministrazione di sostegno può avviare la procedura, anche se è un minore, un interdetto o una persona inabilitata. Questo consente alla persona interessata di richiedere la protezione e l’assistenza di un amministratore di sostegno per provvedere ai propri interessi.
  • Coniuge: Il coniuge del soggetto che necessita di sostegno può avviare la procedura di amministrazione di sostegno per garantire la tutela e l’assistenza del coniuge.
  • Persona stabilmente convivente: La persona che convive stabilmente con il soggetto che necessita di sostegno può promuovere la procedura di amministrazione di sostegno per garantire la tutela e l’assistenza della persona con cui convive.
  • Parenti entro il quarto grado: I parenti entro il quarto grado di parentela, ad esempio i genitori, i figli, i fratelli, gli zii e i cugini, possono avviare la procedura di amministrazione di sostegno per fornire assistenza e protezione al soggetto interessato.
  • Affini entro il secondo grado: Gli affini entro il secondo grado di parentela, come suoceri e cognati, hanno la legittimazione per avviare la procedura di amministrazione di sostegno al fine di fornire sostegno e assistenza al soggetto interessato.
  • Tutore dell’interdetto: Il tutore di una persona interdetta, che è già stato nominato per la tutela di tale persona, può promuovere la procedura di amministrazione di sostegno per garantire un adeguato sostegno e assistenza.
  • Curatore dell’inabilitato: Il curatore di una persona inabilitata, che è già stato nominato per la cura di tale persona, può avviare la procedura di amministrazione di sostegno per fornire un adeguato sostegno e assistenza.
  • Uniti civilmente: Chi è unito civilmente al proprio compagno ha la legittimazione per avviare la procedura di amministrazione di sostegno al fine di garantire la tutela e l’assistenza del proprio compagno.

Inoltre, gli operatori dei servizi sanitari e sociali che sono direttamente coinvolti nella cura e assistenza della persona e che sono a conoscenza di fatti che rendono opportuna l’apertura della procedura di amministrazione di sostegno, hanno l’obbligo giuridico di proporre il ricorso o di segnalare le circostanze al Pubblico Ministero.

Come viene nominato l’amministratore di sostegno?

La procedura per la nomina dell’amministratore di sostegno si avvia tramite un ricorso che deve essere depositato presso il Tribunale, più precisamente presso l’ufficio del Giudice Tutelare del luogo in cui risiede o ha domicilio la persona che potrebbe essere destinataria della misura di sostegno.

Il ricorso deve contenere alcune informazioni essenziali, tra cui:
  • L’indicazione del Giudice Tutelare territorialmente competente.
  • Le generalità del ricorrente (colui che richiede l’amministrazione di sostegno) e del beneficiario (la persona che potrebbe ricevere la misura).
  • L’indicazione della residenza, del domicilio e della dimora abituale del beneficiario.
  • Il nominativo e il domicilio dei congiunti e dei conviventi del beneficiario, come individuati nell’articolo 407 del Codice Civile.
  • Le ragioni per cui si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno, con specificazione degli atti di natura personale o patrimoniale che devono essere compiuti con urgenza.

È consigliabile, anche se non obbligatorio, fornire una descrizione delle condizioni di vita della persona e svolgere una prima ricognizione della situazione reddituale e patrimoniale, al fine di delineare un progetto di sostegno da presentare al Giudice Tutelare.

Se non esistono situazioni di urgenza, il Giudice Tutelare, dopo aver letto il ricorso, fissa con decreto la data dell’udienza in cui si procederà all’audizione del beneficiario e alla convocazione del ricorrente e degli altri soggetti (come congiunti o conviventi) indicati nell’articolo 406 del Codice Civile.

Il ricorso e il decreto del Giudice Tutelare devono essere notificati al beneficiario, a cura del ricorrente, e comunicati agli altri soggetti indicati nel ricorso.

La fase istruttoria può essere conclusa con l’audizione del beneficiario, del ricorrente e dei congiunti (se presenti), oltre alla valutazione della documentazione allegata al ricorso. Tuttavia, il Giudice Tutelare ha ampi poteri istruttori e può disporre ulteriori accertamenti, anche tramite consulenze tecniche, per valutare la capacità e l’autonomia del beneficiario.

Dopo l’istruttoria, il Giudice Tutelare emetterà un decreto motivato che sarà immediatamente esecutivo.

Se ci sono particolari ragioni di urgenza, il Giudice Tutelare può adottare provvedimenti necessari per la cura della persona e la gestione del patrimonio anche prima dell’audizione del beneficiario, nominando un amministratore di sostegno provvisorio. In seguito, si procederà all’audizione e all’approfondimento istruttorio per confermare o revocare la misura di protezione con un decreto definitivo.

L’amministratore di sostegno: scelta e sostituzione

L’amministratore di sostegno è una figura giuridica incaricata di proteggere e amministrare gli interessi di una persona che si trova in uno stato di incapacità, sia totale che parziale, nell’assumere decisioni riguardanti la propria persona o il proprio patrimonio. La scelta dell’amministratore di sostegno è un processo delicato e importante, poiché riguarda la cura e gli interessi del beneficiario.

Scelta dell’amministratore di sostegno:

La nomina dell’amministratore di sostegno è compito del Giudice Tutelare, il quale valuta attentamente chi possa essere la persona più idonea a svolgere tale ruolo. L’obiettivo principale del Giudice è sempre quello di tutelare il benessere del beneficiario. L’art. 408 c.c. stabilisce un ordine preferenziale che il Giudice deve seguire nella scelta:

a. Preferenza per la designazione anticipata: In primo luogo, viene valorizzata l’eventuale designazione di un amministratore di sostegno già effettuata dal beneficiario stesso in previsione della futura incapacità. Questa designazione può essere fatta mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Inoltre, se il beneficiario conserva una sufficiente capacità di discernimento, il Giudice tiene in considerazione anche eventuali preferenze espresse dallo stesso nel corso del procedimento.

b. Ordine preferenziale: In assenza di designazione o in presenza di gravi motivi, il Giudice può nominare un amministratore diverso.

In tal caso, dovrà preferire, se possibile, uno dei seguenti soggetti:

  • Il coniuge non separato legalmente.
  • La persona stabilmente convivente.
  • Il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella.
  • Un parente entro il quarto grado.
  • Un soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Inoltre, in caso di opportunità o gravi motivi, il Giudice può nominare un soggetto terzo di sua fiducia. Potrebbe attingere a elenchi di professionisti in materie giuridiche ed economiche disponibili per svolgere l’incarico.

Sostituzione dell’amministratore di sostegno:

In determinate circostanze, può essere necessario procedere alla sostituzione dell’amministratore di sostegno. Secondo l’art. 413 c.c., il Giudice può disporre la sostituzione dell’amministratore su istanza motivata del beneficiario stesso, del Pubblico Ministero, dell’amministratore di sostegno in carica o di uno dei soggetti indicati nell’art. 406 c.c.

Le ragioni per la sostituzione possono essere diverse, e la norma non indica specifici presupposti. Di conseguenza, la decisione spetta al Giudice Tutelare e può essere presa in base alle esigenze specifiche del caso. Ad esempio, la sostituzione potrebbe avvenire in caso di persistente dissenso tra l’amministratore e il beneficiario, quando scade il termine decennale previsto dall’art. 410 ultimo comma c.c., o nel caso in cui l’amministratore si trasferisca in un luogo lontano dalla residenza abituale del beneficiario.

Compiti e poteri dell’amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno, nominato in base all’articolo 405 del codice civile, ha compiti e poteri specifici che devono essere stabiliti nel decreto di nomina.

  • Generalità: Nel decreto di nomina devono essere indicati i dettagli personali della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno.
  • Durata dell’incarico: L’incarico dell’amministratore di sostegno può essere a tempo determinato o indeterminato, a seconda delle necessità.
  • Oggetto dell’incarico: Questo definisce i compiti specifici dell’amministratore di sostegno, inclusi gli atti che può compiere a nome del beneficiario.
  • Atti con assistenza: Si stabiliscono anche gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.
  • Spese: Si specificano i limiti di spesa che l’amministratore può sostenere con i fondi del beneficiario, compresi eventuali limiti periodici.
  • Relazioni al giudice: Si indica la frequenza con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice sull’attività svolta e sulle condizioni di vita del beneficiario.

L’incarico dell’amministratore può riguardare due ambiti principali: la cura della persona, che comprende la salute e gli aspetti sociali, e la gestione del patrimonio del beneficiario. A seconda delle condizioni del beneficiario, l’amministratore può avere poteri di rappresentanza esclusiva o di semplice assistenza nelle decisioni. Questo dipende dalla salute e dall’autonomia residua del beneficiario, ed è stabilito dal Giudice Tutelare.

Compenso dell’amministratore di sostegno

Il compenso per l’amministratore di sostegno fa riferimento all’articolo 379 del Codice Civile, che si occupa della tutela legale ma è applicabile anche all’amministrazione di sostegno secondo quanto stabilito nell’articolo 411 del Codice Civile.

Innanzitutto, la norma stabilisce che l’incarico dell’amministratore di sostegno tendenzialmente dovrebbe essere gratuito. Tuttavia, vi è una clausola che concede al Giudice Tutelare il potere di liquidare un compenso equo per l’amministratore, tenendo conto del patrimonio del beneficiario e della complessità dell’amministrazione.

L’amministratore di sostegno ha la possibilità di richiedere il riconoscimento di questo compenso presentando un’apposita istanza al Giudice Tutelare al momento del deposito del rendiconto annuale.

Va notato che non esistono criteri specifici per determinare l’ammontare di questo compenso. La decisione spetta completamente alla discrezione del Giudice Tutelare, il quale valuterà il caso considerando i fattori menzionati nell’articolo.

Tuttavia, è importante sottolineare che se il decreto che stabilisce l’ammontare del compenso sembra eccessivamente alto o sproporzionato rispetto ai parametri indicati nell’articolo 379 del Codice Civile, è possibile presentare un ricorso davanti al Tribunale in composizione collegiale per chiedere una revisione dell’importo.

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