Congedo parentale: cos’è e come funziona

Congedo parentale: cos’è, come funziona, a chi spetta, importo, requisiti, come fare domanda, Covid, novità

Congedo parentale: cos'è e come funziona
Congedo parentale. Chi sta per diventare genitore o ha un bambino di pochi anni può utilizzare il cosiddetto “congedo parentale“, un permesso speciale concesso ai genitori per stare accanto ai propri figli, se si verificano determinate condizioni.

Congedo parentale: cos’è

Cos’è il Congedo parentale: è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori lavoratori dipendenti per prendersi cura del figlio nei suoi primi anni di vita. E’ un permesso aggiuntivo, di durata variabile, concesso a fronte di bisogni affettivi e relazionali del bambino.

Questo permesso può essere utilizzato in una sola volta oppure frazionato nel tempo ed è a disposizione di entrambi i genitori fino al compimento del 12esimo anno di vita del bambino. Il congedo parentale è a disposizione dei lavoratori sia del settore privato che di quello pubblico.

Congedo parentale: come funziona

Come funziona il Congedo parentale: ha una durata massima di 11 mesi e può essere utilizzato dalle mamme e dai papà, anche contemporaneamente, secondo modalità differenti. Non può, però, superare i 6 mesi continuativi e può essere utilizzato sia senza interruzione che frazionato, grazie alla legge n. 228 del 24 dicembre 2012.

La retribuzione:
  • Fino ai 6 anni del bambino, la retribuzione è pari al 30% di quella normalmente corrisposta dal datore di lavoro;
  • Dai 6 agli 8 anni è sempre pari al 30% purché il reddito singolo del genitore che richiede il congedo è inferiore a due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo di pensione;
  • Non è prevista alcuna retribuzione se il congedo è chiesto dall’ottavo al 12esimo anno del bambino.
Congedo parentale: requisiti
Requisiti per il Congedo parentale:
  • I genitori lavoratori dipendenti devono avere un rapporto di lavoro in corso.
  • I genitori lavoratori agricoli con un contratto a tempo determinato possono fare richiesta di congedo parentale nel primo anno di vita del bambino, se hanno prestato 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente l’evento, che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell’anno successivo. Per gli anni successivi al primo e fino al sesto (per i periodi di congedo indennizzabili) e sino al 12° (per i periodi di congedo fruibili), possono fare richiesta di congedo parentale se sussiste lo status di lavoratore, che prevede l’iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente l’evento oppure, nello stesso anno, se le giornate di lavoro sono svolte tutte prima dell’inizio del congedo.
Congedo parentale: a chi spetta

A chi spetta il Congedo parentale: spetta ai genitori lavoratori dipendenti entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i 2 genitori non superiore a 10 mesi. I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito anche contemporaneamente dai genitori.

Se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo viene meno dalla data di interruzione del lavoro.

Il diritto all’indennità si prescrive entro 1 anno e decorre dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile. Per evitare la perdita del diritto, è necessario che il genitore presenti all’INPS istanze scritte di data certa, dirette a ottenere il pagamento della indennità.

L’indennità di congedo spetta:
  • Alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo 6 mesi;
  • Al padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo 6 mesi (possono diventare 7 in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi);
  • Al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
  • Al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 10 mesi;
  • Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali.
L’indennità di congedo non spetta:
  • Ai genitori disoccupati o sospesi;
  • Ai genitori lavoratori domestici;
  • Ai genitori lavoratori a domicilio.
Leggi e decreti:
  • La legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevede la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
  • Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs act, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale, possano fruire del congedo parentale su base oraria per metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello di inizio del congedo parentale.
  • Il decreto legislativo 25 giugno 2015, n. 81, prevede la possibilità per il lavoratore di chiedere per una sola volta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, al posto del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante. La riduzione dell’orario non deve però superare il 50%.
Congedo parentale: quanto spetta

Per i genitori lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro (tranne per operai agricoli a tempo determinato, lavoratori stagionali a termine e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, per i quali è previsto il pagamento diretto dall’INPS, per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e i lavoratori autonomi).

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:
  • Un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i primi 6 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi;
  • Un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi;
  • Nessuna indennità dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).
Congedo parentale: come fare domanda

Come fare domanda per il Congedo parentale: la domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

I genitori lavoratori dipendenti possono presentare la domanda di congedo parentale online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

Come fare:
  • Informazioni: descrizione delle prestazioni previste per le differenti categorie di lavoratori in caso di parto, adozione o affidamento;
  • Manuali: consultazione e download dei manuali d’uso della funzionalità di “acquisizione domanda”;
  • Acquisizione domanda: consente la compilazione e l’invio della domanda di congedo parentale per le diverse categorie di lavoratori;
  • Annullamento domande: permette di annullare la domanda inserita;
  • Consultazione domande: consente di verificare le domande inserite e inviate all’INPS.
In alternativa:
  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Congedo parentale Covid

Il “Congedo parentale Covid” è tra le novità introdotte dal DL n. 30 del 12 marzo. Il decreto prevede il diritto allo smart working fino al 30 giugno 2021. Per chi, invece, non può svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile, si applica il “congedo straordinario” per 1 dei 2 genitori, che può rimanere a casa con il figlio nei periodi di sospensione della didattica in presenza, con mantenimento del posto e divieto di licenziamento.

Ad averne diritto sono i genitori lavoratori dipendenti con figli fino a 16 anni, in caso di quarantena delle classi o di sospensione dell’attività scolastica in presenza e attivazione della cosiddetta didattica a distanza (DAD). Ai genitori di figli minori di 14 anni (o che presentano una disabilità grave) è concessa un’indennità pari al 50% della retribuzione, mentre per i lavoratori i cui figli anno tra i 14 e i 16 non è previsto alcuno aiuto economico. Il beneficio ha effetto retroattivo: una volta accolta la domanda viene riconosciuto per i tutti i periodi di interruzione della scuola dal gennaio 2021.

Il lavoratore dipendente con un figlio convivente minore di 16 anni, alternativamente all’altro genitore, può svolgere fino al 30 giugno 2021 la prestazione di lavoro in smart working nei lassi di tempo seguenti:

  • Per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
  • Per tutta la durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio;
  • Per la durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

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