Chi è esente dal pagamento dell’Imu?

Le categorie di contribuenti che possono beneficiare dell’esonero totale (o della riduzione) del pagamento dell’Imu

Chi è esente dal pagamento dell’Imu?
Chi è esente dal pagamento dell’Imu? Il 16 giugno scatta la scadenza fiscale per il pagamento dell’acconto IMU. La prima rata della nuova IMU (che ha incamerato le aliquote TASI dopo l’abolizione della tariffa unica su servizi indivisibili) è dovuta dai titolari di diritti di proprietà (o di altro diritto reale di godimento), dai concessionari di aree demaniali e dai locatari di immobili in leasing (quindi, anche fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli).

Tutte le categorie di soggetti che nel 2020 e nel 2021 hanno goduto di esenzioni per compensare restrizioni Covid, quest’anno torneranno a pagare l’IMU regolarmente. Ci sono, però, categorie che possono usufruire anche quest’anno delle agevolazioni e delle esenzioni IMU.

Esenzioni Imu:
  • Esenzione IMU per prima casa non di lusso (categoria catastale A1, A8 e A9) e relative pertinenze di categoria catastale C2, C6 e C7;
  • Esenzione IMU per tutti gli immobili assimilati all’abitazione principale (cooperative a proprietà indivisa prima casa di soci assegnatari o universitari assegnatari anche senza residenza);
  • Esenzione IMU per alloggi sociali;
  • Esenzione IMU per casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli;
  • Esenzione IMU per il solo immobile non locato, posseduto da appartenenti a Forze armate, polizia, vigili del fuoco o carriera prefettizia).
Nuova regola IMU per la prima casa:

Con il cambiamento della definizione di abitazione principale contenuta nel comma 741, lettera b della legge 160/2019 (Manovra 2020), ricordiamo che, ai fini dell’esenzione IMU, si fa riferimento all’immobile nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Non c’è più alcun rifermento ad immobili diversi nello stesso Comune.

Nuove esenzioni Imu:
  • Esenzione IMU per i fabbricati merce destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;
  • Esenzione IMU per immobili della categoria catastale D/3 (cinema, teatri, sale per concerti e spettacoli) se i proprietari sono anche gestori delle attività esercitate;
  • Proroga esenzione IMU 2022 per i fabbricati inagibili dopo il sisma in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.
Altre esenzioni Imu:
  • Esenzione IMU per i terreni agricoli e loro assimilati: da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; nei Comuni dell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993; nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; se destinati ad uso agrosilvo-pastorale e sono di proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
  • Esenzione IMU per alcuni casi di utilizzo dei fabbricati per attività esclusivamente non commerciale: immobili pubblici ad uso istituzionale; fabbricati per esercizio esclusivo del culto; fabbricati nelle categorie catastali da E/1 a E/9; fabbricati destinati ad usi culturali (art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601); immobili di soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del Dlgs 504/1992 e destinati ad attività non profit previste nella medesima lettera i).
  • Agevolazioni e esenzione IMU per immobili in comodato gratuito ad un ente ed esercizi commerciali e artigianali in zona a traffico limitato a causa della realizzazione di opere pubbliche per otre 6 mesi.
Come si paga l’IMU

L’IMU si paga utilizzando il modello F24, bollettino postale, PagoPA. utilizzando il codice del Comune (reperibile sui portale delle amministrazioni locali assieme alle delibere).

Compilazione modello F24:

Nel campo “Sezione” va inserito il destinatario del versamento con gli appositi codici. “EL” è il codice di riferimento per l’IMU casa. Nella colonna “cod. tributo” vanno inseriti:

  • 3912: abitazione principale e relative pertinenze;
  • 3913: fabbricati rurali a uso strumentale;
  • 3914: terreni (quando il destinatario è il Comune);
  • 3916: aree fabbricabili (quando il destinatario è il Comune);
  • 3918: altri fabbricati (quando il destinatario è il Comune);
  • 3925: immobili ad uso produttivo nel gruppo catastale D – STATO;
  • 3930: immobili ad uso produttivo nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.

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