La Camera dei Deputati ha approvato nuove norme per contrastare l’occupazione abusiva delle case. In particolare, viene introdotto un nuovo articolo nel Codice Penale, il 634-bis, che stabilisce pene da 2 a 7 anni di reclusione per chi si rende colpevole di occupazione abusiva di un immobile altrui
La Camera dei Deputati ha approvato nuove norme all’interno del DDL Sicurezza per contrastare l’occupazione abusiva delle case, introducendo pene più severe per chi si appropria illegalmente di un immobile destinato ad essere il domicilio di qualcun altro. Questa nuova legislazione mira a punire chi commette questo reato con sanzioni significative. In particolare, viene introdotto un nuovo articolo nel Codice Penale, il 634-bis, che stabilisce pene da 2 a 7 anni di reclusione per chi si rende colpevole di occupazione abusiva di un immobile altrui.
La crescita delle occupazioni abusive in Italia
La necessità di introdurre una nuova fattispecie di reato è nata dalla constatazione di un aumento significativo del fenomeno dell’occupazione abusiva. Secondo i dati raccolti da Federcasa nel 2023, si stima che in Italia ci siano oltre 50.000 immobili occupati illegalmente. Di questi, circa 30.000 sono abitazioni di proprietà pubblica, mentre 20.000 appartengono a privati. Questo fenomeno preoccupa le istituzioni, poiché aggrava la già critica situazione abitativa nel paese.
L’occupazione abusiva ha ripercussioni su diversi fronti:
– Gli immobili di proprietà pubblica, occupati illegalmente, non possono essere destinati ad altri scopi, come ad esempio la consegna ai legittimi assegnatari delle case popolari.
– Gli immobili privati, una volta occupati, non possono essere utilizzati, venduti, ceduti o affittati dai legittimi proprietari.
Con il nuovo DDL Sicurezza, il Governo ha deciso di affrontare questo problema non solo introducendo il nuovo reato di occupazione abusiva, ma anche accelerando le procedure di sgombero degli immobili occupati illegalmente.
Cosa si rischia per l’occupazione abusiva di un immobile?
L’occupazione abusiva degli immobili è un problema che esiste da tempo. Infatti, l’articolo 633 del Codice Penale ha sempre previsto sanzioni per chi invade terreni o edifici altrui. Chi si rende colpevole di questo reato rischia fino a 3 anni di detenzione e una multa che va da 103 a 1.032 euro. Tuttavia, con il nuovo DDL Sicurezza, si è deciso di rendere le pene più severe e introdurre una specifica fattispecie di reato attraverso l’articolo 634-bis.
Cosa prevede il nuovo articolo sull’occupazione abusiva
Le nuove norme del DDL Sicurezza, recentemente approvate alla Camera, inaspriscono le sanzioni per chi occupa illegalmente immobili, sia di proprietà privata che dello Stato. In particolare, l’articolo 634-bis del Codice Penale, introdotto dall’articolo 10 del DDL Sicurezza, stabilisce pene più severe per diverse forme di occupazione abusiva.
L’articolo punisce specificamente:
– Chi, con violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o le sue pertinenze, impedendo il rientro del proprietario o di chi lo detiene legittimamente.
– Chi si appropria di un immobile altrui o delle sue pertinenze utilizzando artifizi o raggiri.
– Chi cede ad altri un immobile che è stato occupato illegalmente.
Per questi reati, la pena detentiva prevista va dai 2 ai 7 anni di carcere, a seconda della gravità dell’occupazione. Inoltre, il nuovo articolo introduce ulteriori specificazioni:
– **Procedibilità d’ufficio**: L’azione penale scatta automaticamente quando l’occupazione colpisce persone incapaci, per età o infermità.
– **Aggravanti**: Sono previste aggravanti se l’occupazione avviene con la partecipazione di più persone o con l’uso di armi.
– **Riduzione di pena**: Chi abbandona spontaneamente l’immobile entro 30 giorni dall’occupazione o dall’intimazione di rilascio, può beneficiare di una riduzione della pena.
Cosa prevede il nuovo articolo sullo sgombero
Uno dei problemi più complessi legati all’occupazione abusiva è rappresentato dallo sgombero degli immobili occupati. In molti casi, infatti, le operazioni di sgombero sono state ritardate, lasciando i proprietari in attesa di riappropriarsi del proprio bene. Con il nuovo DDL Sicurezza, si cerca di accelerare questo processo attraverso l’introduzione di un ulteriore articolo nel Codice Penale: il 321-bis.
Questo nuovo articolo prevede che le Forze dell’Ordine possano intervenire rapidamente per sgomberare gli immobili occupati illegalmente. Nello specifico, è stabilito che lo sgombero possa avvenire già entro 10 giorni dall’ordine emesso dal giudice, garantendo così tempi di intervento molto più rapidi rispetto al passato.
Quando entreranno in vigore le nuove norme
Le nuove norme sull’occupazione abusiva delle case, compreso il nuovo reato introdotto dall’articolo 634-bis, non sono ancora in vigore. Infatti, sebbene il DDL Sicurezza sia stato approvato dalla Camera dei Deputati, il suo iter legislativo non è ancora concluso. Il disegno di legge dovrà ora essere discusso anche al Senato. Solo dopo l’approvazione in entrambe le Camere, il testo sarà sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica. Una volta firmato, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, diventando così legge a tutti gli effetti.
Come denunciare l’occupazione abusiva del proprio immobile
Denunciare l’occupazione abusiva di un immobile richiede di seguire una procedura precisa. In attesa che il DDL Sicurezza diventi legge e che siano introdotte le nuove misure di procedibilità d’ufficio per lo sgombero, è necessario agire per via legale secondo le normative attuali.
Il primo passo consiste nel raccogliere prove dell’occupazione illegale. Tra le prove ammissibili ci sono:
– Fotografie e riprese video che documentano la violazione.
– Testimonianze di vicini o altri residenti nell’edificio.
Una volta ottenute le prove, la denuncia può essere presentata alle Forze dell’Ordine, che possono essere Polizia, Carabinieri o la Procura. Oltre alle prove raccolte, è importante fornire dettagli precisi riguardo al momento in cui si è scoperta l’occupazione abusiva (solitamente coincide con la data in cui ci si accorge del fatto o con la testimonianza dei vicini) e descrivere l’identità o le fattezze degli occupanti, se conosciute.
Parallelamente, mentre le autorità conducono le indagini, è possibile avviare un’azione civile per richiedere lo sgombero dell’immobile. Questa procedura si svolge presso il tribunale, e a seconda delle circostanze, possono essere intraprese diverse azioni legali, tra cui:
– Azione di rivendicazione: prevista dall’articolo 948 del Codice Civile, permette di dimostrare i propri diritti di proprietà sull’immobile occupato.
– Azione di reintegrazione del possesso: regolata dall’articolo 1168 del Codice Civile, consente di chiedere al giudice di disporre lo sgombero dell’immobile.
Data la complessità della procedura, è consigliabile essere assistiti da un avvocato di fiducia. Se l’occupazione è stata perpetrata da un inquilino moroso che si rifiuta di lasciare l’immobile nonostante la fine del contratto di locazione, è possibile richiedere al tribunale lo sfratto esecutivo.
FONTEUFFICIALE.it riassume le notizie pubblicate dalle agenzie di stampa e da altri media autorevoli (come Ansa, Agi, AdnKronos, Corriere della Sera, ecc..), quindi non è direttamente responsabile di inesattezze. Se, però, ritieni che un nostro articolo debba essere modificato o eliminato puoi farne richiesta [ scrivendo qui ].
Per ricevere i nostri aggiornamenti e restare informato ti invitiamo a seguirci sul nostro profilo ufficiale di Google News.