Le cartelle esattoriali non verranno più utilizzate come principale strumento di riscossione

Dal 2024, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 110 del 29 luglio 2024, cambia il sistema di recupero dei crediti legati a tasse, imposte, multe e bollo auto

Le cartelle esattoriali non verranno più utilizzate come principale strumento di riscossione

Le cartelle esattoriali non verranno più utilizzate come principale strumento di riscossione. Dal 2024, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 110 del 29 luglio 2024, cambia il sistema di recupero dei crediti legati a tasse, imposte, multe e bollo auto. Le cartelle esattoriali, che in passato costituivano il principale strumento di riscossione, non verranno più utilizzate, se non in casi rari e particolari. Questo cambiamento è il risultato della riforma fiscale attuata con la legge n. 184 del 7 agosto 2024.

Il nuovo sistema di riscossione non elimina i debiti con il fisco, ma modifica la procedura con cui vengono recuperati. In passato, il pignoramento dei beni di un debitore da parte dello Stato poteva iniziare solo dopo l’emissione di una cartella esattoriale, che costituiva il titolo esecutivo necessario. Ora, invece, gli atti dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS acquisiscono automaticamente valore esecutivo. Ciò significa che l’avviso di accertamento, notificato al contribuente dall’ente creditore, diventa direttamente il titolo che autorizza l’avvio del pignoramento.

Con questa riforma, la cartella esattoriale sarà utilizzata principalmente per le liquidazioni e i controlli formali delle dichiarazioni dei redditi, mentre per gli altri tipi di accertamenti fiscali, gli atti diventeranno immediatamente esecutivi. Pertanto, una volta emessi, non sarà più necessaria una cartella esattoriale per richiedere il pagamento del dovuto. Questo è stabilito dall’articolo 14 del decreto di riforma della riscossione, che estende l’immediata esecutività anche agli atti di recupero crediti, irrogazione di sanzioni, rettifica, liquidazione e accertamento di tributi minori.

Anche se le cartelle esattoriali vengono eliminate, i contribuenti non vedranno i propri beni pignorati senza preavviso. Prima di procedere con il pignoramento, l’esattore deve inviare al debitore una “lettera di presa in carico” tramite raccomandata semplice. Questa lettera informa il debitore che l’Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) ha preso in carico la somma da riscuotere. Se il debitore non ha ricevuto l’avviso di accertamento, può contestare questa comunicazione.

Il sistema precedente

Il sistema di riscossione precedente prevedeva una procedura ben definita per il recupero delle somme dovute. I “ruoli”, ovvero gli elenchi dei debitori con i relativi importi da riscuotere, si distinguevano in ordinari e straordinari. I ruoli straordinari venivano utilizzati in situazioni in cui c’era un rischio concreto di perdere la possibilità di recuperare i crediti, e in questi casi, l’intero importo delle imposte, interessi e sanzioni risultanti dall’avviso di accertamento veniva iscritto, anche se non ancora definitivo.

Una volta che il ruolo veniva reso esecutivo, veniva trasmesso all’Agente della riscossione. Questo agente aveva il compito di preparare e notificare le cartelle di pagamento ai debitori. Dopo la notifica, il contribuente aveva 60 giorni di tempo per pagare le somme indicate, con la possibilità di impugnare l’atto, chiedere la sospensione dell’esecuzione al giudice o all’ente creditore, o richiedere la rateizzazione dell’importo.

Con la nuova normativa, introdotta dall’articolo 14 del decreto delegato, molti degli atti che in precedenza richiedevano la successiva emissione di una cartella esattoriale ora non la necessitano più. Tra questi atti rientrano quelli di recupero dei crediti utilizzati in compensazione e non spettanti, gli avvisi relativi a tasse, imposte e contributi non versati, e gli atti di irrogazione delle sanzioni. Anche gli avvisi di rettifica e liquidazione riguardanti l’imposta di registro, l’imposta di successione, le assicurazioni private e i contratti vitalizi, nonché le imposte di bollo e le imposte ipotecarie e catastali, rientrano in questa categoria.

Inoltre, l’omesso, insufficiente o tardivo versamento del bollo auto e dell’addizionale erariale della tassa automobilistica sarà soggetto a questo nuovo regime, dove l’atto di accertamento diventa immediatamente esecutivo senza la necessità di una cartella esattoriale successiva.

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