Il governo ha modificato le norme sulla cauzione per i migranti trattenuti nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr). La misura, introdotta nel 2023, stabiliva un importo compreso tra 2.500 e 5.000 euro, ora sarà a discrezione del questore. Il ministero dell’Interno ha chiarito le nuove disposizioni attraverso un decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale.
La cauzione per i richiedenti asilo varierà tra 2.500 e 5.000 euro, con l’importo determinato dal questore in base alle circostanze individuali. Il nuovo decreto del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, modifica quello del 14 settembre 2023, puntando a garantire maggiore flessibilità nella prestazione della garanzia finanziaria.
In precedenza, l’importo della cauzione era fissato a 4.938 euro e doveva essere versato entro il termine delle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico. La nuova regolamentazione elimina la cauzione generalizzata per tutti i migranti provenienti da Paesi sicuri, introdotta dal decreto Cutro e impugnata dai giudici italiani.
Ora, la cauzione deve essere versata entro sette giorni lavorativi dalla comunicazione dell’importo e può essere prestata anche da parenti dello straniero fino al terzo grado, purché regolarmente soggiornanti in Italia o in un altro Stato dell’Unione Europea. Il questore determinerà l’importo considerando vari fattori, tra cui il grado di collaborazione del migrante nelle procedure di identificazione, basandosi sulla documentazione fornita, sulle dichiarazioni rese e su informazioni come generalità, cittadinanza, documenti d’identità o di viaggio, luogo di provenienza, modalità del viaggio e eventuali organizzatori, nonché dati sui parenti e indirizzi di residenza in Italia.
Il nuovo quadro giuridico mira a evitare possibili interventi giudiziari che potrebbero invalidare i provvedimenti di fermo dei migranti, specialmente in riferimento al protocollo Albania. Il questore di Roma valuterà caso per caso la situazione dei migranti soggetti a procedure accelerate di frontiera e i giudici dovranno convalidare il fermo entro quarantotto ore.