Il Senato ha approvato definitivamente il decreto “Salva casa”. Il testo consente di risolvere situazioni in cui lo stato di fatto di un immobile non è conforme al progetto, non solo in caso di difformità parziali ma anche per variazioni essenziali
Il Senato ha approvato il decreto “Salva casa”, confermando la fiducia richiesta dal governo e dando il via libera definitivo al testo già approvato dalla Camera. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è prevista entro il 28 luglio.
Il provvedimento, noto come decreto n. 69/2024, ha ricevuto 106 voti favorevoli, 68 contrari e un astenuto. L’esame in Senato è stato rapido, con la commissione Ambiente che ha esaminato il decreto il 23 luglio senza completare il mandato al relatore, seguito dalla discussione in Assemblea il giorno successivo, dove è stata posta la questione di fiducia dopo il no alla questione pregiudiziale presentata dal Movimento 5 Stelle.
Durante l’esame alla Camera, sono state introdotte varie modifiche. Tra queste, il certificato di agibilità per i “micro-appartamenti” e la possibilità di cambio di destinazione d’uso con una disciplina uniforme. Il raggio d’azione della sanatoria è stato ampliato, includendo anche interventi come aumenti di cubatura.
Il testo della sanatoria consente ora di risolvere situazioni in cui lo stato di fatto di un immobile non è conforme al progetto, non solo in caso di difformità parziali ma anche per variazioni essenziali, come l’aumento di cubatura non autorizzato. Per snellire il carico burocratico, sarà possibile sanare qualsiasi intervento precedente al 1977, anno in cui è entrata in vigore la legge urbanistica Bucalossi. Questo a condizione che ci sia l’accertamento di un professionista e il pagamento della relativa sanzione.
Le nuove tolleranze costruttive
Nella versione rivista del provvedimento, le tolleranze costruttive, ovvero la differenza tra i lavori autorizzati e quelli effettivamente realizzati, saranno applicabili a nuovi parametri di abitabilità, compresi i requisiti igienico-sanitari. La data fissata come termine ultimo per applicare queste tolleranze è il 24 maggio 2024. È previsto un margine di errore massimo del 2%, per cui l’altezza minima potrà essere leggermente inferiore ai 2,40 metri, arrivando fino a 2,35 metri, e le superfici minime potranno essere leggermente sotto i 20 mq per i monolocali e 28 mq per i bilocali, rispettivamente fino a 19,5 e 27,5 mq. In precedenza, i limiti erano di 2,70 metri, 28 mq e 38 mq.
Per le unità immobiliari con superficie inferiore a 60 mq, sono ammessi margini fino a un massimo del 6%, che diminuiscono progressivamente secondo la seguente suddivisione: 6% per abitazioni inferiori a 60 mq, 5% fino a 100 mq, 4% tra 100 e 300 mq, 3% tra 300 e 500 mq, e 2% per unità con superficie superiore a 500 mq.
Stop alla doppia conformità
Il provvedimento elimina la doppia conformità per le difformità sostanziali, estendendo il regime semplificato anche alle variazioni essenziali. Questo significa che la procedura può essere applicata anche agli immobili che devono rispettare vincoli storici, artistici e ambientali in caso di leggere divergenze. L’obiettivo è rendere più semplice e uniforme la sanatoria degli interventi edilizi, anche grazie a una norma che regolarizza gli interventi eseguiti in parziale difformità rispetto al titolo prima dell’introduzione del permesso di costruire.
Recuperare i sottotetti a fini abitativi
Per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, sarà richiesta la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) in caso di mutamento senza opere, mentre per il mutamento con opere sarà necessario possedere il titolo per l’esecuzione. Per le unità al primo piano o seminterrate, l’adeguamento seguirà le norme della legislazione regionale, che consente ai comuni di individuare le zone in cui gli interventi sono consentiti. Con una nuova modifica votata alla Camera, sarà possibile recuperare a fini abitativi i sottotetti, nei limiti e secondo le procedure previste da ciascuna regione, anche in deroga ai limiti di distanza tra gli edifici.
Le sanzioni
Le sanzioni per la sanatoria sono state significativamente ridotte. La pena pecuniaria per gli interventi edilizi realizzati in assenza di Scia o in difformità da essa è ora pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, calcolato dall’Agenzia delle Entrate. L’importo della sanzione, determinato dal responsabile del procedimento, non può essere inferiore a 1.032 euro e superiore a 10.328 euro, rispetto al precedente massimo di 30.284 euro. Se l’intervento risulta conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, l’importo della sanzione è fissato tra 516 euro e 5.164 euro.
Salta (ancora) il «Salva Milano»
Rimane esclusa dal provvedimento la norma “Salva Milano”. Le parti politiche non hanno ancora raggiunto un accordo, rispettando i tempi necessari per la pubblicazione del testo. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ideatore delle disposizioni sulla città di Milano, aveva dichiarato che le norme per “salvare” i grattacieli di Milano dalle inchieste urbanistiche sarebbero state aggiunte a un futuro provvedimento. Tuttavia, secondo indiscrezioni parlamentari, non saranno inserite nemmeno nel decreto legge Infrastrutture per mancanza di requisiti di ammissibilità, trattandosi di materie diverse.
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