Entra in vigore la legge dell’Unione Europea sul Ripristino della Natura

Il 18 agosto entra in vigore la legge dell’Unione Europea sul Ripristino della Natura, un elemento centrale del Green Deal. Il regolamento prevede non solo la protezione delle aree naturali ma anche il ripristino di quelle degradate

Entra in vigore la legge dell'Unione Europea sul Ripristino della Natura

Il 18 agosto entra in vigore la legge dell’Unione Europea sul Ripristino della Natura, un elemento centrale del Green Deal. Questa normativa, che ha suscitato controversie, è stata approvata dopo mesi di stallo politico, nonostante la resistenza di sette Stati membri, Italia inclusa.

Il regolamento, criticato dalle organizzazioni agricole, prevede non solo la protezione delle aree naturali ma anche il ripristino di quelle degradate. Gli obiettivi sono ambiziosi: entro il 2030, il 30% di ogni ecosistema dovrà essere soggetto a misure di ripristino; il 60% entro il 2040 e il 90% entro il 2050. La normativa mira anche a allineare l’Unione Europea agli impegni internazionali presi a Kunming e Montreal.

La proposta iniziale della Commissione Europea suggeriva di dedicare il 10% dei terreni agricoli a interventi per la biodiversità, come la coltivazione di siepi e la creazione di stagni. Tuttavia, questa disposizione non è stata inclusa nel testo finale della legge, in parte per le pressioni degli agricoltori. Anche l’obbligo di destinare il 4% dei terreni a caratteristiche non produttive è diventato volontario, così come il ripristino delle zone umide per gli agricoltori e i proprietari terrieri privati, che ora dipenderà da incentivi finanziari offerti dagli Stati.

Gli obblighi riguardano i Paesi membri e non i singoli agricoltori, e si concentrano sul miglioramento generale della biodiversità. I criteri includono la presenza di farfalle delle praterie, lo stock di carbonio nei suoli coltivati e la varietà paesaggistica dei terreni agricoli. Sono previste sospensioni in caso di crisi.

Ogni Stato membro dovrà presentare alla Commissione Europea, entro due anni, un piano nazionale di ripristino. Questo piano dovrà essere finalizzato entro sei mesi dalla ricezione di eventuali osservazioni dall’UE e dovrà dettagliare le misure da adottare per raggiungere gli obiettivi del 2030, 2040 e 2050. I piani includeranno tempistiche, risorse finanziarie e benefici attesi, in particolare per l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici. L’Agenzia Europea dell’Ambiente fornirà relazioni tecniche periodiche sui progressi.

Gli Stati dovranno adottare misure di ripristino in almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell’UE entro il 2030. Entro il 2050, tali misure dovranno essere applicate a tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino. Gli obiettivi specifici includono il ripristino di almeno 25.000 km di fiumi a flusso libero, il miglioramento della biodiversità degli insetti impollinatori, e il contributo alla piantagione di almeno tre miliardi di alberi entro il 2030 in tutta l’UE.

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