Cos’è il TSO?

Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) è un tipo di trattamento medico in cui una persona viene sottoposta a cure mediche senza il suo consenso

Cos'è il TSO?
Cos’è il TSO? Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) è un tipo di trattamento medico previsto in Italia, in cui una persona viene sottoposta a cure mediche senza il suo consenso. Questo trattamento è regolamentato dall’articolo 33 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, conosciuta come “Norme per gli accertamenti e i trattamenti sanitari volontari e obbligatori“, che ha sostituito la precedente legge n. 180 del 13 maggio dello stesso anno, nota come Legge Basaglia.

Il TSO è un atto complesso che coinvolge sia aspetti medici che giuridici e consente di effettuare determinati accertamenti e terapie anche contro la volontà del paziente. È comunemente utilizzato nel contesto psichiatrico quando una persona affetta da una malattia mentale, anche se necessita di cure urgenti a causa di alterazioni psichiche, rifiuta il trattamento a causa di una mancanza di consapevolezza della propria malattia. L’applicazione del trattamento sanitario obbligatorio comporta implicazioni giuridiche complesse e, quando applicato in psichiatria, può avere conseguenze psicologiche e fisiche.

Oltre al contesto psichiatrico, il TSO può essere utilizzato in alcuni contesti specifici legati alla prevenzione di malattie infettive e veneree o alle malattie professionali.

La Costituzione Italiana, all’articolo 32, comma 2, prevede un importante principio da rispettare nella tutela della salute degli individui. Esso stabilisce che la Repubblica tutela la salute come un diritto fondamentale dell’individuo e un interesse della collettività, garantendo cure gratuite per i bisognosi. Nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario specifico se non per disposizione di legge, e la legge non può violare in alcun caso i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Competenze e applicazioni del Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.)

Il concetto di T.S.O. psichiatrico si basa sulla valutazione della gravità clinica e dell’urgenza al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza del paziente. Questa procedura ha sostituito la precedente normativa del 1904 che riguardava il “ricovero coatto” (legge n. 36/1904). Il ricovero coatto era basato sul concetto di “pericolosità per sé e per gli altri e/o pubblico scandalo” ed era maggiormente orientato verso la difesa sociale.

Il T.S.O. viene disposto dal sindaco del comune in cui si trova il paziente, su proposta motivata di almeno due medici, di cui almeno uno appartenente all’ASL territoriale del comune stesso. Può essere eseguito sia in ambito ospedaliero che presso l’abitazione o in un’altra sede. Il provvedimento del sindaco deve essere convalidato dal giudice tutelare competente.

Il T.S.O. ospedaliero viene applicato quando il paziente:
  • Necessita di trattamenti sanitari urgenti;
  • Rifiuta il trattamento;
  • Non è possibile adottare misure extraospedaliere adeguate.

Il T.S.O. deve essere svolto nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici. In qualsiasi momento, può essere trasformato in un ricovero volontario su richiesta del paziente. Si cerca di mantenere anche il diritto del paziente a scegliere liberamente il medico e il luogo di cura. Per i pazienti affetti da patologie psichiatriche, la legge indica i reparti di psichiatria presenti negli ospedali pubblici, noti come Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC), come luogo di ricovero.

Nel mese di aprile 2009, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha proposto alcune indicazioni relative alla possibilità di effettuare trattamenti o accertamenti sanitari obbligatori al di fuori dell’ospedale, qualora siano presenti i primi due criteri citati ma non il terzo. Queste indicazioni forniscono chiarimenti sui caratteri giuridici e procedurali nell’applicazione del T.S.O.

Durata del Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.)

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.) ha una durata massima di 7 giorni, ma può essere esteso più volte, se necessario, mediante una richiesta di prolungamento presentata dal professionista sanitario responsabile del paziente al sindaco del Comune che ha emesso l’ordinanza (art. 3, legge n. 180/1978).

Come funziona il Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.)

Nel 1978, Franco Basaglia, un medico psichiatra veneziano di 54 anni, stava promuovendo una legge, la n.180, che avrebbe completamente cambiato il sistema degli ospedali psichiatrici abrogando la vecchia legge n.36/1904, ormai obsoleta.

In realtà, la legge 180 durò solo pochi mesi, poiché i suoi articoli furono inclusi nella riforma sanitaria della legge n.833 (art. 33-35) dello stesso anno. Tuttavia, l’impatto innovativo fu così grande che ancora oggi, quando si parla di Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), ci si riferisce alla legge Basaglia.

Il termine “Trattamento Sanitario Obbligatorio” (T.S.O.) si riferisce a una serie di interventi sanitari che possono essere applicati in determinate circostanze in cui esiste una motivata necessità e urgenza, e il soggetto interessato rifiuta di ricevere il trattamento sanitario necessario.

È importante sottolineare che spesso si fa erroneamente l’associazione dei TSO esclusivamente alle patologie psichiatriche, ma in realtà possono essere disposti per qualsiasi causa sanitaria. Ad esempio, nei casi di malattie infettive in cui il rifiuto di un trattamento potrebbe rappresentare una minaccia per la salute pubblica.

La decisione di applicare un TSO viene presa dal Sindaco, che agisce in qualità di massima autorità sanitaria del Comune di residenza o del Comune in cui la persona si trova temporaneamente. Questa decisione viene presa sulla base di una proposta motivata presentata da due medici, di cui almeno uno appartenente all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente territorialmente.

Una volta disposto il TSO, il trasporto del paziente presso una struttura ospedaliera o presso i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) viene effettuato dal servizio di emergenza extra-ospedaliero, in collaborazione con l’organo di polizia locale del comune di riferimento.

La procedura di TSO si conclude con la convalida del provvedimento del Sindaco da parte del giudice tutelare competente. Gli atti relativi al TSO devono essere trasmessi al giudice tutelare entro 48 ore dalla loro emanazione, tramite il messo comunale.

Nel caso in cui sussistano solo le prime due condizioni precedentemente menzionate, cioè la necessità e urgenza del trattamento sanitario obbligatorio, ma il trattamento può essere eseguito al di fuori del contesto ospedaliero (ad esempio a domicilio con visite domiciliari), il Sindaco può optare per un TSO extra-ospedaliero. L’obiettivo di questa modalità è ridurre al minimo l’impatto negativo sulla vita del paziente, consentendogli di ricevere il trattamento necessario senza la necessità di un ricovero ospedaliero.

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