Ogni lavoratore ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie retribuite all’anno. Le prime 2 settimane devono essere godute in modo consecutivo. Le restanti 2 possono essere godute anche in modo frazionato
Quante settimane di ferie consecutive si possono fare? In Italia, per legge, ogni lavoratore ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie retribuite all’anno, equivalenti a 28 giorni di calendario. Il contratto collettivo o individuale di lavoro può estendere tale periodo.
Per quanto riguarda la fruizione delle ferie, la legge prevede che le prime due settimane devono essere godute nell’anno di maturazione, ossia nell’anno in cui sono maturate. Queste due settimane di ferie devono essere concesse in modo consecutivo, a meno che il lavoratore non acconsenta a un godimento frazionato.
Le prime due settimane di ferie devono essere godute in modo consecutivo
Questo è un diritto del lavoratore che non può essere negato dal datore di lavoro. Il lavoratore deve quindi richiedere espressamente che le sue prime due settimane di ferie siano concesse in modo consecutivo.
Se il datore di lavoro non è in grado di garantire, nel mese indicato dal dipendente, il godimento delle ferie in via continuata potrà spostarle in un altro periodo dell’anno, non potendo permettere che esse vengano frazionate (salvo diverso accordo con il lavoratore).
Le restanti due settimane di ferie possono essere godute entro i 18 mesi successivi alla maturazione
Per le restanti due settimane di ferie, il datore di lavoro ha la possibilità di disporre il godimento frazionato, senza il consenso del lavoratore.
Tuttavia, il lavoratore può sempre richiedere che anche le restanti due settimane di ferie siano concesse in modo consecutivo. In questo caso, il datore di lavoro dovrà valutare la richiesta e decidere se concederla o meno, tenendo conto delle esigenze aziendali.
Se il dipendente non ottiene le ferie può alternativamente:
- agire in giudizio per il risarcimento del danno biologico ed esistenziale;
- pretendere il godimento, seppur tardivo, dei periodi maturati ma non fruiti.
La richiesta di godimento dopo il periodo di legge, essa è sicuramente ammissibile. Solo l’irragionevole rifiuto del lavoratore di accettare ogni soluzione offerta dal datore di lavoro per il godimento delle ferie impedisce al primo di ottenere il risarcimento del danno.
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