Orari visita fiscale: regole per dipendenti pubblici e privati

Orari visita fiscale: cos’è, come funziona, a chi viene fatta, regole per dipendenti pubblici e privati, novità

Orari visita fiscale: regole per dipendenti pubblici e privati
Orari visita fiscale. In Italia, le fasce di reperibilità per consentire la visita fiscale da parte dei medici dell’INPS non sono uguali per tutti i lavoratori.

Qual è l’orario di reperibilità che i dipendenti pubblici devono rispettare? Quali sono le fasce orarie di reperibilità che i dipendenti privati, metalmeccanici, personale di poste e banche, e del settore del commercio devono garantire al fine di consentire la visita fiscale richiesta direttamente dall’INPS e dal datore i lavoro pubblico o privato? Infine, quali sono i controlli medici fiscali per i lavoratori che si assentano dal lavoro per malattia? Proviamo a rispondere con una guida.

Visita fiscale: novità

Quali sono le novità sulle visite fiscali: a seguito del rinnovo dei contratti statali contenuta nella riforma Madia e nel nuovo Testo Unico del Pubblico Impiego, dal 13 gennaio 2018, sono entrate in vigore le novità circa le nuove regole Inps per le visite fiscali.

Sono:

  • Introduzione del nuovo “Polo Unico INPS” per la visita fiscale (per gli statali, dipendenti pubblici, militari, forze dell’ordine, polizia, ecc.), e i privati in malattia INPS;
  • Modifica degli orari di visite fiscali per pubblico e privato (attualmente le ore sono 7 per il Pubblico impiego e 4 per i dipendenti privati, ma dovrebbero essere portati a 7 per tutti);
  • Riduzione delle ore di reperibilità della visita fiscale ma più controlli (l’INPS e l’Amministrazione potranno eseguire più visite fiscali nel corso dello stesso periodo di assenza indicato sul certificato medico fiscale);
  • Nuove regole per le assenze durante gli orari (esami, visite specialistiche o altro accertamento medico);
  • Più soldi in busta paga ai medici fiscali Polo unico (a chi farà più visite e controlli e scoverà più assenteisti e furbetti della malattia).
Visita fiscale: cos’è

Cosa sono le visite fiscali: il datore di lavoro ha diritto a richiedere l’attivazione del servizio di controllo medico fiscale nei confronti dei suoi dipendenti sin dal primo giorno di malattia, al fine di verificare lo stato di salute dei propri dipendenti. La visita fiscale può scattare su richiesta del datore, ma anche direttamente dall’INPS.

Il datore di lavoro (attraverso i servizi online dell’Inps) richiede la visita fiscale e dispone il controllo medico fiscale del suo dipendente. Al termine della procedura di richiesta, il sistema rilascia il numero di protocollo attraverso il quale il richiedente può conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento del controllo fino all’esito finale dell’accertamento.

Prima il controllo poteva essere richiesto (per motivi di fattibilità) solo un paio di giorni dopo la dichiarazione dell’evento da parte del lavoratore. Oggi, invece, è attivabile immediatamente (quindi è possibile che il lavoratore possa ricevere il controllo già nel primo giorno di assenza documentata dal certificato medico).

La disciplina che regola le visite fiscali e l’obbligo di reperibilità sono sanciti dall’articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori. Prevede la facoltà del datore di lavoro o dell’INPS di richiedere le visite fiscali sul dipendente che si assenta dal lavoro per una patologia, per effettuare controlli medici, o esami. Il lavoratore deve garantire la sua presenza in casa (nello specifico, presso il domicilio comunicato attraverso il certificato medico di malattia) e rimanere a disposizione durante le fasce orarie delle visite fiscali (può uscire di casa al di fuori di tali fasce).

In caso di assenza ingiustificata alle visite fiscali, si applica l’articolo 5, comma 14 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che commina una specifica sanzione riguardante il trattamento economico, ferma restando la possibilità di applicazione di un’eventuale sanzione disciplinare in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.

Visita fiscale: come funziona
Come si svolge il controllo medico della visita fiscale?

Il medico incaricato dalla ASL:

  • Si reca presso il domicilio del dipendente assente;
  • Esamina il certificato medico rilasciato al lavoratore dal medico curante (che ha verificato lo stato di salute e l’indicazione della prognosi);
  • A seguito del controllo di tale documentazione, e la visita del paziente, può prolungare la prognosi (al massimo di ulteriori 48 ore), confermare la prognosi o modificarla in caso di miglioramento (o mancata sussistenza di sintomi tali da impedire la ripresa del lavoro, invitando il dipendente a tornare al lavoro);
  • In caso di dubbio diagnostico e di patologie specifiche, il medico può richiedere una visita specialistica alla quale il lavoratore deve obbligatoriamente sottoporsi.

L’INPS ha disposto delle indicazioni precise a cui i medici fiscali debbono attenersi prima di effettuare un controllo medico presso il domicilio del lavoratore, la cui patologia indicata nel certificato medico è quella del contagio da Coronavirus.

Il medico fiscale, prima di effettuare il controllo, deve eseguire questi passaggi:

  • Controllo della malattia eseguita a distanza (attraverso l’uso di citofono, telefono o altro mezzo di comunicazione);
  • Se il lavoratore è in quarantena, non accedere al domicilio del paziente e confrontare i dati della prognosi che dispone.

Il dipendente pubblico che si dichiara malato ha l’obbligo di:

  • Avvisare l’Amministrazione circa la sua assenza;
  • Certificare la malattia con specifica attestazione medica;
  • Rimanere a casa durante le fasce orarie delle visite fiscali (a partire dal primo giorno e per tutta la durata del periodo indicato sul certificato medico);
  • Comunicare all’Amministrazione qualsiasi assenza dal domicilio, qualora avvenga negli orari di reperibilità malattia.

I dipendenti pubblici sono:

  • Quelli di Enti locali, Statali e Comuni;
  • Quelli di Agenzie fiscali e Ministeri;
  • Quelli di INAIL e INPS;
  • Insegnanti e docenti di Scuola, personale ATA e Pubblica Istruzione Miur;
  • Medici, dottori e infermieri appartenenti alla Sanità Pubblica (DL 78 del 1 luglio 2009 e dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 18/12/ 2009 n. 206);
  • Militari, Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco, Polizia Penitenziaria, (con alcune differenziazioni come confermato dall’INPS nel recente Messaggio n. 2109 del 4 giugno 2019).

Per le Asl, il datore di lavoro che intende richiedere le visite fiscali deve inoltrare la richiesta presso “l’Ufficio Visite Fiscali della Medicina Legale” competente per distretto territoriale, fornendo i seguenti dati:

  • Denominazione e indirizzo della Ditta o Ente pubblico o privato completo di partita IVA o Codice Fiscale;
  • Nome e cognome del lavoratore;
  • Indirizzo di residenza o domicilio del lavoratore (completo di scala ed interno);
  • Specificare se la fascia oraria di reperibilità è diversa da quella prevista dal D.lgs 165/2001 (cioè, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e festivi).

Per Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Militari e Vigili del Fuoco, le visite fiscali sono state modificate con il Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n.111 e successivamente da decreto Madia.

  • I controllo medico fiscale può essere disposto fin dal primo giorno se ci si assenta nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative;
  • Le visite fiscali per i militari possono essere richieste dal Comandante di Corpo in considerazione della condotta complessiva del militare dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della verifica;
  • Le fasce di reperibilità sono stabilite in base al Prot. n. M_D GMIL1 II 5 1 0269222, e sono le stesse dei dipendenti pubblici. Anche le cause di esclusione dall’obbligo di reperibilità sono le stesse del Pubblico Impiego.

Per il personale scolastico (insegnanti, docenti e ATA) sono partite, con il nuovo anno scolastico, le circolari riguardanti gli accertamenti delle visite fiscali, in base alle disposizioni previste dalla L. 6/8/2008 n. 133 art. 71 comma 3. Dlgs. N.98 del 2011 convertito in Legge 111 del 2011 art 16 comma 9 e 10.

Tali disposizioni prevedono:

  • La mancata presenza sul posto di lavoro deve essere immediatamente comunicata all’Amministrazione (nel caso del personale scolastico, all’Istituto) entro la mattinata del primo giorno di assenza;
  • La comunicazione deve essere registrata come fonogramma che indichi l’orario, il domicilio assunto dal dipendente per effettuare le visite fiscali e il presunto periodo di assenza;
  • Se il dipendente si avvale dell’informazione del collega o del fiduciario deve informare tempestivamente l’ufficio che può provvedere sin dal primo giorno di malattia ad inviare il controllo medico;
  • Le fasce orarie di reperibilità sono le stesse dei dipendenti pubblici;
  • Qualora il dipendente debba assentarsi dal domicilio durante le ore della visita (per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi) è tenuto a dare preventiva comunicazione all’amministrazione (che in caso può richiedere il certificato medico a giustificazione dell’assenza). La certificazione è valida solo se rilasciata da medici convenzionati con il SSN (non è valida quella rilasciata da medici professionisti);
  • L’assenza inferiore a 10 giorni è pagata con il trattamento base (fatta eccezione per le assenze causate da infortunio sul lavoro, malattia professionale o causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital o a terapie salvavita).
Visita fiscale: fasce di reperibilità

Quali sono le fasce orario di reperibilità: sono i 2 periodi (mattina e pomeriggio) in cui il dipendente, dopo aver trasmesso il certificato INPS di malattia tramite il proprio medito curante, deve risultare reperibile presso l’indirizzo comunicato all’Istituto. La visita fiscale potrà essere ripetuta anche 2 volte nello stesso giorno (nel rispetto degli orari stabiliti per il dipendente di azienda privata o per il dipendente statale).

Quali sono gli orari in cui si può uscire di casa se si è in malattia e se si è dipendenti del Pubblico Impiego?

Tutti i giorni della settimana (compresi i festivi) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Quali sono gli orari in cui si può uscire di casa se si è in malattia e se si è dipendenti di Poste, bancari, telecomunicazioni, metalmeccanici, settore commercio e servizi?

Tutti i giorni della settimana (compresi i festivi) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Tali orari devono esser rispettati sin dal primo giorno di malattia (anche sabato, domenica, festivi, Natale e Capodanno, Pasqua e feste patronali).

Ad esempio, se ci si ammala e si è soli in casa, in farmacia bisogna andare prima delle 10.00 o dopo le 12.00 (prima dell’inizio o dalla fine dell’orario di reperibilità malattia obbligatoria). Stessa cosa per il pomeriggio. Se, invece, bisogna recarsi urgentemente dal medico, si può uscire durante le fasce orari delle visite fiscali, ma occorre farsi fare un certificato medico dal dottore che attesti che in quel giorno e in quell’orario, si era a visita. E’ molto importante perché la mancata reperibilità ingiustificata è sanzionabile con sanzioni disciplinari, economiche e con il licenziamento.

Visita fiscale: esenzione

Chi è escluso dagli orari visite fiscali (dipendenti pubblici e privati)? La Corte di Cassazione (con sentenza del 23.7.1998) ha legittimato e ritenuta giustificata l’assenza del dipendente dal proprio domicilio durante le visite fiscali per sottoporsi a trattamenti fisioterapici, cure e visita medica specialistica, analisi ma con l’accezione che l’assenza è da ritenersi giustificata solo laddove il dipendente fornisca la prova dell’impossibilità, se non a prezzo di gravi sacrifici, di effettuare le cure al fuori delle suddette fasce delle visite fiscali.

Con il nuovo decreto Madia (in vigore dal 13 gennaio 2018), l’esclusione dall’obbligo di rispettare gli orari visite fiscali è riconducibile a determinate cause riconosciute per legge.

Sono:

  • Patologie gravi con terapie salvavita;
  • Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta (pari o superiore al 67%);
  • Causa di servizio riconosciuta (che dia luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime 3 categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto).

Nel corso degli anni diverse sentenze hanno confermato alcuni casi di assenza che sono giustificati per i quali il lavoratore può essere considerato esente.

  • Visite mediche presso il proprio medito curante (quando risulti impossibile effettuarle fuori dalle fasce di reperibilità);
  • Necessità di iniezioni per trattamenti legati alla causa di presentazione del certificato medico a lavoro;
  • Ricovero ospedaliero;
  • Ritiro di radiografie collegate al certificato medico;
  • Cure dentistiche urgenti;
  • Necessità di recarsi in farmacia;
  • Patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare (esempio: emodialisi, chemioterapia, terapie riabilitative per i lavoratori affetti da Aids, ecc.);
  • Lavoratrici in stato di gravidanza a rischio;
  • Infortuni sul lavoro;
  • Malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
  • Stati patologici con invalidità che ha determinato una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 67%;
  • Attività di volontariato che non pregiudichino lo stato di salute indicato nel certificato medico presentato a lavoro;
  • Visita a parenti in ospedale (se l’orario di visita coincide con le fasce di reperibilità per le visite fiscali).
  • In casi di gravi patologie (è previsto l’esonero dalle visite fiscali per chi presenta certificato medico di lavoro).
Visita fiscale: assenza

Cosa succede se il dipendente è assente durante l’orario visita fiscale? Se il medico ASL o INPS si reca al domicilio del dipendente per accertare lo stato di malattia del lavoratore e citofona durante l’orario delle visite fiscali ma nessuno risponde (anche se il citofono o il campanello sono rotti), la mancata risposta viene considerata come assenza ingiustificata dal domicilio da parte del dipendente ammalato.

In caso di non reperibilità durante le fasce orarie per le visite fiscali al lavoratore sarà decurtata una parte dello stipendio.

  • 100% della decurtazione della retribuzione per i primi 10 giorni di patologia;
  • 50% per le successive giornate.

I lavoratori assenti dall’indirizzo indicato per le visite fiscali possono presentare, entro 15 giorni dalla notificata sanzione, una giustificazione valida per l’assenza immotivata. Se ad esempio ci si ammala in una città diversa, e si rende necessario comunicare un diverso indirizzo per le eventuali visite fiscali INPS, il lavoratore è obbligato a comunicare la variazione dell’indirizzo di reperibilità all’INPS. Per modificare l’indirizzo basta darne notizia al medico che, nel momento in cui elabora il certificato da trasmettere all’INPS, può effettuare le opportune modifiche.

Quando il lavoratore ha la necessità di cambiare l’indirizzo di reperibilità per le visite fiscali INPS, è necessario comunicarlo sia al datore di lavoro che all’INPS.

Ecco come:

  • Posta elettronica: inviando una e-mail indirizzata alla casella [email protected];
  • Fax: inviando specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla Struttura territoriale;
  • Contact Center Multicanale: contattando il numero verde 803.164.
Cosa fare nel caso di malattia e di necessità di assentarsi dal lavoro?
  • Il lavoratore deve richiedere il certificato al proprio medico di base, nel quale indicare l’indirizzo presso il quale si rende reperibile per l’eventuale visita fiscale.
  • Il medico curante invierà la copia del certificato medico all’INPS.
  • Il lavoratore può richiedere la copia elettronica del certificato nella propria casella di posta elettronica certificata.
  • Il lavoratore, entro 2 giorni dal verificarsi della malattia, dovrà inviare copia del certificato (o numero di protocollo indicato nello stesso) al datore di lavoro.
  • Solo dopo l’invio del certificato medico vengono avviate dal nuovo Polo Unico INPS le procedure relative alle visite fiscali.

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