Cassa integrazione guadagni (CIG): cos’è e come funziona

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Cassa integrazione guadagni (CIG): cos'è e come funziona
Cassa integrazione guadagni (CIG). La cassa integrazione guadagni è uno dei principali ammortizzatori sociali previsti dall’ordinamento e consiste nel versamento da parte dell’INPS di una somma di denaro in favore dei lavoratori il cui datore di lavoro ha diminuito la retribuzione per effetto di una riduzione (o sospensione) dell’attività lavorativa dovuta a molteplici cause. Quindi, le aziende in crisi o le imprese nelle quali sono in atto processi di riorganizzazione che comportano la riduzione dell’orario di lavoro possono accedere alla cassa integrazione a copertura degli stipendi dei propri dipendenti.

Cassa integrazione guadagni (CIG): novità
Le novità sulla Cassa integrazione guadagni (CIG):

Per fronteggiare l’emergenza Covid-19, il Governo ha introdotto un ammortizzatore sociale specifico per sostenere il reddito dei lavoratori per tutti i casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Il Decreto legge n. 9/2020, contenente le prime misure economiche per famiglie ed imprese situati nei Comuni in zona rossa, in deroga alla normativa ordinaria, ha ampliato l’ambito di applicazione della cassa integrazione e ha introdotto una procedura semplificata per accedere al trattamento di integrazione salariale da parte della quasi totalità delle aziende e dei settori inizialmente colpiti dai provvedimenti di lockdown.

Con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (DL Cura Italia), il Governo ha disciplinato l’accesso all’ammortizzatore sociale con causale unica “Covid-19” per una durata di massimo 9 settimane, a partire dal 23 febbraio 2020. Il trattamento di integrazione salariale è stato esteso anche alle piccole imprese attraverso la cassa integrazione in deroga.

Con il D.L. Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020) il Governo ha concesso la possibilità di utilizzare ulteriori 5 settimane di cassa integrazione nel periodo ricompreso dal 23 febbraio al 31 agosto.

La combinazione tra divieto di licenziamento e scadenza degli ammortizzatori sociali prevista dal DL Rilancio, ha costretto il Governo a prorogare di ulteriori 4 settimane la cassa integrazione Covid-19 in fase di conversione in legge (L. n. 77/2020) da usufruire entro il 31 agosto 2020.

Infine, con il D.L. Agosto (Decreto Legge n. 104/2020), il Governo ha prorogato il divieto di licenziamento e la cassa integrazione con causale Covd-19, introducendo un contributo addizionale per quelle aziende che intendono usufruire dell’ammortizzatore sociale, ma che non hanno subito perdite di fatturato nel primo semestre 2020.

Cassa integrazione guadagni (CIG): normativa

La normativa della cassa integrazione guadagni (CIG): questo strumento è stato istituito con il decreto legislativo n. 788/1945. Poi, per gestire le problematiche delle aziende non gestibili mediante l’attivazione della “cassa integrazione guadagni ordinaria” (CIGO) è stata istituita con legge 5 novembre 1968, n. 1115, la “cassa integrazione guadagni straordinaria” (CIGS).

Il Decreto Legislativo n.148/2015, in attuazione della delega della Legge n. 183/2014, ha razionalizzato la normativa in materia di integrazioni salariali ed ampliato la platea dei beneficiari, uniformando i periodi di durata massima e commisurando la contribuzione addizionale in funzione del reale utilizzo del trattamento di integrazione salariale.

Le previsioni del Decreto Legislativo n.148/2015 sono complementari a quelle del Decreto Legislativo n. 150/2015 relativo al riordino dei servizi per il lavoro e delle politiche attive secondo il quale i soggetti coinvolti da processi dalla “cassa integrazione guadagni” con una sospensione o riduzione superiore al 50% devono essere convocati presso i Centri per l’Impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato (PSP).

La Legge n. 205/2017 ha previsto la possibilità di richiedere l’assegno di ricollocazione per quei lavoratori rientranti nei processi di riorganizzazione o crisi aziendali per i quali non è previsto il completo recupero dei livelli occupazionali.

Per far fronte all’emergenza COVID-19, il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha allargato la platea dei beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale: è prevista la corresponsione di un trattamento di integrazione correlato all’emergenza COVID-19, per un periodo massimo di 9 settimane, mediante “cassa integrazione guadagni ordinaria” e “cassa integrazione guadagni in deroga“.

Cassa integrazione guadagni (CIG): cos’è

Cos’è la cassa integrazione guadagni (CIG): è un ammortizzatore sociale che lo Stato attiva nei confronti di aziende colpite da situazioni di crisi economica (ad esempio, per un terremoto o una emergenza sanitaria) e serve a garantire al lavoratore un sostegno economico mediante il riconoscimento di una parte della retribuzione. Consente, quindi, di sollevare le aziende, in momentanea difficoltà produttiva, dai costi del lavoro della manodopera temporaneamente non utilizzata, consentendo ai lavoratori di riprendere il lavoro una volta superata tale difficoltà.

Esistono 3 tipologie di cassa integrazione guadagni:
  • Cassa integrazione ordinaria (CIGO);
  • Cassa integrazione straordinaria (CIGS);
  • Cassa integrazione in deroga (CIGD).

A seconda dell’impresa è possibile attivare una diversa tipologia di indennità. Infatti, la cassa integrazione guadagni ordinaria è rivolta ai lavoratori del settore industriale, e può essere richiesta nei periodi transitori e temporanei di particolare contrazione o sospensione dell’attività produttiva causato da eventi non imputabili al datore di lavoro. La cassa integrazione guadagni straordinaria, invece, può essere richiesta per far fronte a eventi aziendali strutturali che non compromettano la continuazione dell’attività aziendale.

Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)

E’ un ammortizzatore sociale che essere richiesto in caso di crisi economica (ad esempio, a causa di gravi danni ambientali, o situazioni del mercato particolari) e necessità di riorganizzazione interna non causate da comportamenti imputabili al singolo.

Prevede il versamento al lavoratore di un’indennità pari all’80% dello stipendio. Per il calcolo dell’importo dovuto bisogna tener conto dei “limiti dell’orario stabilito dai contratti collettivi” (non deve superare le 40 ore settimanali) e il “limite massimo mensile dell’assegno stabilito di anno in anno“.

La cassa integrazione guadagni ordinaria è erogata per un massimo di 3 mesi (prorogabili a 12 mesi nel caso di eventi di particolare gravità e inevitabili).

La domanda va presentata alla sede INPS dove si trova l’unità produttiva interessata dalla riduzione (o sospensione) dell’attività lavorativa.

Le aziende che possono accedere alla cassa integrazione guadagni ordinaria sono:
  • Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • Cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. 602/1970;
  • Imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • Cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • Imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • Imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • Imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • Imprese addette all’armamento ferroviario;
  • Imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • Imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • Imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • Imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono strutture ed escavazione.
Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)

E’ un ammortizzatore sociale riconosciuto alle imprese, e viene concesso nei casi di eventi aziendali strutturali che non compromettono l’attività aziendale. I lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria hanno diritto a percepire un’integrazione dello stipendio pari all’80% della retribuzione. Dopo aver presentato domanda, è previsto che l’orario di lavoro venga ridotto (o sospeso) entro 30 giorni.

Può essere richiesta dalle aziende con più di 15 dipendenti. E sono:
  • Imprese industriali, comprese quelle edili ed affini;
  • Imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che eserciti l’influsso gestionale prevalente, che si ha quando oltre il 50% del fatturato Proviene da una sola committente;
  • Imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al Trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
  • Imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
  • Imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
  • Imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
  • Imprese di vigilanza;
  • Imprese dell’editoria;
  • Imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale;
  • Partiti e movimenti politici entro certi limiti di spesa;
  • Imprese che esercitano attività commerciale, agenzie di viaggio e turismo che nel corso del semestre precedente alla domanda di cassa integrazione straordinaria hanno occupato più di 50 dipendenti.
Può durare:
  • Fino a 12 mesi in caso di crisi aziendale e piano di risanamento;
  • Fino a 24 mesi in caso di riorganizzazione, piano di interventi e investimenti;
  • Fino a 36 mesi in caso di contratto di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro in media non superiore al 60% dell’orario complessivo dei lavoratori e del 70% per singolo lavoratore.

Può essere prorogata per 6, 9, o 12 mesi nel caso in cui la crisi aziendale comporti la cessazione dell’attività produttiva d’impresa, ma si hanno concrete possibilità di cessione e assorbimento del personale nella nuova azienda. Poi, ulteriori 12 mesi possono essere prorogati in caso di aree industriali di crisi complessa.

Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)

E’ un ammortizzatore sociale che spetta a quei lavoratori che non potrebbero accedere alla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria ma che vi accedono in deroga alle leggi vigenti (solo in alcuni casi). Durata e importo della cassa integrazione guadagni in deroga seguono le stesse regole della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

E’ concessa dall’INPS a piccoli imprenditori coltivatori diretti, artigiani e piccoli commercianti, imprese, cooperative sociali con lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, qualora si verifichino:

  • Crisi aziendali;
  • Eventi transitori non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
  • Situazioni temporanee di mercato;
  • Processi di riorganizzazione o ristrutturazione.
Cassa integrazione Covid-19

Per sostenere le aziende e i lavoratori in difficoltà durante l’emergenza Covid-19, parti sociali (sindacati e imprese), Abi (Associazione bancaria italiana) e ministero del Lavoro, hanno sottoscritto una convenzione che consente alle banche di anticipare fino a un massimo di 1.400 euro per la CIG a zero ore di 9 settimane (l’assegno sarà proporzionato per periodi inferiori o in caso di part-time).

Inoltre, la cassa integrazione in deroga è stata estesa dal decreto legge Cura Italia all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti (o quasi) i settori produttivi per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica da Covid-19. I datori di lavoro (comprese le aziende con meno di 5 dipendenti e quelle che già beneficiano della cassa integrazione guadagni straordinaria), che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza Covid-19, possono chiedere la cassa integrazione guadagni in deroga per la durata massima di 18 settimane (9 previste dal Cura Italia e 9 dal nuovo DL Rilancio).

Cassa integrazione guadagni (CIG): come funziona

Come funziona la cassa integrazione guadagni (CIG): l’integrazione salariale è anticipata dal datore di lavoro, ma è l’INPS che paga direttamente i lavoratori beneficiari per decisione del Ministero del Lavoro, quando per l’impresa ricorrano comprovate difficoltà di ordine finanziario.

La durata massima del trattamento è di 24 mesi (anche continuativi), in un quinquennio mobile (calcolato a ritroso dall’ultimo giorno di trattamento di integrazione salariale), mentre la misura dell’indennità è pari all’80% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse svolto la propria prestazione lavorativa.

L’importo massimo stabilito è:
  • 998,18 euro (lordi) per le retribuzioni fino a 2.159,48 euro;
  • 1.199,72 euro (lordi) per le retribuzioni che superano i 2.159,48 euro.

L’indennità è al netto dei contributi (coperti figurativamente) e sottoposta ad aliquota fiscale del 5,84%.

La cassa integrazione guadagni viene riconosciuta in presenza di eventi brevi e transitori che non mettano in dubbio la ripresa produttiva. Questi eventi possono essere ricondotti a 2 ipotesi di sospensione dell’attività produttiva dell’azienda (art. 11, D.Lgs. n. 148/2015):

  • Eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai dipendenti (incluse le intemperie stagionali): eventi caratterizzati dalla mancanza di un nesso di causalità tra il loro verificarsi e il comportamento dell’imprenditore o dei suoi dipendenti. Gli eventi transitori devono essere destinati a esaurirsi in un periodo di tempo circoscritto, superato il quale l’attività dell’impresa possa riprendere regolarmente.
  • Situazioni temporanee di mercato che non pongano in dubbio la ripresa della normale attività produttiva: eventi che dipendono da fattori esterni all’azienda e che incidono oggettivamente sulla capacità produttiva della stessa.

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