Il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che, per pubblicare immagini di bambini minori di 14 anni sui social, è necessario ottenere il consenso di entrambi i genitori. Quando il minore compie 14 anni, è lui stesso ad avere il diritto di decidere autonomamente
Negli ultimi anni, la condivisione di foto e video di bambini sui social network è diventata una pratica molto diffusa, coinvolgendo genitori comuni e personaggi noti. Tuttavia, il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito i limiti e le regole da rispettare per tutelare la privacy e i diritti dei minori.
La regola del consenso
Il Garante ha stabilito che, per pubblicare immagini di bambini minori di 14 anni sui social, è necessario ottenere il consenso di entrambi i genitori. Quando il minore compie 14 anni, è lui stesso ad avere il diritto di decidere autonomamente sulla condivisione delle proprie immagini.
Questo principio è stato ribadito dal Garante in un caso specifico, nato dal reclamo di una madre che si era opposta alla pubblicazione di una foto del figlio minore da parte dell’ex marito su Facebook.
Il caso concreto
Secondo quanto riportato nella newsletter ufficiale del Garante, la madre aveva chiesto più volte al padre di rimuovere l’immagine senza ottenere risultati. La foto ritraeva il figlio insieme al fratello, anch’esso minore, ed era accompagnata da un commento del padre sulla loro somiglianza, pur essendo nati da madri diverse.
La madre riteneva che la pubblicazione fosse lesiva della riservatezza e della reputazione del figlio.
L’Autorità ha precisato che il consenso di entrambi i genitori è obbligatorio anche nei casi di affidamento condiviso, indipendentemente dal fatto che i genitori non convivano più. Nel provvedimento, il Garante ha dichiarato che la pubblicazione dell’immagine senza il consenso di entrambi è illecita e ha ammonito il padre.
Tenendo conto che l’uomo non aveva precedenti simili, il Garante non ha applicato sanzioni pecuniarie ma ha imposto:
Il divieto di pubblicare immagini del figlio senza il consenso di entrambi i genitori.
L’obbligo di comunicare entro 30 giorni le iniziative intraprese per adeguarsi alle prescrizioni ricevute.
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