Cyberbullismo: cos’è, diverse tipologie, la normativa, cosa prevede la legge, quando è reato, come difendersi
Cos’è il cyberbullismo. Il Cyberbullismo è un fenomeno in crescita. Sono, purtroppo, tanti i video di studenti che si divertono a mettere in difficoltà persone indifese (professori umiliati con atti osceni, portatori di handicap picchiati, ragazze riprese in bagno). Inoltre, in ambito scolastico, si sta diffondendo il bullismo omofobico. Infine, tali atti non sono appannaggio solo degli studenti maschi, ma anche delle ragazze.
Cyberbullismo: cos’è
Cos’è il Cyberbullismo: il Cyberbullismo (o bullismo elettronico) è la manifestazione in Rete del fenomeno conosciuto come “bullismo” (caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate su una vittima. Azioni che possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, e persecuzioni). Il “bullismo” diventa “cyberbullismo” quando il bullo perseguita la vittima con messaggi, immagini, video offensivi (inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet).
Quindi, il cyberbullismo è quell’insieme di azioni aggressive e intenzionali messe in atto dal bullo, realizzate mediante strumenti elettronici (SMS, MMS, foto, video, email, chatt rooms, istant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo e quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi.
Secondo una ricerca di Save The Children, il numero delle vittime di comportamenti violenti e minacciosi sui social network, via mail o altro, sono in forte aumento. 3 ragazzi su 10 sono testimoni di comportamenti violenti in rete. Il 72% degli adolescenti vede il cyberbullismo come il fenomeno sociale più pericoloso del momento.
I ragazzi vengono presi di mira per futili motivi (aspetto fisico, orientamento sessuale, relazioni sentimentali, modo di vestire e di pensare diverso dal branco), e le conseguenze sono l’isolamento (secondo il 65% dei giovani intervistati), il rifiuto della scuola (per il 50%), e la depressione (per il 48%).
Complice l’anonimato e l’apparente sicurezza di potersi nascondere dietro allo schermo del PC, il 34% del bullismo è online (in chat e sui social network).
Cyberbullismo: definizione legale
La definizione legale di Cyberbullismo: la legge del 18 giugno 2017, dal titolo “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo“, dice: “Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. (Art.1) e indica misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (qualunque sia il ruolo nell’episodio) da attuare in ambito scolastico, e non solo“.
Differenze tra bullismo e cyberbullismo
Bullismo
- Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell’Istituto;
- Solo chi ha un carattere forte può diventare un bullo;
- I bulli sono persone conosciute dalla vittima;
- Le azioni di bullismo sono circoscritte ad un determinato ambiente;
- Le azioni di bullismo avvengono durante l’orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;
- Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;
- Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell’atto dell’azione di bullismo;
- Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.
Cyberbullismo
- Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
- Chiunque può diventare cyberbullo;
- I cyberbulli possono essere anonimi;
- Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
- Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
- I cyberbulli possono fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
- Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
- Sdoppiamento della personalità (le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al “profilo utente” creato).
Cyberbullismo: tipologie
- Flaming: messaggi online violenti e volgari (che si trovano su forum e gruppi online) che servono a aizzare, provocare e umiliare i malcapitati;
- Impersonation: si mandano messaggi fingendosi un altro, ingannando la persona;
- Trickery: si cerca di ottenere la fiducia di un ragazzo o una ragazza per poi fare uno scherzo crudele;
- Cyberstalking: molestie minacce sul web per provocare la paura;
- Doxing: diffusione via internet di dati personali e sensibili;
- Denigration: sparlare di qualcuno tramite messaggi o social network;
- Cyberbashing: quando qualcuno riprende in un video i compagni che maltrattano o picchiano, pubblicandolo su internet;
- Harassment: molestie via web. In alcuni casi si arriva alle minacce di morte.
Cyberbullismo: caratteristiche e psicologia
- Pervasività: il cyberbullo è sempre presente sulle varie tecnologie usate;
- Anonimato;
- Volontarietà dell’aggressione: non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori non comprendendo che ci si è spinti oltre;
- Ampiezza di portata: messaggi e materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti;
- Minimizzazione (attivazione di meccanismi di disimpegno morale): gli atti compiuti vengono etichettati come “solo uno scherzo“;
- Diffusione della responsabilità: “Non è colpa mia. Lo facevano tutti” oppure “Io non ho fatto niente, ho solo postato un messaggio che mi era arrivato“;
- Amplificazione: mettere un video in rete è un modo per ottenere apprezzamenti da una platea vasta e sentirsi leader;
- Mancanza di visibilità: il bullo non è una presenza fisica, ma un nickname.
Cyberbullismo: come difendersi
Come difendersi dal Cyberbullismo: la legge prevede che il minore vittima di cyberbullismo possa chiedere al gestore del sito internet o del social media, di rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in Rete. Se non si provvede entro 48 ore, l`interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene entro le successive 48 ore chiedendo questo intervento.
Il modulo per il Garante della privacy deve essere inviato a: [email protected].
La vittima può anche scegliere la via amministrativa. Invece della denuncia o della querela, può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza e allo stesso tempo fare richiesta di ammonimento al questore (nei confronti dell’autore di cyberbullismo). Il questore, dopo aver valutato il caso, può decidere di convocare quest’ultimo per “ammonirlo“. Al compimento della maggiore età non resta più traccia dell’ammonimento (si “estingue”).
Infine, la vittima può fare ricorso all’autorità per una tutela penale. Per i fatti di cyberbullismo è differenziata a seconda delle condotte. Le pene sono varie: vanno da 6 mesi a 5 anni per un maggiorenne, e a 6 mesi per un minorenne (o 516 euro di ammenda).
Reati:
- Diffamazione (ex art. 595 cod. pen.) nelle ipotesi di denigration, flaming ed impersonation;
- Minaccia (art. 612 cod. pen.) nelle ipotesi di flaming e impersonation;
- Atti persecutori (ex art. 612 bis cod. pen. o ex art. 660 cod. pen.) nelle ipotesi di cyberstalking;
- Diffusione di dati di un soggetto contro o senza il suo consenso (art. 167 del D.lgs. 196/2003) nelle ipotesi di doxing;
- Percosse (ex art. 581 cod. pen.), lesioni (art. 582 cod. pen.) e omicidio preterintenzionale (art. 584 cod. pen.) nelle ipotesi di cyberbashing;
- Istigazione al suicidio (art. 580 cod. pen.) nelle ipotesi di L’harassment (molestie).
Cyberbullismo: tribunale dei minori
Tribunale dei minori e Cyberbullismo: quando i reati sono commessi da minori tra 14 e 18 anni, a giudicare è il Tribunale per Minori. In sede civile si attiva su ricorso dell’interessato o del pm minorile (su segnalazione da forze dell’ordine, scuole, ecc.) e in sede penale via procura minorile (per episodi di cyberbullismo con rilevanza penale).
Cyberbullismo: responsabilità di scuola e genitori
- La normativa prevede che ogni scuola individui un responsabile al cyberbullismo e faccia formazione;
- Se la famiglia della vittima non viene avvisata, la scuola commette reato di omessa denuncia (art 328 cp);
- C’è obbligo di denuncia per presidi e docenti;
- Se si assiste a episodi di bullismo senza intervenire, si può rispondere in sede penale e civile;
- I genitori del cyberbullo (se minore) sono imputabili per “culpa in educando“.
Cyberbullismo: suggerimenti
- Non rispondere ai messaggi provocatori e bloccarne gli autori (su social, whatsapp, ecc.);
- Fare copia dei messaggi per una successiva denuncia;
- Sui social è possibile segnalare il contenuto e l’autore alla piattaforma;
- Limitare la privacy dei propri contenuti e controllare chi ci possa taggare;
- E’ possibile chiedere a Google la rimozione dal motore dei contenuti persecutori sul web (così come al gestore del sito e al suo hosting provider);
- Denunciare il comportamento (un giudice può, anche in via cautelativa, ordinare ai provider internet di oscurare quel contenuto illecito).
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