Chi ha diritto alla legge 104?

Nel 1992 lo stato italiano ha istituito una legge apposita (detta legge 104) per venire incontro a chi per poter vivere dignitosamente ha bisogno di assistenza continua

Chi ha diritto alla legge 104?
Chi ha diritto alla legge 104? Nel 1992 lo stato italiano ha istituito una legge apposita (detta legge 104) per venire incontro a chi per poter vivere dignitosamente ha bisogno di assistenza continua. La norma prevede una serie di misure volte a migliorare la vita di persone affette da disabilità, offrendo determinate misure di sostegno e integrazione sociale.

A chi spetta la legge 104

Per definizione, chi può usufruire della legge 104 è una “persona handicappata“. Con questo termine si intende un individuo che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale (stabilizzata o progressiva), che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Cosa dice la Legge 104/92:

La Legge 104/92 regola le norme di assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, garantendo il rispetto della dignità umana. La L. 104/92 promuove l’integrazione del disabile nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, tutelandolo giuridicamente ed economicamente.

Secondo la L. 104. art. 2, “la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. La legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali“.

Quali sono i principi generali su cui si basa la Legge 104/92?
La legge 104/92 stabilisce che l’integrazione del soggetto disabile avvenga mediante:
  • Sviluppo della ricerca scientifica.
  • Prevenzione, diagnosi e terapia prenatale e precoce delle minorazioni e ricerca sistematica delle loro cause.
  • Intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi.
  • Informazione di carattere sanitario e sociale.
  • Attuazione degli interventi sociosanitari.
  • Prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l’insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione.
  • Decentramento territoriale dei servizi.
  • Adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici.
  • Promozione, attraverso enti e associazioni, di iniziative permanenti di informazione.
  • Diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale.
  • Superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale.
  • Supporto scolastico mediante attrezzature tecniche, sussidi didattici, ausilio tecnico, produzione e adattamento di specifico materiale didattico.
  • Inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati.
  • Collocamento obbligatorio per coloro che sono affetti da minorazione psichica, ma dimostrano una capacità lavorativa che ne consente l’impiego in mansioni compatibili.
  • Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.
  • Agevole mobilità e trasporti collettivi idonei.
  • Supporto alle famiglie.
  • Sgravi fiscali.
Con quali mezzi si attua la Legge 104/92?

Il Dipartimento per gli Affari Sociali istituisce un fondo destinato all’integrazione degli interventi regionali e delle provincie autonome in favore dei cittadini disabili per l’attuazione della Legge 104/92.

Gli enti per essere ammessi al finanziamento devono possedere i seguenti requisiti:
  • Avere come fine la formazione professionale del disabile.
  • Disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee.
  • Non perseguire scopi di lucro.
  • Garantire il controllo sociale delle attività.
  • Applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria.
  • Rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività.
  • Accettare il controllo della regione.
Quali invalidità, secondo la Legge, danno diritto alla pensione vitalizia?

Si distinguono 3 gruppi di disabilità che danno diritto alla pensione vitalizia.

Il primo gruppo comprende i casi di:
  • Perdita dei 4 arti, fino al limite della perdita totale delle 2 mani e dei 2 piedi insieme.
  • Perdita dei 3 arti e quella totale delle 2 mani e di un piede insieme.
  • Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi.
  • Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione dell’acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita.
  • Alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l’acutezza visiva dell’altro ridotto tra 1/50 e 1/25 della normale.
  • Perdita di ambo gli arti superiori.
  • Alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi).
  • Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti.
  • Perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione delle cosce).
  • Perdita di 2 arti, superiore ed inferiore dello stesso lato.
  • Perdita di un arto inferiore e di 1 superiore, non dello stesso lato.
  • Perdita totale di una mano e di 2 piedi.
  • Perdite totale di una mano e di un piede.
  • Perdita totale di tutte le dita delle 2 mani.
  • Perdita totale di un pollice e di altre 8 dita delle mani.
  • Perdita totale delle 5 dita di una mano e delle prime 2 dell’altra mano.
  • Perdita totale di ambo i piedi.
  • Alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità e le lesioni organiche e funzionali permanenti e gravi.
  • Distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari, e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa.
  • Anchilosi temporo-mascellare permanente e completa.
  • Aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco.
  • Ano preternaturale.
  • Perdita totale anatomica di 6 dita delle mani.
  • Disarticolazione di un’anca e l’anchilosi completa della stessa.
  • Amputazione di una coscia o gamba.
  • Sordità bilaterale organica assoluta e permanente.
Le altre disabilità (secndo gruppo) che hanno diritto ad assegni o pensioni vitalizie sono:
  • Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi.
  • Distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca, tali da ostacolare la masticazione, la deglutizione o la favella.
  • Anchilosi temporo-mascellare incompleta, ma grave e permanente con notevole ostacolo alla masticazione.
  • Lesioni gravi e permanenti dell’apparecchio respiratorio.
  • Lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea e dei polmoni.
  • Gravi malattie del cuore con sintomi palesi di scompenso.
  • Affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare accertate clinicamente.
  • Lesioni od affezioni del tubo gastroenterico e delle ghiandole annesse.
  • Lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale.
  • Immobilità del capo in completa flessione od estensione da causa inamovibile.
  • Paralisi permanenti, sia di origine centrale, che periferiche, interessanti i muscoli o gruppi muscolari.
  • Aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo.
  • Lesioni ed affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
  • Lesioni ed affezioni gravi e permanenti dell’apparecchio genito-urinario.
  • Evirazione (perdita completa del pene e dei testicoli).
  • Incontinenza delle feci grave e permanente, da lesione organica, la fistola rettovescicale, la fistola uretrale posteriore e le fistole epatica, pancreatica, splenica, gastrica ed intestinale ribelli ad ogni cura.
  • Artrite cronica.
  • Perdita del braccio o avambraccio destro sopra il terzo inferiore.
  • Perdita totale delle 5 dita della mano destra e di 2 delle ultime 4 dita della mano sinistra.
  • Anchilosi completa dell’anca o quella in flessione del ginocchio.
  • Amputazione medio tarsica, o sotto-astragalica, dei 2 piedi.
Il terzo gruppo individuato dalle legge 104/92 comprende:
  • Alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente.
  • Vertigini labirintiche gravi e permanenti.
  • Perdita della lingua o le lesioni gravi e permanenti di essa.
  • Perdita o disturbi gravi e permanenti della favella.
  • Perdita del braccio o dell’avambraccio sinistro.
  • Perdita totale della mano destra o perdita totale delle dita di essa.
  • Perdita totale di 5 dita, fra le 2 mani, compresi ambo i pollici.
  • Perdita totale delle 5 dita della mano sinistra, insieme con quella di 2 delle ultime 4 dita della mano destra.
  • Perdita totale del pollice e dell’indice delle 2 mani.
  • Perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre 4 dita fra le 2 mani con integrità dell’altro pollice.
  • Perdita totale di ambo gli indici e di altre 5 dita fra le 2 mani, che non siano i pollici.
  • Perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
  • Perdita totale o quasi del pene.
  • Perdita di ambo i testicoli.
  • Anchilosi totale della spalla destra in posizione viziata e non parallela all’asse del corpo.
Come vengono assegnati i permessi retribuiti secondo la L. 104/1992 art. 33?
I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti che hanno determinati requisiti:
  • Disabili in modo molto grave.
  • Genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili.
  • Coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di 3° grado solo quando i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità abbiano compiuto 65 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
I permessi retribuiti non spettano:
  • Ai lavoratori a domicilio.
  • Agli addetti ai lavoro domestici e familiari.
  • Ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari.
  • Ai lavoratori autonomi.
  • Ai lavoratori parasubordinati.
Ai lavoratori disabili gravi spettano in alternativa:
  • Riposi orari giornalieri di 1 o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro.
  • 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).
Ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili minori di 3 anni, spettano in alternativa:
  • 3 giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore.
  • Prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un’indennità pari al 30% della retribuzione. Il prolungamento può essere usufruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito. I giorni fruiti a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i 3 anni, da godere entro il compimento del 12° anno del bambino. I genitori adottivi e affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a 3 anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi 12 anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
  • Permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore.
Ai genitori biologici di figli disabili di età compresa tra i 3 e i 12 anni di vita e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili che abbiano compiuto 3 anni ed entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore, spettano in alternativa:
  • 3 giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore.
  • Il prolungamento del congedo parentale.
Ai genitori biologici di figli disabili oltre i 12 anni e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili oltre i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore spettano:
  • 3 giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore.
Ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, ai parenti e agli affini della persona disabile spettano:
  • 3 giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.

Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore, opera un limite orario mensile. Tale limite massimo mensile fruibile è uguale all’orario normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3.

I requisiti fondamentali sono:
  • Essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps.
  • La persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS.
  • Mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità. Per ricovero a tempo pieno, si intende quello delle intere 24 ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
Quali sono le agevolazioni fiscali che derivano dalla Legge 104/92?

Per le persone in possesso di una percentuale di invalidità, esiste il diritto ad alcune agevolazioni fiscali, tra cui deduzioni e detrazioni relative a particolari tipologie di acquisti.

Tra le quali:
  • Detrazione per l’acquisto di un veicolo: detrazione dall’Irpef del 19% del costo del veicolo; Iva al 4% sull’acquisto del veicolo; esenzione perpetua dal bollo auto; esonero dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
  • Agevolazioni applicabili alle riparazioni di: autovetture, autoveicoli specifici, autocaravan, motocarrozzette, motoveicoli.
  • Detrazione delle spese di assistenza: i familiari che hanno a carico un soggetto disabile hanno diritto a dedurre per intero dal reddito le spese di assistenza specifica, come l’assistenza da parte di tecnici infermieri e che si occupano di riabilitazione, prestazioni da parte degli operatori socio sanitari, educatori.
  • Detrazione dell’Irpef maggiorata: i genitori che hanno a carico figli con handicap hanno diritto ad una detrazione fiscale maggiorata di 400 euro, rispetto alla detrazione ordinaria per figli a carico.
  • Detrazione delle spese sanitarie: tra cui l’acquisto di poltrone per inabili, di mezzi d’ausilio alla deambulazione, di spese mediche specialistiche, di acquisto di apparecchi correttivi.
  • Detrazione delle spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’acquisto e l’installazione di un ascensore o la costruzione di apposite rampe: detrazione Irpef del 36%.
  • Detrazione del costo d’acquisto di mezzi tecnici ed informatici: detrazione Irpef del 19% del costo d’acquisto di pc, fax, modem, tablet, cellulari.
  • Assegno al nucleo familiare maggiorato: ai lavoratori che hanno in famiglia soggetti inabili, se hanno diritto agli assegni al nucleo familiare, vanno riconosciuti importi mensili maggiorati.
  • Visita fiscale: soltanto chi beneficia della Legge 104, la cui disabilità risulta connessa alla patologia per la quale ci si assenta dal lavoro, risulta esonerato dalla visita fiscale. Nel caso in cui, invece, la patologia non sia collegata all’assenza dal lavoro, il dipendente può essere sottoposto alla visita fiscale come tutti gli altri lavoratori.
Quale familiare può usufruire della legge 104?
Nel caso di assistenza a un disabile, quale parente può usufruire della legge 104?
  • Il coniuge, il partner dell’unione civile o il convivente more uxorio;
  • I parenti entro il secondo grado: parenti di primo grado (ovvero genitori e figli), parenti di secondo grado (ovvero nonni, fratelli, sorelle, nipoti);
  • Gli affini entro il secondo grado: di primo grado (ovvero suocero, nuora e genero), di secondo grado (ovvero cognati).

I permessi della legge 104 possono essere estesi anche ai parenti e agli affini entro il terzo grado a condizione che il coniuge o i genitori siano deceduti o mancanti (separazione, divorzio o abbandono) oppure abbiano più di 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti.

Il familiare dell’invalido può richiedere un congedo retribuito di massimo 2 anni. In tal caso, lo stipendio lavorativo viene ridotto, ma la persona rimane coperta da contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

Per ottenere tale congedo ci sono alcune condizioni:
  • Il familiare e la persona assistita devono avere la medesima residenza;
  • Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap;
  • La persona invalida non deve essere ricoverata a tempo pieno presso una struttura sanitaria.
Come usufruire della legge 104

E’ possi bile usufruire della legge 104 solo attraverso il riconoscimento dell’handicap.

Ci sono alcuni iter da seguire:
  • Occorre recarsi presso il proprio medico curante.
  • Quest’ultimo, dopo aver eseguito una visita accurata, creerà un certificato contenente i dati anagrafici del richiedente e una dichiarazione della natura e del numero delle infermità invalidanti, poi lo invierà per via telematica all’INPS.
  • Il richiedente deve presentare all’INPS la domanda per il riconoscimento dell’handicap e allegare a quest’ultima il certificato medico precedentemente ottenuto. L’operazione avviene per via telematica e può essere effettuata dal cittadino sia in maniera autonoma che attraverso gli enti abilitati (come patronati sindacali, associazioni di categoria, CAAF o altre organizzazioni).
  • Se è necessario il medico può fare richiesta di visita domiciliare per il suo assistito. In alternativa, è sufficiente scegliere una data proposta dal sistema informatico e recarsi nel luogo stabilito il giorno indicato. Secondo il regolamento della legge 104, l’assenza ad un’eventuale seconda visita di riconvocazione costituisce la rinuncia alla domanda.
Come comunicare la legge 104 al datore di lavoro

La prima cosa da eseguire è presentare all’INPS la domanda per la fruizione dei permessi Legge 104. Dopodiché, con il numero protocollo dell’invio effettuato, bisognerà consegnare una copia della domanda al datore di lavoro. Sarà poi l’INPS che comunicherà al vostro capo il diritto alla fruizione dei permessi Legge 104.

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