Perché l’Italia è al 58esimo posto per libertà di stampa

Nell’annuale classifica stilata da “Reporters sans frontières” sulla libertà di stampa mondiale, l’Italia è scesa alla 58esima posizione

Perché l'Italia è al 58esimo posto per libertà di stampa
Perché l’Italia è al 58esimo posto per libertà di stampa. Nell’annuale classifica stilata da “Reporters sans frontières” sulla libertà di stampa mondiale, l’Italia è scesa alla 58esima posizione. Nel 2021 era al 41esimo posto. Quindi ha perso 17 posizioni. L’Italia è stata superata anche da Gambia e Suriname. 6 anni fa era addirittura al 77esimo.

Sono 180 i Paesi valutati da Rsf. Di questi, il 73% è caratterizzato da situazioni “molto gravi“, “difficili” o “problematiche” per la professione giornalistica, dovute all’aumento del “caos informativo” e della “disinformazione“.

Le prime 3 posizioni sono occupate da Norvegia, Danimarca e Svezia. Bisogna scendere fino alla 16esima posizione per trovare la Germania, alla 24esima per il Regno Unito e alla 26esima per la Francia. Alla 42esima si piazzano gli Stati Uniti. L’ultimo posto è della Corea del Nord, preceduta da Eritrea (179) e Iran (178). Sono solo 8 i Paesi che mostrano una “buona situazione“, contro i 12 dello scorso anno.

Secondo l’Rsf, lo scenario che emerge e di un “caos informativo” e di una disinformazione che alimentano sia le tensioni internazionali che le divisioni all’interno delle società. “All’interno delle società democratiche crescono le divisioni dovute alla diffusione dei media d’opinione secondo il ‘modello Fox News’ e alla diffusione di circuiti di disinformazione amplificati dal funzionamento dei social media. A livello internazionale, le democrazie sono indebolite dall’asimmetria tra società aperte e regimi dispotici che controllano i loro media e piattaforme online mentre conducono guerre di propaganda contro le democrazie. La polarizzazione su questi due livelli sta alimentando una maggiore tensione“.

Nel report, realizzato grazie a interviste rilasciate dai cronisti in forma anonima, la principale novità rispetto agli anni scorsi è legata all’autocensura, ammessa da diversi giornalisti. “I giornalisti a volte cedono alla tentazione di autocensurarsi, o per conformarsi alla linea editoriale della propria testata giornalistica, o per evitare una denuncia per diffamazione o altre forme di azione legale, o per paura di rappresaglie da parte di gruppi estremisti o della criminalità organizzata“.

Per quanto riguarda la pandemia da covid, il World Press Freedom Index ha parlato di difficoltà si è tradotta spesso in una dipendenza dei media dal denaro e “dagli introiti pubblicitari e da eventuali sussidi statali, mentre anche la carta stampata sta affrontando un graduale calo delle vendite“. Una pressione e intromissione statale che ha avuto modo di farsi notare anche nella “polarizzazione della società italiana durante la pandemia“. Il rapporto ha sottolineato anche i casi di “giornalisti oggetto di aggressioni verbali e fisiche perpetuate durante le proteste contro le misure adottate dalle autorità per combattere la pandemia“.

La Giornata mondiale della libertà di stampa

La Giornata mondiale della libertà di stampa è stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre 1993. La giornata, celebrata ogni anno il 3 maggio, rappresenta sia un’occasione per promuovere azioni concrete e iniziative finalizzate a difendere la libertà della stampa, sia a valutare la situazione della libertà di stampa nel mondo. E’, quindi, una giornata destinata a richiamare l’attenzione, ad allertare e sensibilizzare il pubblico, a stimolare dibattiti tra i professionisti dei media, oltre ad essere una giornata commemorativa, per ricordare i giornalisti che hanno perso la vita nell’esercizio della professione.

Il Consiglio d’Europa, sulla libertà di stampa in situazioni di crisi, ha adottato 3 documenti significativi:
Cos’è la libertà di stampa?

La libertà di stampa è un diritto riconosciuto da qualsiasi “Stato di diritto“. Tale libertà fa sì che ogni cittadino riceva e dia le informazioni corrette e che queste non siano controllate. La libertà di stampa (e di espressione) è considerata la condizione basilare per il progresso della società democratica e per lo sviluppo di ciascun individuo. Tale principio, data la sua importanza, trova numerose fonti normative.

E’ riconosciuto dall’art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere […]. Questo diritto include la possibilità di sostenere personali opinioni senza interferenze ed a cercare, ricevere ed insegnare informazioni e idee attraverso qualsiasi mezzo informativo indipendentemente dal fatto che esso attraversi le frontiere“.

È racchiuso anche nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789, rappresentata come “la libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni“. Ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge. Infatti, all’art. 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali si legge: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiere“. La violazione di tale articolo legittima la possibilità di poter proporre ricorso innanzi la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per poter avere risarcimento dei danni subiti.

Infine, in Italia la libertà di stampa è riconosciuta dall’art. 21 della Costituzione, all’interno del suo secondo comma: “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censure“.

La nostra Costituzione, per evitare che l’autorità pubblica danneggi tale libertà, prevede che il “sequestro degli stampati” avvenga solo nei casi in cui ci si trovi nelle fattispecie dei “reati d’opinione” (per i quali la legge sulla stampa lo autorizzi o nel caso in cui siano violate le norme relative all’indicazione dei responsabili delle pubblicazioni). Nello specifico: “si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore successive, fare denuncia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto“. Tali disposizioni servono a sopprimere il controllo della stampa (che sia preventivo o successivo) ed evitano che il sequestro da parte delle pubbliche autorità venga utilizzato in maniera illimitata.

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