Diritto di voto alle donne italiane cononosciuto anche come “suffragio femminile”. Avvenuto il 30 gennaio 1945
Diritto di voto alle donne italiane. Una data storica quella del 30 gennaio 1945: le donne italiane conquistarono il diritto di voto. Una conquista piuttosto recente nella lotta alla parità dei sessi. Conosciuto anche come il “suffragio femminile“, il voto alle donne arrivò in un periodo in cui l’Europa era ancora impegnata nel secondo conflitto mondiale ed il Nord era ancora occupato dai tedeschi.
Durante una riunione del Consiglio dei Ministri si discusse, su proposta di Palmiro Togliatti (Partito Comunista) e Alcide De Gasperi (Democrazia Cristiana) di questo tema che venne affrontato come un qualcosa di ormai “inevitabile”, dati i tempi. Il decreto fu emanato il 31 gennaio, il giorno seguente.
Potevano votare le donne con più di 21 anni ma tranne le prostitute schedate e autorizzate. L’eleggibilità delle donne venne stabilita, invece, con un decreto successivo, il 10 marzo del 1946.
Il movimento dal quale ebbe origine la lotta per il voto fu quello delle Suffragette inglesi, che affonda le radici nella Francia del XVIII secolo. Un’azione cominciata sia durante la rivoluzione francese sia nel corso delle rivendicazioni, contemporanee a quelle francesi, in Inghilterra. In Gran Bretagna, infatti, il diritto di voto alle donne fu concesso nel 1832 nelle elezioni locali e nel 1928 a tutte le donne inglesi. Ma il primo Paese ad ottenere il suffragio universale fu la Nuova Zelanda nel 1893.
Le donne italiane andarono al voto la prima volta il 2 giugno del 1946, durante il referendum istituzionale monarchia-repubblica. Ma già qualche mese prima alcune donne furono chiamate alle urne per le amministrative comunali, dove furono elette le prime due donne sindaco della storia: Ada Natali (a Massa Fermana) e Ninetta Bartoli (a Borutta).
Anche il Vaticano sostenne il diritto di voto alle donne, il 21 ottobre 1945 papa Pio XII disse: “Ogni donna, dunque, senza eccezione, ha, intendete bene, il dovere, lo stretto dovere di coscienza, di non rimanere assente, di entrare in azione per contenere le correnti che minacciano il focolare, per combattere le dottrine che ne scalzano le fondamenta, per preparare, organizzare e compiere la sua restaurazione“.
Il decreto che riconosce il diritto di voto alle donne italiane
Il decreto luogotenenziale n.23 sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 1 febbraio 1945 ed entrerà in vigore il giorno 21 febbraio 1945.
UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtu’ dell’autorita’ a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla compilazione delle liste elettorali;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro segretario di Stato di Ministro per l’interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue:
Art. 1.
Il diritto di voto esteso alle donne che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.
Art. 2.
E’ ordinata la compilazione delle liste elettorali femminili in tutti i Comuni.
Per la compilazione di tali liste, che saranno tenute distinte da quelle maschili, si applicano le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l’interno in data 24 ottobre 1944.
Art. 3.
Oltre quanto stabilito dall’art. 2 del decreto del Ministro per l’interno in data 24 ottobre 1944, non possono essere iscritti nelle liste elettorali le donne indicate nell’art. 354 del Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Art. 4.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello stato.
Dato a Roma, addi’ 1° febbraio 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Bonomi – Tupini
Visto, il Guardasigilli: Tupini
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