Secondo l’attuale regime normativo, chi minaccia di danneggiare commette reato ma chi danneggia no
Chi minaccia di danneggiare commette reato ma chi danneggia no. La depenalizzazione del 2016 ha comportato l’impossibilità di punire “l’ingiuria” e il “danneggiamento semplice di lieve entità“. Quindi si sono creati dei paradossi. Infatti, secondo l’attuale regime normativo, chi minaccia di danneggiare commette reato ma chi danneggia no. Questo significa che chi “fa tante chiacchiere” viene incriminato, mentre “chi passa direttamente alle vie di fatto” non commette reato.
Esempio 1
Tizio vive in un condominio e non sopporta Caio, il suo vicino di casa. Tra i 2 è sempre guerra per qualsiasi cosa. Un giorno Tizio nota che l’auto di Caio (all’interno del cortile condominiale) è parcheggiata in malo modo e non gli consente di passare con facilità. Così, trova la scusa per inveire contro di lui e minacciarlo: “Appena ti giri, ti rigo tutta la fiancata. Ti buco le gomme“. Caio, per il timore di dover far riparare la macchina, sta tutto il giorno in tensione e, di tanto in tanto, controlla dal balcone che sia tutto a posto. Poi, a fine giornata, decide di denunciare Tizio per la minaccia ricevuta.
In questo caso, chi proferisce la minaccia commette reato (va incontro a un processo penale, alla sanzione e al conseguente pagamento del risarcimento alla parte civile).
Esempio 2
Tizio, invece di minacciare Caio di rigargli l’auto, aspetta che questo si assenti per sfregiare il cofano con un chiodo. Tizio denuncia Caio, ma la querela viene archiviata. Il comportamento di Tizio rientra nel “danneggiamento semplice” che è stato depenalizzato.
Danneggiamento semplice
Il decreto legislativo n. 7/2016 ha trasformato il “danneggiamento semplice” (che prima costituiva reato) in un illecito amministrativo (punito con una sanzione civile che va da 100 a 8mila euro). Bisogna, però, dare avvio ad una causa civile intentata dal danneggiato (che potrebbe essere non conveniente per un danno irrisorio al fine di ottenere il risarcimento).
Danneggiamento aggravato
Il danneggiamento aggravato è, invece, ancora reato.
E’ quello commesso:
- Con violenza o minaccia alla persona, in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o di sciopero, o relative all’interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;
- Su edifici pubblici o destinati a utilizzo pubblico o all’esercizio di culto o su cose di interesse storico-artistico o su immobili sia in costruzione sia in ristrutturazione;
- Su beni esposti alla pubblica fede come ad esempio la strada pubblica o un parcheggio pubblico.
Riassumendo
Quindi, se il danneggiamento dell’auto di Caio avviene mentre questa è parcheggiata ai margini di una strada comunale, il comportamento di Tizio rientra nel reato. Se, invece, il danneggiamento avviene nel cortile del condominio o in un parcheggio privato, l’azione non è reato.
In conclusione, chi minaccia di danneggiare una cosa altrui commette sempre reato (quello di minaccia). Chi, invece, passa direttamente alle vie di fatto e danneggia il bene altrui, ma lo fa in modo da non rientrare nelle condotte “aggravate“, non commette alcun reato (essendo il “danneggiamento semplice” un illecito non penale ma amministrativo).
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